Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 182 del 05/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 05/01/2017, (ud. 17/11/2016, dep.05/01/2017),  n. 182

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15615/2015 proposto da:

D.B.S., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA

20, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA LO CONTE, rappresentata

e difesa dall’avvocato GIUSEPPE ALBANESE come da procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il

30/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2016 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

udito l’Avvocato.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1 Con decreto 30.1.2015 la Corte d’Appello di Roma ha rigettato l’opposizione proposta da D.B.S. contro il precedente Decreto 14 aprile 2014, che aveva, a sua volta respinto la domanda di equa riparazione in relazione alla durata irragionevole di un giudizio civile promosso davanti al Tribunale di Ariano Irpino con atto del 12.7.2005 dalla madre C.A. (defunta in corso di causa) e definito con sentenza 8.1.2013.

Per giungere a tale soluzione la Corte territoriale ha rilevato che le argomentazioni sostenute dall’Avvocatura dello Stato nella comparsa di risposta e dal consigliere delegato nel decreto di rigetto apparivano condivisibili perchè al momento del decesso della parte attrice C.A. ((OMISSIS)) il termine triennale di durata ragionevole del processo non era ancora decorso, così come non era decorso dalla costituzione in giudizio dell’opponente (8.6.2010) al momento della definizione del giudizio (8.1.2013).

2 Per la cassazione di tale decreto ricorre la D.B. con due motivi.

Il Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1 Con un primo motivo la ricorrente denunzia omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio – Violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2 e art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5: rileva in particolare che la Corte d’Appello ha aderito pedissequamente al decreto di rigetto emesso dal consigliere delegato senza dare risposta agli specifici motivi di opposizione con cui si segnalava in particolare che l’omesso esame del motivo afferente alla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, commi 1 e 2 ter della legge Pinto.

Il motivo è inammissibile, sia perchè il vizio di omessa e insufficiente motivazione non è più previsto come specifico motivo di ricorso dall’art. 360 c.p.c., n. 5, nella nuova versione applicabile alla fattispecie (relativa ad un provvedimento del 2015), sia perchè la motivazione non è apparente, ma esiste ed è rappresentata dalla adesione – di fatto – alla tesi della non computabilità, ai fini del calcolo della durata del processo, del periodo intercorrente tra la morte della parte e la costituzione dell’erede.

Quanto alla omessa pronuncia su una censura di cui pure si duole la parte va ricordato il principio affermato dalle sezioni unite secondo cui il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riguardo all’art. 112 c.p.c., purchè il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorchè sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (v. Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013 Rv. 627268): nel caso in esame, ricorre proprio tale ultima ipotesi perchè non è dedotta la nullità del provvedimento, ma solo la mancanza di motivazione e la violazione di legge.

2 Col secondo motivo la ricorrente denunzia la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 1 e 2 ter, nonchè dell’art. 6 CEDU in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, rimproverando alla Corte d’Appello di essersi discostata dal principio di diritto affermato dalle sezioni unite secondo cui il diritto all’equa riparazione non è subordinato alla condizione della attiva partecipazione al processo che abbia avuto una durata irragionevole.

Se avesse applicato tale principio – afferma la ricorrente – la Corte d’Appello avrebbe dovuto computare anche il periodo intercorso tra il decesso della propria dante causa e la sua costituzione nel giudizio presupposto.

Il motivo è privo di fondamento.

Occorre subito chiarire che la morte dell’attrice avvenne l'(OMISSIS) ma il giudizio non venne mai interrotto e quindi non vi fu alcun atto di citazione in riassunzione nei confronti degli eredi: lo stesso ricorso, nel ricostruire minuziosamente le tappe del processo, ricorda che l’evento interruttivo non venne dichiarato dal difensore, che invece ritenne opportuno, come era in sua facoltà, continuare a coltivare il giudizio. Solo due anni dopo e cioè alla udienza del 8.6.2010 il difensore dichiarò la morte della sua assistita C.A. e in quella sede si costituì volontariamente la figlia Stefania, quale erede universale.

