Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18199 del 05/08/2010

Cassazione civile sez. III, 05/08/2010, (ud. 25/06/2010, dep. 05/08/2010), n.18199

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MPS GESTIONE CREDITI BANCA S.P.A. (OMISSIS), in persona del Sig.

M.F., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO

EMANUELE II 326, presso lo studio dell’avvocato SCOGNAMIGLIO RENATO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato SCOGNAMIGLIO

CLAUDIO giusta procura speciale del Dott. Notaio RICCARDO MENCHETTI

in GROSSETO del 18/07/2006, REP. N. 20144;

– ricorrente –

contro

V.E., + ALTRI OMESSI

elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio

dell’avvocato CAMICI GIAMMARIA, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato BRACHINI FABRIZIO giusta delega in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

B.L. (OMISSIS);

– intimato –

e sul ricorso n. 24221/2006 proposto da:

B.L., elettivamente domiciliato in ROMA presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avv. PADOVANI GIORGIO in 58100 GROSSETO, VIA GARBALDI 44, giusta

delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

MPS GESTIONE CREDITI BANCA S.P.A., in persona del Sig. M.

F., elettivamente domiciliata in ROMA, C.SO VITTORIO EMANUELE

326, presso lo studio dell’avvocato SCOGNAMIGLIO RENATO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SCOGNAMIGLIO CLAUDIO

giusta procura speciale del Dott. Notaio RICCARDO MENCHETTI in

GROSSETO, del 18/07/2006, REP. N. 20144;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 857/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

SEZIONE PRIMA CIVILE, emessa il 28/10/2005, depositata il 05/04/2006

R.G.N. 1523/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/06/2010 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO;

udito l’Avvocato GIANMARIA CAMICI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La MPS Gestione Crediti Banca s.p.a., in nome e per conto della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 5 aprile 2006, con la quale la Corte d’Appello di Firenze ha rigettato l’appello da essa ricorrente proposto avverso la sentenza resa dal Tribunale di Grosseto nella controversia di opposizione all’esecuzione, introdotta con congiunto ricorso da A.A. (cui poi erano subentrati gli eredi, + ALTRI OMESSI .

Tale opposizione concerneva l’esecuzione forzata immobiliare iniziata dalla Sezione Autonoma di credito fondiario del Monte dei paschi di Siena sugli appartamenti dei ricorrenti, in forza di un titolo esecutivo notarile costituito da un mutuo ipotecario concesso dalla Banca ai fratelli L., D. e D.P., costruttori dell’edificio di cui essi facevano parte. Titolo azionato a carico dei predetti.

Nel relativo giudizio intervenivano C.M. e + ALTRI OMESSI tutti nella medesima condizione degli opponenti.

2. Il ricorso risulta proposto contro tutti gli opponenti e gli intervenuti ed inoltre contro S.A., ancorche’ costui non figuri come parte della sentenza e nessuna spiegazione.

Ha resistito con controricorso, nel quale ha svolto ricorso incidentale, il B. e con altro congiunto controricorso tutti gli altri intimati.

La ricorrente principale ha proposto controricorso avverso il ricorso incidentale.

I resistenti costituitisi congiuntamente hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente il ricorso incidentale va riunito al principale, in seno al quale e’ stato proposto.

2. Preliminarmente va rilevata l’inammissibilita’ del ricorso principale nei confronti di A.S., in quanto costui non figura come parte nei cui riguardi la sentenza impugnata e’ stata pronunciata, ne’ nel ricorso si spiega per qual ragione sia stato indicato come parte del giudizio di legittimita’. D’altro canto, nemmeno nello stesso controricorso depositato da A.S. unitamente ad altri intimati si fornisce alcuna indicazione circa la sua legittimazione. Neppure nella motivazione della sentenza, al di la’ della mancata indicazione nell’intestazione, si accenna al medesimo come parte.

