Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18200 del 05/08/2010

Cassazione civile sez. III, 05/08/2010, (ud. 02/07/2010, dep. 05/08/2010), n.18200

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.G., L.G.P. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE B. BUOZZI 99, presso lo

studio dell’avvocato D’ALESSIO ANTONIO, che li rappresenta e difende

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

L.L., V.M. quali genitori del figlio

minore V.F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

DI PORTA PINCIANA 4, presso lo studio dell’avvocato DE MATTEIS

FERDINANDO MARIA, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato PALOMBI FRANCESCO giusta delega a margine del

controricorso;

SPALMED SRL (OMISSIS)in persona dell’amministratore Unico e

legale rappresentante pro tempore Sig.ra F.M.P.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIA 10, presso lo studio

dell’avvocato CASTAGNI GIANCARLO, che la rappresenta e difende giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3849/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

SEZIONE SECONDA CIVILE, emessa il 21/5/2005, depositata il

15/09/2005, R.G.N. 1253 3/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/07/2010 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito l’Avvocato ANTONIO D’ALESSIO;

udito l’Avvocato FEDERICA SCAFARELLI per delega dell’Avvocato

GIANCARLO CASTAGNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 6.2.2001 la s.r.l. Spamed ha proposto al Tribunale di Roma azione revocatoria dell’atto costitutivo di alcuni beni immobili in fondo patrimoniale, stipulato il (OMISSIS) dai coniugi C.G. e L.G.P..

L’azione è stata proposta a cautela di un credito dell’attrice verso il C. di oltre L. 3 miliardi, derivante da due sentenze esecutive del Tribunale di Roma (n. 579/2000 e n. 15941/2000, depositate rispettivamente il 14.1. e il 25.5.2000).

I convenuti hanno resistito alla domanda.

Alla prima udienza sono intervenuti nel giudizio V.M. e L.L., quali genitori esercenti la potestà sul figlio minore V.F., proponendo anch’essi domanda di revoca dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale, a cautela di un loro credito di oltre L. 498 milioni, derivante da sentenza di condanna del C. al risarcimento dei danni subiti dal minore al momento della nascita, per responsabilità professionale del C. medesimo.

Esperita l’istruttoria, con sentenza n. 30934/2003 il Tribunale, accogliendo le domande dell’attrice e degli intervenuti, ha dichiarato inefficace nei loro confronti l’atto costitutivo del fondo patrimoniale.

Proposto appello principale dai soccombenti e incidentale da Spalmed, con sentenza n. 3849/05, notificata il 19 gennaio 2006, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado.

Il C. e la L.G. propongono due motivi di ricorso per cassazione.

Resistono con separati controricorsi Spamed e i V., che hanno entrambi depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo, deducendo violazione degli art. 105 e 112 cod. proc. civ. e art. 2901 cod. civ., nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, i ricorrenti lamentano che la Corte di appello abbia respinto la loro eccezione di inammissibilità dell’intervento in causa dei V.. Assumono che l’azione revocatoria – avendo lo scopo di far dichiarare inefficaci gli atti di disposizione nei confronti del creditore richiedente – ha carattere strettamente personale rispetto a quest’ultimo; sicchè non è suscettibile di intervento autonomo da parte di terzi.

1.1.- Il motivo è manifestamente infondato.

E’ principio generale che tutti i creditori hanno il diritto di soddisfarsi sui beni del debitore, a parità di condizioni, fatte salve le cause legittime di prelazione. Hanno quindi anche il diritto di esercitare le azioni dirette a salvaguardare la garanzia patrimoniale offerta dai beni del debitore, se del caso intervenendo nel giudizio instaurato tramite azione revocatoria proposta da altri creditori; così come possono intervenire nelle procedure esecutive da altri iniziate.

La tesi dei ricorrenti avrebbe come abnorme conseguenza, fra l’altro, che il vittorioso esercizio dell’azione revocatoria attribuirebbe al creditore attore una posizione più favorevole di quella in cui si sarebbe trovato se il debitore non avesse compiuto alcun atto di disposizione: cioè il diritto di agire egli solo sui beni oggetto di revocatoria, escludendone gli altri creditori, quasi che avesse conseguito una nuova ed atipica causa di prelazione.

2.- Con il secondo motivo, denunciando violazione degli art. 2901 e 170 cod. civ., nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione quanto all’accertamento dei presupposti per la revoca, i ricorrenti lamentano che la Corte di appello abbia omesso di rilevare che era incerta l’esistenza dei crediti da cautelare, trattandosi di crediti litigiosi ancora in corso di accertamento e che erroneamente sono stati equiparati ai crediti soggetti a condizione, mentre avrebbe dovuto essere sospeso il giudizio sulle revocatorie, in attesa dell’accertamento definitivo.

Assumono ancora che la Corte di merito ha trascurato di considerare il principio di cui all’art. 170 cod. civ., per cui i beni costituiti in fondo patrimoniale non possono essere assoggettati ad esecuzione per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia; che mancherebbe l’eventus damni, in quanto Spamed ha già riscosso oltre L. 3 miliardi da un condebitore del C., ed ha sottoposto ad esecuzione altri dieci immobili di proprietà di quest’ultimo, mentre i V. hanno ottenuto l’indennizzo dalla compagnia assicuratrice; che comunque non è stata fornita la prova della scientia fraudis o del consilium fraudis da parte dei costituenti il fondo, essendosi la Corte di appello affidata a mere presunzioni.

3.- Le censure sono manifestamente infondate.

3.1.- Il credito litigioso ben può giustificare la proposizione di azione revocatoria, soprattutto nei casi simili a quello di specie, in cui derivi da sentenza esecutiva, pur se non passata in giudicato, cioè da un titolo che legittima il creditore ad agire immediatamente in via esecutiva sui beni del debitore.

In tal caso il credito è certo ed esigibile, pur se suscettibile di venire a cadere in futuro, in caso di riforma della sentenza che ne costituisce il titolo, dando così luogo a una situazione simile a quella del credito sottoposto a condizione risolutiva, che testualmente rientra – quale credito condizionale – fra le fattispecie che l’art. 2901 c.c., comma 1, include fra i presupposti per poter proporre azione revocatoria.

Nè la pendenza del giudizio sull’esistenza del credito è causa di sospensione necessaria del processo, dovendosi escludere l’eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela del credito litigioso, dichiari inefficace l’atto di disposizione, e la sentenza che escluda l’esistenza del credito stesso (Cass. Civ. S.U. 18 maggio 2004 n. 9440; Cass. Civ. Sez. 1, 6 ottobre 2005 n. 19492; Cass. Civ. Sez. 3^, 27 gennaio 2009 n. 1968, fra le tante).

3.2.- Quanto al disposto dell’art. 170 cod. civ., la norma nulla ha a che fare con le questioni oggetto di causa, poichè l’azione revocatoria ha lo scopo di dimostrare l’inefficacia dell’atto costitutivo del fondo rispetto ai creditori: questione che sta a monte dei problemi attinenti al regime giuridico applicabile ai beni del fondo che sia stato validamente ed efficacemente costituito.

3.3.- Quanto alla sussistenza del pregiudizio per i creditori (eventus damni) ed alla consapevolezza del pregiudizio da parte dei costituenti il fondo, trattasi di accertamenti in fatto, a cui la Corte di appello ha proceduto con ampia e logica motivazione e che pertanto non sono suscettibili di riesame in questa sede.

La Corte di merito ha accertato che il credito complessivo di Spamed ammontava ad oltre L. 5 miliardi e che i condebitori del C. hanno provveduto al pagamento della sola quota a loro carico, restando scoperto quanto dovuto dal C. personalmente; che questi si è ripetutamente opposto alle esecuzioni mobiliari a suo carico e che, oltre alla costituzione del fondo patrimoniale, ha compiuto altri atti di donazione di beni immobili in favore della moglie; che trattasi di atto di disposizione a titolo gratuito, revocabile sulla base della conoscenza del pregiudizio da parte del solo disponente.

E’ appena il caso di ricordare, poi, che la scientia fraudis può essere accertata anche tramite presunzioni (Cass. Civ. n. 1968/2009 cit.).

Gli stessi ricorrenti, del resto, si limitano a censurare le soluzioni a cui è pervenuta la sentenza impugnata; non evidenziano vizi logici o giuridici interni alla motivazione, tali da dimostrarne l’incongruenza e l’inidoneità a giustificare la decisione.

4.- Il ricorso deve essere rigettato.

5.- Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 8.200,00 in favore della s.r.l. Spamed, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 8.000,00 per onorari; in Euro 5.200,00 in favore dei V., di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per onorari; somme a cui vanno aggiunti in entrambi i casi il rimborso delle spese generali e gli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010

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