Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18200 del 05/07/2019

Cassazione civile sez. II, 05/07/2019, (ud. 07/02/2019, dep. 05/07/2019), n.18200

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 14970 – 2015 R.G. proposto da:

Fe.Ma. – c.f. (OMISSIS) – rappresentato e difeso

disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procura speciale a

margine del ricorso dall’avvocato Angelo Valente e dall’avvocato

Francesco Galluccio Mezio elettivamente domiciliato in Roma, alla

via Amelia, n. 15, presso lo studio dell’avvocato Carla Licignano.

– ricorrente –

contro

D.N.F. – c.f. (OMISSIS) – F.M. – c.f. (OMISSIS)

– elettivamente domiciliati in Roma, alla piazza della Libertà, n.

20, presso lo studio dell’avvocato Mauro Vaglio che disgiuntamente e

congiuntamente all’avvocato Vittorio Piceci li rappresenta e difende

in virtù di procura speciale in calce al controricorso.

– controricorrenti – ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 797 del 13.11.2014 della corte d’appello di

Lecce;

udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 7

febbraio 2019 dal consigliere Dott. Luigi Abete;

udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore

generale Dott. Sgroi Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento per

quanto di ragione del ricorso principale e per la declaratoria di

inammissibilità del ricorso incidentale, udito l’avvocato Vittorio

Piceci per i controricorrenti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto notificato il 3.1.2011 Fe.Ma. citava a comparire dinanzi al tribunale di Lecce D.N.F. e F.M..

Premetteva che con atto in data 9.9.1993 aveva promesso di acquistare e D.N.F. aveva promesso di vendergli un terreno edificatorio di mq. 337 in (OMISSIS); che il prezzo era stato pattuito in Lire 26.000.000, di cui Lire 17.800.000 erano state versate a titolo di caparra penitenziale alla stipula del preliminare, Lire 3.000.000 erano da versare all’atto della cancellazione del pignoramento trascritto sull’immobile e Lire 5.200.000 erano da versare alla stipula del definitivo.

Premetteva altresì che era stato immesso nel possesso del terreno sin dalla stipula del preliminare e che aveva provveduto al versamento dell’ulteriore acconto di Lire 3.000.000, tant’è che il promittente venditore, con atto notarile del 14.12.1993, gli aveva rilasciato procura a vendere anche a se stesso.

Indi esponeva che il promittente venditore, all’esito della cancellazione della trascrizione del pignoramento, aveva con rogito del 29.9.2010 venduto il terreno alla madre, F.M., per il prezzo, corrisposto antecedentemente alla stipula, di Euro 25.000,00.

Chiedeva dichiararsi l’inefficacia, ex art. 1414 c.c., per simulazione assoluta ovvero, in via alternativa, farsi luogo alla revoca, ex art. 2901 c.c., del rogito in data 29.9.2010; chiedeva inoltre pronunciarsi sentenza ex art. 2932 c.c. idonea a trasferirgli la proprietà del terreno compromesso in vendita; il tutto oltre al risarcimento dei danni sofferti.

Si costituiva D.N.F..

Eccepiva che qualsivoglia diritto derivante dal preliminare stipulato il 9.9.1993 doveva reputarsi estinto a seguito e per effetto dell’avvenuto decorso dell’ordinario termine decennale di prescrizione; che ciò viepiù giacchè l’attore, in virtù della procura a vendere all’uopo rilasciatagli, ben avrebbe potuto far luogo al definitivo.

Instava – tra l’altro – per la reiezione delle avverse domande.

Veniva dichiarata contumace F.M..

Con sentenza n. 218/2014 il tribunale di Lecce, respinta l’eccezione di prescrizione, dichiarava inefficace nei confronti dell’attore il rogito in data 29.9.2010 ed ordinava il trasferimento della proprietà della porzione di terreno compromessa in vendita all’attore medesimo, al quale faceva onere di provvedere al versamento del residuo prezzo.

Proponevano appello D.N.F. e F.M..

Resisteva Fe.Ma..

Con sentenza n. 797 del 13.11.2014 la corte d’appello di Lecce, in riforma della gravata sentenza, dichiarava prescritto qualsivoglia diritto derivante dal preliminare stipulato il 9.9.1993, rigettava ogni ulteriore domanda e condannava l’appellato alle spese del doppio grado.

Evidenziava la corte che a far data dal di – 9.9.1993 – di stipulazione del preliminare al dì di notifica dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado era certamente decorso l’ordinario termine di prescrizione, “non risultando essere intervenuto medio tempore alcun atto interruttivo o sospensivo” (così sentenza d’appello, pag. 3); che al contempo non aveva alcun rilievo in relazione al decorso del termine di prescrizione la circostanza che l’appellato non avesse mai inteso prestare acquiescenza.

