Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18199 del 29/07/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 18199 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: CURZIO PIETRO

SENTENZA

ricnro 19061-2008 propooto
RICCIUTI ANDREA, già elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA PISANELLI 4, presso lo studio dell’avvocato
PALAMARA ANTONINO, rappresentato e difeso
dall’avvocato IACOVINO VINCENZO, giusta delega in
atti e da ultimo domiciliato presso LA CANCELLERIA
2013

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
– ricorrente –

2023

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del
a
S

legale rappresentante pro tempore, elettivamente

Data pubblicazione: 29/07/2013

domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio
dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 215/2007 della CORTE D’APPELLO

215/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/06/2013 dal Consigliere Dott. PIETRO
CURZIO;
udito l’Avvocato BONFRATE FRANCESCA per delega PESSI
ROBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso.

di CAMPOBASSO, depositata il 20/06/2008 R.G.N.

Ragioni della decisione

La società depositava controricorso.
Nel corso del giudizio le parti hanno conciliato la controversia e depositato il verbale
di conciliazione in cancelleria.
In ragione di ciò il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta
carenza di interesse ad agire, con compensazione delle spese legali tra le parti.

PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 giugno 2013.

Andrea Ricciuti chiedeva l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di
Campobasso che aveva respinto il suo ricorso nei confronti di Poste italiane spa.

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