Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 182 del 08/01/2018

Cassazione civile, sez. II, 08/01/2018, (ud. 27/09/2017, dep.08/01/2018),  n. 182

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

è stata impugnata la sentenza n.. 71/2002 del Tribunale di Lecco con ricorso fondato su quattro ordini di motivi e resistito con controricorso della Prefettura intimata.

Giova, anche al fine di una migliore comprensione della fattispecie in giudizio, riepilogare, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

L’impugnata sentenza rigettava l’appello, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lecco, proposto dalla odierna ricorrente con condanna della stessa a risarcire i danni da lite temeraria nei confronti della Prefettura di Lecco ed al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di quella stessa città.

La decisione del Giudice di prime cure rigettava la proposta opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 2010/14938, di cui in atti, con riduzione – tuttavia – della irrogata sanzione al minimo edittale e compensazione delle spese.

Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. – Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di violazione degli artt. 383 e 385 reg. esec. C.d.S., artt. 200 e 201 C.d.S. e vizio di motivazione in relazione all’eccepita mancanza, nel verbale di contestazione dell’infrazione, di data ed ora dell’accertamento.

Quanto al dedotto vizio di pretesa carenza motivazionale va osservato (ed il discorso vale anche, per le analoghe censure di cui ai successivi motivi) che la censura, in punto, è inammissibile.

Tanto in quanto le svolte censurse, presuppongono come ancora esistente (ed applicabile nella concreta fattispecie) il controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza nei termini in cui esso era possibile prima della modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 5, apportata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito – nella L. n. 134 del 2012, essendo viceversa denunciabile soltanto l’omesso esame di uno specifico fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti, rimanendo – alla stregua della detta novella legislativa – esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. civ., SS.UU., Sent. n. 8053/2014).

Infondate sono poi le doglianze in relazione al contenuto dei verbali di accertamento in quanto l’impugnata decisione dà conto correttamente del fatto (non smentito) che “i rapporti recano le date e gli orari delle contestate infrazioni” e che la verbalizzazione stessa risultava effettuata sulla base di (non contestata) documentazione fotografica.

Il motivo va, quindi, nel suo complesso respinto per infondatezza.

2. – Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di violazione dell’art. 204 C.d.S. e vizio di motivazione per aver il Giudice di appello ritenuta la legittimità dell’unico provvedimento con cui erano stati decisi dal Prefetto due distinti ricorsi.

In ordine al dedotto vizio di motivazione deve, al riguardo, richiamarsi quanto già innanzi detto in relazione alla inammissibilità di una censura di tal genere.

In relazione all’eccepito vizio di violazione di legge va evidenziato che la censura è del tutto priva di fondamento.

Nessuna norma infatti, impedisce all’Autorità amministrativa preposta alla decisione di ricorsi avverso verbali di accertamento di infrazioni di procedere alla decisione, con un unico provvedimento, dei ricorsi medesimi. Il motivo va, quindi, respinto.

3. – Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell’art. 96 c.p.c., D.L. 1 settembre 2011, art. 6 e art. 205 C.d.S. in relazione alla condanna per lite temeraria.

Il motivo non può essere accolto.

Il Giudice di Appello ha correttamente valutato il “carattere temerario dell’opposizione (che) merita di essere censurato trattandosi di condotta…..che compromette la realizzazione dei principi costituzionali di efficienza del sistema giudiziario e di ragionevole durata del processo”.

Per di più l’impugnata sentenza ha applicato correttamente il principio ermeneutico, già enunciato (Cass. n. 17902/2010) da questa Corte (ed in nulla idoneamente contestato dalla parte ricorrente), secondo cui il vigente art. 96 c.p.c., comma 3, come introdotto nell’ordinamento processuale della L. 18 giugno 2009, n. 69, ex art. 45, comma 12, comporta l’introduzione di una vera e propria pena pecuniaria, che si applica indipendentemente dalla domanda di parte e dalla prova del danno riconducibile alla condotta processuale dell’avversario.

E’, quindi, conseguentemente infondata la censura di cui al motivo, che va respinto.

4. – Con il quarto motivo del ricorso si prospetta il vizio di violazione dell’art. 91 c.p.c. e vizio di motivazione in relazione alla condanna al pagamento delle spese sostenute dal Comune.

Parte ricorrente si lamenta della violazione della suddetta norma, in particolare dell’ultimo comma della stessa aggiunto dal D.L. 22 dicembre 2011, n. 212, art. 13,convertito con modif. in L. 17 febbraio 2012, n. 10.

Alla stregua di detta modificata norma del c.p.c. “nelle cause previste dall’art. 82, comma 1, le spese competenze ed onorari liquidati dal Giudice non possono superare il valore della domanda”.

E parte ricorrente ritiene che, nella fattispecie, quella norma era ed è applicabile.

Senonchè questa Corte ha già avuto modo di chiarire con condiviso e ribadito principio ermeneutico che “in tema di liquidazione delle spese giudiziali, il limite del valore della domanda, sancito dall’art. 91 c.p.c., comma 2, opera soltanto nelle controversie devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace e non si applica, quindi, -nelle controversie di opposizione a ordinanza – ingiunzione o a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada, le quali, pur se di competenza del giudice di pace e di valore non superiore ai millecento Euro, esigono il giudizio secondo diritto, ciò che giustifica la difesa tecnica e fa apparire ragionevole sul piano costituzionale l’esclusione del limite di liquidazione” (Cass. civ., Sez. Seconda, Sentenza 30 aprile 2014, n. 9556).

Il motivo è, quindi, infondato e va respinto.

5. – Alla stregua di quanto innanzi esposto, affermato e ritenuto il ricorso deve essere rigettato.

6. – Le spese seguono la soccombenza e si determinano così come in dispositivo.

7. – Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore dell’Amministrazione controricorrente delle spese del giudizio determinate in Euro 800,00, oltre che delle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2018

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