Evidenziava altresì che in dipendenza della prescrizione dei diritti nascenti dal preliminare e della mancata trascrizione del preliminare – mancata trascrizione atta a precluderne l’opponibilità a F.M. – l’appellato non aveva alcun interesse a conseguire la declaratoria di simulazione o di inefficacia ex art. 2901 c.c. del rogito del 29.9.2010.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso Fe.Ma.; ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni susseguente pronuncia anche in ordine alle spese.

D.N.F. e F.M. hanno depositato controricorso, contenente ricorso incidentale articolato in tre motivi; hanno chiesto rigettarsi l’avverso ricorso ed, in accoglimento della ricorso incidentale, cassarsi la sentenza n. 797/2014 della corte d’appello di Lecce con ogni conseguente statuizione.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1353,1356 e 2935 c.c..

Deduce che era onere del promittente venditore liberare il terreno promesso in vendita dalla trascrizione pregiudizievole; altresì che per espressa pattuizione il trasferimento non poteva avere esecuzione prima della cancellazione della trascrizione del pignoramento.

Deduce dunque che “sino al verificarsi dello specifico evento dedotto a condizione dalle parti (…) non poteva esercitare il diritto” (così ricorso principale, pag. 5); che quindi il termine di prescrizione non poteva iniziare il suo decorso se non a partire dalla verificazione dell’evento assunto come condizione sospensiva.

Con il secondo motivo il ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Deduce che sia nell’iniziale citazione sia nella comparsa di costituzione in appello ha addotto l’impossibilità di esercitare il diritto antecedentemente alla cancellazione della trascrizione del pignoramento, cancellazione assunta quale condizione sospensiva, dal cui verificarsi unicamente poteva decorrere il termine di prescrizione.

Deduce inoltre che le controparti, nell’atto di appello, hanno espressamente riconosciuto che l’adempimento dell’obbligazione gravante sul promittente venditore di provvedere alla cancellazione della trascrizione fosse stata assunta quale evento condizionante, tant’è che hanno in via subordinata domandato la risoluzione del preliminare per impossibilità della prestazione.

Deduce che la corte di merito ha al riguardo omesso ogni esame.

Con il terzo motivo il ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c.; la mancata pronuncia; l’inesistenza della motivazione.

Deduce che nella comparsa di costituzione in appello, a fronte dell’eccezione di prescrizione sollevata ex adverso, ha addotto l’impossibilità di esercitare il diritto antecedentemente alla cancellazione della trascrizione del pignoramento, cancellazione assunta quale condizione sospensiva.

Deduce che la corte di merito ha al riguardo omesso ogni motivazione.

Con il quarto motivo il ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Deduce che sia nell’iniziale citazione sia nella comparsa di costituzione in appello ha addotto che al momento della sottoscrizione del preliminare è stato immesso nel possesso – ininterrottamente e pacificamente esercitato – del terreno nonchè che con atto notarile del 14.12.1993 il promittente venditore gli aveva rilasciato procura a vendere il terreno compromesso anche a se stesso.

Deduce che in ordine a tali fatti, ex adverso non contestati e costituenti comportamenti inequivoci di riconoscimento del suo diritto da parte del promittente venditore, la corte di merito ha omesso qualsivoglia esame.

Con il primo motivo i ricorrenti incidentali denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132 c.p.c. per omessa motivazione.

Deducono che il primo motivo dell’appello esperito avverso la sentenza n. 218/2014 del tribunale di Lecce concerneva non già la prescrizione dell’avversa azione ex artt. 2901 e 2932 c.c., sibbene l’inidoneità dell’azione revocatoria ordinaria ad esplicare effetti restitutori.

Deducono che siffatto prioritario motivo d’appello è stato dalla corte distrettuale rigettato, allorchè ha respinto ogni ulteriore domanda, e nondimeno la corte distrettuale non si è in proposito pronunciata nè ha espresso sul punto qualsivoglia motivazione.

Con il secondo motivo i ricorrenti incidentali denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2901 e 2932 c.c..

Deducono che la corte territoriale, allorchè ha respinto il primo motivo d’appello, ha violato il principio, pacifico in giurisprudenza, concernente l’inidoneità dell’azione revocatoria ordinaria ad esplicare effetti restitutori.

Con il terzo motivo i ricorrenti incidentali denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l’omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

Deducono che la corte territoriale ha omesso l’esame del primo motivo d’appello.