Ebbene, in tema di equa riparazione, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, qualora la parte del giudizio presupposto sia deceduta, l’erede ha diritto all’indennizzo “iure proprio” solo per l’irragionevole durata del giudizio successiva alla propria costituzione, la quale – come confermato dalla CEDU, con sentenza del 18 giugno 2013, “Fazio ed altri c. Italia” – è condizione essenziale per far valere la sofferenza morale da ingiustificata durata del processo (v. Sez. 2, Sentenza n. 4003 del 19/02/2014 Rv. 629631). Come già affermato da questa Corte con la citata pronuncia e con altre precedenti, il sistema sanzionatorio delineato dalla CEDU e tradotto in norme nazionali dalla L. n. 89 del 2001, non si fonda sull’automatismo di una pena pecuniaria a carico dello Stato, ma sulla somministrazione di sanzioni riparatorie a beneficio di chi dal ritardo abbia ricevuto danni patrimoniali o non patrimoniali, mediante indennizzi modulabili in relazione al concreto paterna subito, il quale presuppone la conoscenza del processo e l’interesse alla sua rapida conclusione (v. anche Cass. Sez. 2 n. 10517/2013; Cass. Sez. 6-1 ord n. 995/2012; Cass Sez. 1, ord. n. 1309/2011; Cass. Sez. 1, n. 13803/2011;. Cass. Sez. 1 n. 23416/2009; Cass. Sez. 1 n. 2983/2008).

Nè a diverse conclusioni in merito alla computabilità del periodo tra il decesso dell’originaria parte nel giudizio presupposto e la costituzione dei suoi eredi potrebbe pervenirsi traendo spunto dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 585/2014 che, dirimendo un contrasto tra Sezioni semplici in merito alla possibilità che il contumace nel processo presupposto possa far valere un giudizio all’equa riparazione per la non congrua durata dello stesso, ha statuito la equiparazione – ai fini della possibile insorgenza del diritto al ristoro del danno non patrimoniale – tra parti costituite e parti chiamate a partecipare a quel giudizio, ma in esso non intervenute: ritiene infatti la Corte che, al di là di una apparente analogia ricavabile dall’assenza nel processo presupposto sia del contumace sia del chiamato all’eredità della parte originaria, le situazioni siano invece sostanzialmente differenti in quanto il principio secondo cui presupposto ineliminabile per la legittimazione a far valere l’equa riparazione è l’incidenza che la non congrua durata del giudizio abbia su chi di quel giudizio sia chiamato a far parte, non può trovare applicazione sin tanto che il chiamato all’eredità non sia, quanto meno, evocato in riassunzione, atteso che fino a quel momento può mancare addirittura la prova dell’assunzione – per accettazione espressa o per facta concludentia – della stessa qualità di erede; del resto anche la citata decisione delle sezioni unite n. 585/2014 pone l’accento più sulla legittimazione del contumace alla proposizione del ricorso ex lege n. 89 del 2001, che sull’applicabilità allo stesso di quella che costituisce la caratteristica qualificante del diritto all’equo indennizzo – vale a dire l’automatismo probatorio relativo alla presunzione della sussistenza del danno per indebita durata del processo – allorquando riconosce che la mancata costituzione in giudizio del contumace possa influire anche sull’an debeatur.

In termini analoghi circa l’essenzialità della costituzione dell’erede come condizione per far valere la sofferenza morale per l’ingiustificata durata del processo, si è espressa anche la Seconda Sezione della CEDU con la sentenza – di irricevibilità – del 18 giugno 2013, in causa Fazio + altri e Italia, in cui si è statuito che la qualità di erede di una parte nel procedimento presupposto non conferisce, di per sè, il diritto a considerarsi vittima della, eventualmente maturata, durata eccessiva del medesimo e che l’interesse dell’erede alla conclusione rapida della causa difficilmente è conciliabile con la sua mancata costituzione nello stesso, dato che solo attraverso l’intervento nel procedimento l’avente diritto ha l’opportunità di partecipare e di influire sull’esito dello stesso.

L’errore della ricorrente sta nell’automatica equiparazione – in una fase del processo caratterizzata dalla mancanza di un atto di riassunzione – della posizione del congiunto di una parte in causa (che è al di fuori del processo e potrebbe essere del tutto all’oscuro dell’esistenza di un giudizio riguardante il proprio dante causa oppure, in ipotesi, potrebbe avere addirittura rinunziato all’eredità o trovarsi nella posizione di mero chiamato), alla posizione della parte contumace, cioè di un soggetto formalmente coinvolto a tutti gli effetti nel giudizio di cui subisce tutte le conseguenze anche in termini di paterna per la sua durata (ed è proprio questa l’ipotesi a cui si riferisce la pronuncia delle sezioni unite invocata dall’odierna ricorrente).

In conclusione il ricorso va respinto.

Il mancato espletamento di attività difensiva da parte del Ministero esonera il Collegio dalla pronuncia sulle spese.

Trattandosi di procedimento esente, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2017

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