3. Non e’ specificata e comunque non e’ fondata l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso principale, sollevata dai resistenti D. A. e altri sotto il profilo che la notificazione del ricorso in Firenze presso il domicilio eletto sarebbe avvenuta in maniera inesistente, in quanto “le copie …. sono state consegnate, nell’assenza di chiunque presso lo studio dell’Avv. Buoni, a soggetto, titolare di un esercizio commerciale posto in prossimita’ di detto Studio Legale, incaricato del ritiro della posta nel periodo di chiusura estiva dello Studio medesimo ….”, mentre “se si tratti di Studio Legale, in assenza del domiciliatario, le copie possono essere consegnate solo a Colleghi di Studio o a addetti allo Studio, ma mai ad un estraneo incaricato del ritiro della posta in via di mero fatto”. Nella specie la consegna effettiva all’avv. Buoni sarebbe avvenuta con gran ritardo, si’ da pregiudicare l’esercizio del diritto di difesa.

La mancanza di specificazione dell’assunto emerge per la carenza di una precisa allegazione degli elementi dai quali dovrebbe riscontrarsi sugli avvisi quanto si e’ sostenuto, particolarmente riguardo alla esecuzione della consegna in un esercizio commerciale vicino.

L’infondatezza dell’eccezione discende sia per il fatto che non si comprende come possa logicamente sostenersi che la persona che ricevette in consegna il plico abbia potuto, nel contempo, essere incaricata di ricevere la posta ed essere non legittimata a riceverla, in quanto di fatto addetta allo studio, sia perche’ – ove pure quanto allegato fosse riscontrabile – si sarebbe in presenza di una nullita’ e non certo di una inesistenza della notificazione e la costituzione dei resistenti l’avrebbe sanata ex tunc. Ulteriore profilo di genericita’ concerne, poi, la lamentatela circa la ristrettezza dei tempi goduti di fatto per la redazione del controricorso.

Rimane, poi, irrilevante quanto si allega in ordine alla irritualita’ dell’ulteriore notificazione in Grosseto, cioe’ presso l’altro difensore dei resistenti, che non era domiciliatario.

4. Il ricorso principale si fonda su otto motivi.

Il Collegio ritiene inutile darne conto, perche’ il ricorso presenta una causa di inammissibilita’ che ne impedisce l’esame.

Tutti i motivi, infatti, si fondano, nel senso che suppongono la conoscenza del suo effettivo e complessivo contenuto, sul contratto di mutuo (costituente il titolo esecutivo) stipulato il (OMISSIS) tra il Monte dei Paschi di Siena – Credito Fondiario ed i signori L., D. e D.P..

I primi cinque motivi prospettano vizi di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, rappresentate sia da norme sui requisiti del contratto in generale, sulla sua interpretazione e sulle sue condizioni di validita’, sia da norme regolataci delle fattispecie di mutuo di cui al D.P.R. n. 7 del 1976 ed alla L. n. 457 del 1978.

Gli ultimi tre motivi deducono vizi di motivazione in ordine alla qualificazione di detto mutuo da parte della Corte territoriale con riferimento – soprattutto il settimo – ad una serie di elementi di fatto considerati dalla sentenza o dei quali essa si assume non avere fatto considerazione.

Ora, del contratto di mutuo si riproducono, talvolta ripetendole, in piu’ punti del ricorso e nell’ambito dell’illustrazione dei motivi, le parti riguardo alle quali si svolge di volta in volta l’illustrazione, ma in nessun punto il ricorso indica la sede in cui nelle fasi di merito il contratto era stato prodotto e da chi, ne’, soprattutto, se e dove sarebbe stato prodotto in questa sede di legittimita’, in modo che la Corte possa esaminarlo per verificare il fondamento degli otto motivi, sia sotto il profilo della corrispondenza delle parti riprodotte a quanto in esso effettivamente risulta, sia ai fini dell’apprezzamento di esse nell’economia complessiva dell’atto.

