Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18199 del 05/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 05/09/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 05/09/2011), n.18199

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo

studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, rappresentata e difesa,

dall’avvocato GIAMMARIA PIERLUIGI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

O.L., Z.A.C., L.L.,

domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato

SCARTABELLI CARLO, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1137/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 19/09/2006, r.g.n. 1270/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/07/2011 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito l’Avvocato MARIO MICELI per delega GIAMMARIA PIERLUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’inammissibilità per

OCCHIBELLI, rigetto per gli altri.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Poste Italiane proponeva appello nei confronti di distinte sentenze del Tribunale di Pistoia giudice del lavoro, che avevano dichiarato l’illegittimità del termine apposto ai seguenti contratti di lavoro,con condanna dell’azienda al pagamento della retribuzione dalle date sotto elencate: L.L., sentenza n. 326 del 26.5.2004, inerente il contratto del 2.10.2000 con condanna alle retribuzioni dal 18.12.2002; Z.A.C., sentenza n. 319 del 26.5.2004, inerente il contratto del 9.10.2000, con condanna alle retribuzioni dal 15.12.2003; O.L., sentenza n. 324 del 26.5.2004, inerente il contratto del 10.11.1999, con condanna alle retribuzioni dal 4.12.2003.

Riuniti i ricorsi, la corte d’appello di Firenze, con sentenza depositata il 19 settembre 2006, respingeva il gravame. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la società Poste Italiane, affidato a tre motivi, poi illustrati con memoria. Resistono con controricorso gli intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte ha autorizzato la motivazione semplificata della presente sentenza.

Deve preliminarmente dichiararsi l’inammissibilità del ricorso nei confronti della O., per sopravvenuto difetto di interesse, avendo le parti transatto stragiudizialmente la causa, come da verbale di conciliazione prodotto.

1- Con i tre motivi la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23; degli artt. 1362 e segg. c.c. nonchè omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, lamentando che la corte di merito, in contrasto con le norme richiamate, non considerò adeguatamente che con la delega contenuta nel citato art. 23, le parti sociali erano libere di individuare nuove e diverse ipotesi di assunzione a tempo determinato, senza altri limiti se non quello dell’osservanza di un limite percentuale dei lavoratori da assumere, sicchè le pattuizioni collettive erano sottratte dal sindacato giurisdizionale (pag. 15 ricorso), e segnatamente in ordine all’esistenza di un nesso causale tra le ragioni di assunzione e la singola stipula del contratto a tempo determinato.

Lamentava inoltre che i giudici di merito non avevano adeguatamente considerato che nessun limite temporale, sino all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 368 del 2001, poteva essere imposto alle pattuizioni sindacali delegate.

Si duoleva infine della mancata valutazione dell’eccezione di aliunde perceptum “regolarmente sollevata dalla società odierna nei precedenti gradi del giudizio (pag. 33 ricorso).

2- I tre motivi, che stante la loro connessione possono essere congiuntamente trattati, risultano infondati.

La sentenza impugnata, infatti, non ha ritenuto le pattuizioni collettive, in tema di individuazione di nuove ipotesi di contratto a tempo determinato L. n. 56 del 1987, ex art. 23 soggette ai requisiti di cui alla L. n. 230 del 1962, art. 1, ma solo che esse avessero inteso prevedere un limite temporale alle specifiche esigenze organizzative legittimanti le assunzioni a termine di cui al c.c.n.l.

26 novembre 1994 e successivi accordi integrativi.

L’assunto risulta assolutamente rispettoso dell’autonomia negoziale collettiva, che, pur delegata alla individuazione di nuove ipotesi di assunzione a tempo determinato, non si sottrae ai principi generali dell’ordinamento in materia di sindacato giurisdizionale e di onere della prova.

E’infatti evidente che, pur libere le parti di stabilire nuove ipotesi di assunzione a termine, resta onere di chi per tale causale assume a tempo determinato di dimostrare che l’assunzione trova titolo nella pattuizione sindacale, restando l’esistenza di tale nesso causale soggetto al sindacato giurisdizionale. Quanto alla ritenuta limitata efficacia temporale degli accordi intervenuti all’interno della società Poste, anche tale assunto risulta assolutamente rispettoso dell’autonomia negoziale collettiva ed in linea col consolidato orientamento di questa Corte (ex plurimis, Cass. 9 giugno 2006 n. 13458, Cass. 20 gennaio 2006 n. 1074, Cass. 3 febbraio 2006 n. 2345, Cass. 2 marzo 2006 n.4603), secondo cui dall’esame dei vari accordi in materia si evince che le parti sociali autorizzarono la stipula di contratti a tempo determinato per le causali di cui all’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, sino al 30 aprile 1998.

3. – Quanto alla mancata valutazione dell’eccezione di aliunde perceptum “regolarmente sollevata dalla società odierna nei precedenti gradi del giudizio”, la società chiede alla Corte, nel quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c., se in tal caso il giudice di merito avesse dovuto comunque procedere ad istruttoria sul punto, anche valutata la “oggettiva difficoltà della parte di acquisire precisa conoscenza degli elementi su cui fondare la prova a supporto delle proprie domande ed eccezioni -e segnatamente la prova dell’aliunde perceptum”, per cui il giudice avrebbe dovuto “valutare le richieste probatorie con minore rigore rispetto all’ordinario, ammettendole ogni volta che le stesse possano comunque raggiungere un risultato utile ai fini della certezza processuale e rigettandole (con apposita motivazione) solo quando gli elementi somministrati dal richiedente risultino invece insufficienti ai fini dell’espediente richiesto” . Il motivo è inammissibile, non risultando dalla lettura della sentenza impugnata, e neppure del presente ricorso (ove, in contrasto col principio dell’autosufficienza non è riportato nè allegato l’atto difensivo in cui l’eccezione sarebbe stata sollevata), che la società abbia eccepito la percezione di un aliunde perceptum da parte dei dipendenti. Va peraltro rammentato che secondo il consolidato orientamento di questa Corte la deduzione dell’aliunde perceptum, pur da qualificarsi eccezione in senso lato, deve avvenire tempestivamente e comunque nel primo atto difensivo successivo al momento della conoscenza dei fatti da parte dell’eccepente, Cass. 20 giugno 2006 n. 14131, onde la riferita violazione del principio di autosufficienza al riguardo risulta dirimente.

Per tale ragione è inammissibile anche la richiesta, contenuta nella memoria ex art. 378 c.p.c., di applicazione in materia dello ius superveniens costituito dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 5, 6 e 7, essendo condizione necessaria per la sua applicazione nel giudizio di legittimità -il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27 febbraio 2004 n. 4070)- che quest’ultimo sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura.

Tale condizione non sussiste nella fattispecie.

3. – Il ricorso deve essere pertanto respinto.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, mentre sono compensate quelle tra la ricorrente e la O., stante la conciliazione della controversia tra tali parti.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti della O., compensando tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità, e lo rigetta per il resto. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle residue parti, delle spese processuali che liquida in Euro 25,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2011

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