Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 182 del 04/01/2011

Cassazione civile sez. II, 04/01/2011, (ud. 07/10/2010, dep. 04/01/2011), n.182

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22869/2009 proposto da:

R.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.

GENOVESE Antonio, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TORINO;

– intimata –

avverso l’ordinanza R.G. 21257/09 del GIUDICE DI PACE di TORINO,

depositata il 30/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/10/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIAMPAOLO

LECCISI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1) Con ordinanza del 30 giugno 2009, il giudice di pace di Torino respingeva l’opposizione proposta da R.M. avverso l’ordinanza ingiunzione prefettizia n. 34032/NOT del 3 giugno 2009.

“Per l’effetto” confermava espressamente il provvedimento impugnato.

L’opponente ha proposto immediato ricorso per cassazione, svolgendo due motivi.

L’Ufficio territoriale del Governo di Torino è rimasto intimato.

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio.

2) Parte ricorrente ha depositato memoria, pervenuta il 4 ottobre 2010, oltre il termine di cinque giorni prima dell’adunanza camerale (art. 380 bis, comma 3), fissata per il 7 ottobre.

Mette conto in proposito rilevare che resta irrilevante la circostanza che l’atto sia stato spedito a mezzo posta, in data anteriore al 2 ottobre, atteso che, come da tempo affermato in giurisprudenza (Cass. 17726/06 e 6996/07), l’art. 134 disp. att. c.p.c., comma 5, a norma del quale il deposito del ricorso e del controricorso, nei casi in cui sono spediti a mezzo posta, si ha per avvenuto nel giorno della spedizione, non è applicabile per analogia al deposito della memoria, perchè il deposito di quest’ultima è esclusivamente diretto ad assicurare al giudice ed alle altre parti la possibilità di prendere cognizione dell’atto con il congruo anticipo – rispetto alla udienza di discussione – ritenuto necessario dal legislatore e che l’applicazione del citato art. 134 finirebbe con il ridurre, se non con l’annullare, con lesione del diritto di difesa delle controparti.

3) Inoltre non rileva che il termine scadesse in giornata di sabato.

Va infatti confermato che l’art. 155 cod. proc. civ., comma 5 (introdotto dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. f)), diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato, opera con esclusivo riguardo ai termini a decorrenza successiva e non anche per quelli che si computano “a ritroso”, con l’assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l’effetto contrario di una abbreviazione dell’intervallo, in pregiudizio con le esigenze garantite con previsione del termine medesimo (Cass. 11163/08).

4) Il Collegio, confermando quanto rilevato dal relatore, giudica il ricorso inammissibile.

Giova ribadire che per effetto delle modifiche recate dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 26, che ha soppresso la L. n. 689 del 1981, art. 23, u.c., a far data dal 2 marzo 2006 il rimedio dell’appello è divenuto generale strumento di impugnazione delle sentenze pronunciate in primo grado in materia di opposizione a sanzione amministrativa, nonchè avverso le ordinanze di cui al quinto comma dell’anzidetto art. 23 (Cass. 24748/09), con le quali, in caso di assenza in udienza dell’opponente, il giudice può convalidare il provvedimento impugnato, ove non ne risulti dagli atti la manifesta illegittimità.

5) Solo le ordinanze del giudice di pace emesse ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1, che dichiarano inammissibile l’opposizione perchè proposta fuori termine, sono ancora impugnabili con ricorso diretto per cassazione e non con l’appello; ciò perchè la riforma introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006 non ha modificato il citato comma 1 dell’art. 23, che prevede espressamente la ricorribilità immediata (Cass. 28147/08; 18009/10). Nè vi è modo per procedere a interpretazione correttiva, a fronte di un inequivocabile dettato normativo che differenzia le ipotesi nell’ambito del medesimo articolo della legge fondamentale in materia.

6) Nel caso di specie è stato reso un provvedimento di conferma dell’atto impugnato; detto provvedimento giurisdizionale, reso fuori dal contraddittorio, pur se denominato ordinanza, ha valore di sentenza, perchè ha esaminato e respinto tutti i motivi di opposizione esposti in ricorso dall’opponente. Esso non rientra certamente nell’ipotesi di inammissibilità dichiarata per tardività (di cui al citato art. 23, comma 1), perchè ha per oggetto le questioni di merito poste in ricorso.

Ove fosse stato reso in udienza, in assenza dell’opponente (il mancato inoltro del fascicolo di ufficio non consente di stabilirlo con certezza) sarebbe pacificamente impugnabile con l’appello, quale ordinanza ex art. 23, comma 5.

Qualora sia stato reso inaudita altera parte, prima della convocazione delle parti, esso è qualificabile come ordinanza avente valore di sentenza, resa dal giudice competente a pronunciarsi, ma non è impugnabile direttamente in cassazione ex art. 111 Cost..

Tale rimedio è infatti ammesso avverso i provvedimenti che siano contemporaneamente decisori (e questo provvedimento lo è) e definitivi. La definitività, per quanto qui interessa, presuppone che non esistano rimedi ordinar (impugnatori, oppositori) previsti per il controllo delle sentenze rese in materia da quel giudice, posto che, come detto, trattasi di provvedimento erroneamente emesso in forma diversa dalla sentenza, ma di essa avente il contenuto sostanziale.

Nel caso di specie la definitività non sussiste perchè, come dianzi riferito, avverso le sentenze di primo grado in materia di opposizione a sanzione amministrativa il rimedio generale è quello dell’appello.

Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso,alla quale non segue la pronuncia sulla refusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 7 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2011

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