I motivi del ricorso principale sono strettamente connessi; invero precipuamente il primo, il secondo ed il terzo mezzo dell’impugnazione principale veicolano la medesima ragione di censura (impossibile esercizio del diritto antecedentemente alla cancellazione del pignoramento, asseritamente assunta a condizione sospensiva, il cui verificarsi identificava il dies a quo del termine di prescrizione) sub specie, rispettivamente, di violazione/falsa applicazione di legge, di omesso esame circa fatto decisivo, di omessa pronuncia/omessa motivazione; in ogni caso i motivi tutti del ricorso principale sono destituiti di fondamento e vanno respinti.

Più esattamente si rappresenta quanto segue.

E’ da escludere che, nella fattispecie, ricorrano “violazione o falsa applicazione di legge” (cfr. Cass. 26.9.2005, n. 18782, secondo cui le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3 descrivono e rispecchiano i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto, cioè quello concernente la ricerca e l’interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto ed il secondo l’applicazione della norma stessa al caso concreto una volta correttamente individuata ed interpretata).

E’ da escludere che, nella fattispecie, ricorra il vizio di omessa pronuncia (cfr. Cass. (ord.) 13.10.2017, n. 24155, secondo cui ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia, non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico – giuridica della pronuncia; Cass. 4.10.2011, n. 20311; cfr. Cass. (ord.) 13.8.2018, n. 20718, secondo cui non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte).

E’ da escludere che ricorra, nella fattispecie, il vizio di “inesistente” motivazione: alla stregua dei rilievi dapprima riferiti la corte di Lecce ha dato debitamente conto delle ragioni del suo dictum.

E’ da escludere che ricorra, nella fattispecie, il vizio di “omesso esame circa un fatto decisivo”.

Invero l’omesso esame circa un fatto decisivo attiene al “giudizio di fatto” e riguarda, esattamente, un fatto vero e proprio e quindi un fatto principale, ex art. 2697 c.c. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo), od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purchè controverso e decisivo (al riguardo si veda Cass. 8.9.2016, n. 17761, seppur con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5 come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2).

Si tenga conto che le ragioni di doglianza che l’impugnazione principale prospetta, si risolvono, in fondo, in una “quaestio ermeneutica” (“l’errore cui è incorsa la Corte di merito è correlativo (…) alla interpretazione del contratto (…)”: così memoria, pag. 2; “è evidente, quindi, che per patto espresso il trasferimento del bene non poteva avere esecuzione prima della liberazione del bene (…)”: così ricorso principale, pag. 4; “(…) sulla esistenza della pattuita condizione sospensiva (…)”: così ricorso, principale, pag. 5; “(…) sino al verificarsi della condizione dedotta dalle parti in contratto”: così ricorso principale, pag. 7; “siffatte pattuizioni (…) non possono che essere qualificate come condizione sospensiva dell’efficacia dello stesso preliminare (…)”: così memoria, pag. 2).

In tal guisa soccorre l’insegnamento di questo Giudice del diritto a tenor del quale, in tema di ricorso per cassazione, l’omesso esame di una questione riguardante l’interpretazione del contratto, non costituendo “fatto decisivo” del giudizio, non è riconducibile al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, atteso che rientrano in tale nozione gli elementi fattuali e non quelli meramente interpretativi (cfr. Cass. (ord.) 13.8.2018, n. 20718; Cass. 8.3.2017, n. 5795).

Si tenga conto infine che neppur rilevano sub specie di “omesso esame” le circostanze cui è riferimento al quarto motivo del ricorso principale.

Soccorre al riguardo l’insegnamento di questo Giudice del diritto a tenor del quale l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – riformulato dal D.Lgs. n. 83 del 2012, art. 54 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 – introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (cfr. Cass. 14.6.2017, n. 14802).

Il ricorso incidentale è inammissibile.

In dipendenza della declaratoria di prescrizione di qualsivoglia diritto derivante dal preliminare in data 9.9.1993 D.N.F. e F.M. sono risultanti all’esito dell’appello totalmente vittoriosi.

Di conseguenza non hanno interesse alcuno ad esperire ricorso incidentale avverso la pronuncia n. 797 del 13.11.2014 della corte d’appello di Lecce, atteso che alcuna utilità ad essi ne deriverebbe dall’accoglimento dell’esperita impugnazione (cfr. Cass. sez. lav. 11.7.2014, n. 16016, secondo cui l’interesse all’impugnazione va apprezzato in relazione all’utilità concreta che può derivare dall’accoglimento del gravame e si collega alla soccombenza, anche parziale, connessa ad una statuizione del giudice idonea ad arrecare pregiudizio alla parte; Cass. sez. lav. 14.12.1996, n. 11180).

La reciproca soccombenza giustifica l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento sia da parte del ricorrente principale sia da parte dei ricorrenti incidentali dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit..

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, sia da parte del ricorrente principale sia da parte dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, cit..

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 7 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2019

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