Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1820 del 24/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/01/2017,  n. 1820

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13419-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2512/28/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI ROMA, emessa il 17/03/2014 e depositata il 15/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dei

07/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di F.M. (Che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dei Lazio n. 2519/28/2014, depositata in data 15/04/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria ad istanza del contribuente esercente la professione di ingegnere, di rimborso dell’IRAP versata negli anni d’imposta 2002/2005 – e stata riformata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravame del contribuente, hanno sostenuto che la presenza di beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile (un personal computer, alcune stigliarure-mobili d’ufficio ed un’autovettura) non era idonea configurare il requisito dell’autonoma organizzazione.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di un fatto decisivo e controverso rappresentato dagli ingenti compensi a terzi corrisposti dal professionista negli anni in contestazione, indice di un costante e non occasionale ricorso alla collaborazione di terzi.

2. La censura è fondata.

Di recente, poi, le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 9451/16) hanno specificato che il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 -, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

Questa Corte (Cass. 22674/2014) ha poi chiarito che “in tema di IRAP, l’impiego non occasionale di lavoro altrui, costituente una delle possibili condizioni che rende configurabile un’autonoma organizzazione, sussiste se il professionista eroga elevati compensi a terzi per prestazioni afferenti l’esercizio della propria attività, restando indifferente il mezzo giuridico utilizzato e, cioè, il ricorso a lavoratori dipendenti, a una società di servizi o a un’associazione professionale” applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito e ritenuto legittimo l’assoggettamento al tributo commercialista che, per prestazioni afferenti l’esercizio della propria attività – in particolare per la tenuta della contabilità dei propri clienti, funzionale all’attività di consulenza fiscale e societaria aveva impiegato in modo non occasionale una società di servizi retribuita a percentuale, erogandole significativi compensi per le sue prestazioni).

Ora, la C.T.R. ha del tutto trascurato il dato relativo ai compensi a terzi, la cui valutazione avrebbe potuto condurre ad una diversa decisione.

3. Per tutto quanto sopra esposto. in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla C.T.R. del Lazio.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2017

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