Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18200 del 16/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 16/09/2016, (ud. 15/09/2015, dep. 16/09/2016), n.18200

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

B.A., rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Rinaldi

Ferri, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma alla

circumvallazione Clodia n. 29;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempero,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Rima in Via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 126/14/09, depositata il 31 marzo 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15

settembre 2015 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco;

udito l’avvocato dello Stato Paolo Marchini per la controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso por il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.A., agente di commercio, propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che, rigettandone l’appello, gli ha negato il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni dal 1998 al 2001, in quanto i redditi dell’agente o del rappresentante di commercio, riferendosi ad un’attività commerciale secondo la previsione dell’art. 2195 c.c., sono per questa sola circostanza qualificabili cane redditi d’impresa e cane tali soggetti all’imposta.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, denunciando violazione di legge, il ricorrente assume che l’attività di agente di commercio non sarebbe assoggettabile all’IRAP allorchè e per il solo fatto che sia dichiarato un reddito d’impresa ex art. 2195 c.c.., ma che, ai fini dell’applicabilità dell’imposta a tale categoria di contribuenti, sarebbe comunque necessario l’accertamento in fatto del presupposto dell’autonoma organizzazione.

Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alla prova dello svolgimento dell’attività senza dipendenti o collaboratori, e con il solo ausilio di un autoveicolo e di un computer.

Il primo motivo è fondato, ove si consideri che le Sezioni unite di questa Corte, in sede di composizione del contrasto delineatosi in materia nella giurisprudenza di legittimità, hanno chiarito cane, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’attività di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito della “autonoma organizzazione”, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (Cass. 26 maggio 2009, n. 12108).

Il primo motivo del ricorso va pertanto accolto, assorbito l’esame del secondo motivo, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2016

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