In tale situazione il ricorso risulta inammissibile per violazione del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, siccome da tempo interpretato dalla giurisprudenza della Corte come precipitato normativo del principio di autosufficienza dell’esposizione del motivo di ricorso per cassazione, fra i cui amminicoli interpretativi, peraltro, esisteva gia’ anteriormente (vedi Cass. n. 12239 del 2007) all’introduzione della norma l’onere di indicazione della sede in cui il documento era esaminabile in sede di legittimita’, ove prodotto.

Viene, in particolare, in rilievo il seguente principio di diritto, recentemente riaffermato a specificazione del significato della norma de qua dalle Sezioni Unite della Corte: “In tema di ricorso per cassazione, l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l’indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto; tale prescrizione va correlata all’ulteriore requisito di procedibilita’ di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta:

a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purche’ nel ricorso si specifichi che il fascicolo e’ stato prodotto e la sede in cui il documento e’ rinvenibile; b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che il documento e’ prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimita’ o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento;

c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullita’ della sentenza od all’ammissibilita’ del ricorso (art. 372 p.c.) oppure di documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l’esaurimento della possibilita’ di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell’ambito del ricorso” (Cass. sez. un. n. 7161 del 2010, che ripete il principio gia’ affermato da Cass. sez. un. n. 28547 del 2008; in precedenza, si veda, per i documenti, Cass. (ord.) n. 22303 del 2008; a proposito degli atti processuali, da ultimo, si veda Cass. n. 4201 del 2010 e precedentemente Cass. (ord.) n. 26266 del 2008).

E’ da avvertire che il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, quale requisito di contenuto – forma del ricorso dev’essere soddisfatto esclusivamente sulla base del suo esame e non puo’ essere soddisfatto, in mancanza, da elementi alternativi, come la mancanza di contestazioni avversarie sulla rispondenza dell’eventuale riproduzione del documento o dell’atto, oppure la rispondenza di quanto riprodotto a quanto riprodotto nella sentenza impugnata.

Essendo queste delle mera eventualita’ e supponendo il loro riscontro l’esame del controricorso e della sentenza, se ad esse si riconoscesse valore di eliminazione della rilevanza della causa di inammissibilita’ si finirebbe per tradire la volonta’ del legislatore, il quale quando fissa un requisito di contenuto – forma di un atto e ne sanziona l’inosservanza con l’inammissibilita’ vuole che l’esigenza preservata da esso sia soddisfatta esclusivamente attraverso l’atto e vuole escludere che si possano applicare i principi propri della nullita’, cioe’ il meccanismo del raggiungimento dello scopo da parte dell’atto nonostante la sua carenza formale.

4.1. Gli ultimi tre motivi, inoltre, la’ dove si fondano sull’omessa considerazione di una serie di elementi di fatto, dei quali non si indica la sede in cui sarebbero stati introdotti in causa e, particolarmente, se erano stati prospettati nell’atto di appello o comunque fossero rilevabili d’ufficio dalle emergenze della controversia e, fossero divenute oggetto del dovere decisorio del giudice d’appello, risultano inammissibili anche per la ragione che non si dimostra che essi erano entrati a far parte delle allegazioni relative alla quaestio facti nel giudizio di appello.

4.2. Il ricorso principale e’, dunque, dichiarato inammissibile.

5. Il ricorso incidentale del B. e’ anch’esso inammissibile.

Lo e’ per l’inosservanza del requisito di cui all’art. 366 bis c.p.c., giacche’ l’unico motivo su cui si fonda non si conclude con la formulazione del quesito di diritto necessario secondo detta norma.

6. L’esito negativo dei due ricorsi induce a compensare le spese del giudizio di cassazione tra la ricorrente ed il resistente B., mentre la circostanza che la giurisprudenza della Corte in ordine all’esegesi dell’art. 366 c.p.c., n. 6 non si era manifestata ancora all’epoca di proposizione del ricorso, induce a ravvisare giusti motivi per compensare le spese fra la ricorrente e gli altri resistenti.

P.Q.M.

LA CORTE riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile sia il ricorso principale sia quello incidentale. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 25 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA