Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1820 del 28/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 28/01/2021, (ud. 26/11/2020, dep. 28/01/2021), n.1820

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18150-2019 proposto da:

INTESA SAN PAOLO SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in FERRARA, VIA BERSAGLIERI DEL

PO 31, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO FERRONI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANIA GAIBA;

– ricorrente –

contro

T.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GAETANO

FILANGIERI 4, presso lo studio dell’avvocato CESARE CARDONI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE EUGENIO

LOZUPONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 626/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 18/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA

FIDANZIA.

 

Fatto

RILEVATO

– che viene proposto dalla Intesa San Paolo s.p.a., affidandolo ad un unico articolato motivo, ricorso avverso la sentenza n. 626 del 19 marzo 2019 con la quale la Corte d’Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza n. 2343/15 del 29 marzo 2015 del Tribunale di Firenze, ha dichiarato la risoluzione per grave inadempimento di Banca CR Firenze dei contratti aventi per oggetto l’acquisto di obbligazioni (OMISSIS) per un importo complessivo di Euro 144.378,20, con conseguente condanna dell’istituto di credito a versare ad T.A. la somma di Euro 135.628,97, pari alla differenza tra il controvalore dell’investimento e i flussi cedolari percepiti dall’investitore e generati dai titoli dedotti in giudizio, oltre accessori di legge;

che, in particolare, il giudice di merito ha ritenuto non assolto l’obbligo informativo gravante sulla banca di segnalare all’investitore l’inadeguatezza dell’operazione, a nulla rilevando che quest’ultimo avesse sottoscritto il modulo di ordine d’acquisto in cui aveva manifestato la volontà di dar corso all’operazione nonostante avesse ricevuto gli avvertimenti in ordine all’inadeguatezza della stessa, e ciò sul rilievo che dal modulo d’ordine non risultava in modo espresso il contenuto delle specifiche informazioni che il cliente aveva ricevuto dall’intermediario e per le quali non era opportuno procedere all’esecuzione dell’operazione medesima;

– che T.A. si è costituito in giudizio con controricorso;

– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.;

– che entrambe le parti hanno depositato la memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Diritto

CONSIDERATO

– che con un unico motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 2697 c.c., e falsa applicazione degli artt. 21 e 23 TUF, nonchè del Reg. consob, artt. 28 e 29, per non avere la Corte d’Appello considerato che, avendo la Banca avvisato l’investitore dell’inadeguatezza dell’operazione ed avendo costui manifestato la volontà di dar comunque corso alla stessa, era preciso onere del cliente indicare quali specifiche informazioni la Banca non gli avesse fornito onde consentire a quest’ultima di offrire la prova contraria, ed il giudice di merito avrebbe così dovuto sia valutare le prove costituite che ammettere quelle costituende richieste dall’istituto di credito, e, segnatamente, l’articolata prova testimoniale con l’audizione del dipendente che aveva seguito le operazioni finanziarie in contestazione;

– che il motivo è manifestamente fondato;

– che va preliminarmente osservato che questa Corte ha più volte statuito che il Reg. consob n. 11522 del 1998, art. 29, non ha imposto di indicare nell’ordine scritto il contenuto delle avvertenze ricevute dall’investitore da parte dell’intermediario – inequivocabile è il tenore letterale della norma, che richiama lo “esplicito riferimento alle avvertenze ricevute” e non già la “esplicita riproposizione” delle medesime avvertenze – fermo restando che la semplice sottoscrizione dell’ordine scritto contenente l’avvertimento generico sopra analizzato non può far presumere l’assolvimento dell’obbligo informativo previsto dal Reg. Consob, art. 29, comma 3, prima parte, ove l’investitore abbia allegato l’inadempimento di tale obbligo, ovvero che le informazioni specifiche riguardanti le ragioni dell’inadeguatezza dell’operazione furono omesse, gravando, a questo punto, sulla banca l’onere di provare, con qualsiasi mezzo, che quelle informazioni la stessa aveva specificamente reso (vedi anche Cass. n. 11578/2016; conf. Cass. n. 10111/2018);

che, pertanto, è giuridicamente errata l’affermazione della Corte d’Appello di Firenze secondo cui il contenuto dell’informativa fornita dalla Banca in ordine alla inadeguatezza dell’operazione avrebbe dovuto necessariamente risultare in modo espresso dal modulo d’ordine, con la conseguenza che, proprio alla stregua “dell’esplicitato contenuto obbligo informativo”, la banca non avrebbe potuto nemmeno allegare e provare che le puntuali informazioni erano comunque state fornite al cliente dal proprio dipendente;

che, in particolare, come emerge dai sopra citati precedenti di questa Corte, la dichiarazione dell’investitore di non aver ricevuto alcuna informazione in ordine alla tipologia ed ai rischi della specifica operazione, nonostante avesse apposto il segno di spunta sul modulo d’ordine in ordine alla inadeguatezza dell’operazione – circostanza che il T. voleva provare nel capitolo 16 della prova testimoniale richiesta – ha come unica conseguenza l’impedire di formarsi la presunzione dell’assolvimento dell’obbligo informativo previsto dal Reg. consob, art. 29, e il far gravare sull’istituto di credito l’onere di provare il contenuto delle informazioni eventualmente fornite al cliente, con la conseguenza che il giudice non può esimersi dal valutare la rilevanza e l’ammissibilità delle prove costituente articolate dalla banca a tal fine e, ove tale valutazione sia positiva, consentire all’istituto di credito di fornire la prova contraria;

che, nel caso di specie, come emerge dalle conclusioni in via istruttoria della banca nel grado d’appello, evincibili dalla stessa sentenza impugnata (pag. 4), l’istituto di credito aveva richiesto di provare al capitolo 2 che il proprio dipendente, sig. N.L., in occasione degli acquisti in contestazione, aveva fornito all’investitore tutte le informazioni sulle caratteristiche dei titoli obbligazionari dedotti in lite;

che, pertanto, il giudice di merito avrebbe dovuto valutare la ammissibilità e rilevanza della prova contraria dedotta dall’intermediario, adempimento non compiuto, essendo stato, come sopra evidenziato, erroneamente affermato che il contenuto delle avvertenze in ordine all’inadeguatezza dell’operazione avrebbe dovuto risultare necessariamente dal modulo d’ordine sottoscritto dal cliente;

che l’impugnata sentenza deve essere quindi cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione per nuovo esame.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile, il 26 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

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