Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18199 del 05/07/2019

Cassazione civile sez. II, 05/07/2019, (ud. 06/02/2019, dep. 05/07/2019), n.18199

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7127-2017 proposto da:

MINISTERO POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.G., M. VINI SRL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

PORTUENSE 104, presso lo studio dell’avvocato ANTONIA DE ANGELIS,

rappresentati e difesi dall’avvocato ALBERTO FANTI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 665/2016 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 19/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/02/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Dott. PEPE ALESSANDRO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato FANTI Alberto, difensore dei resistenti che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Cagliari, che ha accolto l’appello proposto da M.G., definendo in modo favorevole per l’appellante l’opposizione contro ordinanza ingiunzione notificata per la violazione del disciplinare del Vermentino di Sardegna, accertata a seguito di analisi di laboratorio eseguite il 17 dicembre 2003 (violazione sanzionata dalla L. n. 164 del 1992, art. 28, comma 2).

La corte d’appello, in riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto intempestiva la comunicazione dell’esito delle analisi, in quanto avvenuta il 17 marzo 2004, quando era oramai decorso il termine di novanta giorni previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 14.

Al riguardo la corte ha osservato che, stessa L. n. 689 del 1981, ex art. 15 la comunicazione dell’esito delle analisi da parte del dirigente del laboratorio tiene luogo della contestazione immediata; tuttavia, quando la comunicazione sia mancata, la contestazione deve essere eseguita entro novanta giorni dal momento in cui le analisi sono state eseguite.

A ragionare diversamente, sempre secondo la corte di merito, si arriverebbe all’assurdo che, “da un lato, in mancanza della comunicazione delle analisi, la contestazione ex art. 14, dovrebbe essere notificata entro 90 giorni dal loro esito, e ove notificata oltre questo termine sarebbe estinta; dall’altro lato, se l’amministrazione, a quel punto e oltre quel termine, piuttosto che notificare la contestazione, si limitasse a comunicare le analisi sino ad allora non comunicate, il procedimento sarebbe salvo. Evidentemente questo sarebbe illogico perchè la comunicazione delle analisi oltre 90 giorni non può avere, dopo essere stata omessa, effetti maggiori e migliori della contestazione che, a condizione avvenga entro novanta giorni, è preposta a porre rimedio proprio all’omissione della comunicazione di esse analisi.

1.1. Una diversa opinione porterebbe infatti a dire che le analisi si potrebbero comunicare entro cinque anni dall’illecito, esito non accettabile, da cui consegue che esse debbono essere comunicate al più tardi entro novanta giorni”.

La corte ha condannato l’amministrazione a restituire gli importi percepiti a seguito del passaggio del credito a ruolo.

Il ricorso è proposto sulla base di due motivi, cui il M. ha resistito con controricorso.

Il ricorso, avviato per la trattazione in camera di consiglio, è stato rimessa in pubblica udienza per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del giudizio di appello.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo del ricorso denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 14 e 15.

La sentenza è oggetto di censura nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che la comunicazione dell’esito delle analisi di laboratorio, prevista dalla L. n. 689 del 1981, art. 15 sia soggetta al termine previsto dallo stesso art. 14, comma 2.

Il ricorrente sostiene che il termine di novanta si riferisce al caso in cui non sia stato possibile comunicare l’esito delle analisi di laboratorio, laddove nella specie tale condizione non ricorreva, perchè la comunicazione di tale esito, equiparata per legge alla contestazione immediata, era stata invece eseguita. Qualora la comunicazione dell’esito delle analisi sia possibile e come nella specie sia anche avvenuta, il lasso di tempo intercorrente dall’esito delle analisi e la comunicazione è irrilevante.

Il motivo è fondato.

A norma della L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 1, le violazioni amministrative, ove possibile, debbono essere contestate immediatamente. Se la contestazione immediata non è avvenuta, ai sensi del comma 2 di detto articolo, gli estremi della violazione debbono essere notificati agl’interessati residenti nel territorio dello Stato entro novanta giorni. A norma dell’art. 14 anzi detto, u.c. se è omessa la notificazione entro tali termini, l’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue.

Nel sistema della L. n. 689 del 1981, la normativa dell’art. 14 va coordinata con il disposto della stessa L. n. 689, art. 15 che regola con norma speciale l’ipotesi in cui l’accertamento dell’infrazione avvenga attraverso analisi di campioni, statuendo che in tal caso l’esito dell’analisi deve essere comunicato all’interessato dal dirigente del laboratorio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e tale comunicazione equivale alla contestazione immediata prevista dall’art. 14. Solo ove non sia possibile effettuare questa comunicazione, a norma dell’art. 15, comma 5 si deve procedere alla notificazione nel termine prescritto dall’art. 14 (o dalle eventuali norme derogative) e, in difetto, si verifica l’estinzione dell’obbligazione di pagamento della sanzione pecuniaria.

Pertanto, “nel sistema della L. n. 689, in caso di accertamento preceduto da analisi di campioni, deve ritenersi che il giudice, in sede di opposizione, ove se ne contesti la tempestività, sia innanzitutto tenuto a verificare se esso fu immediatamente effettuato con lettera raccomandata (o con altro mezzo che possa ritenersi equipollente), come prescrive l’art. 15 (commi 1 e 4), cioè entro un lasso di tempo compatibile con l’equiparazione, stabilita dal comma 5, tra tale forma di accertamento e l’accertamento immediato previsto dall’art. 14, comma 1. In mancanza – poichè il comma 6 dell’art. 15 statuisce che ove non sia possibile effettuare la comunicazione all’interessato nelle forme di cui ai commi 1 e 4, si applicano le disposizioni dell’art. 14 – il giudice dell’opposizione è tenuto a verificare se la notificazione della contestazione sia avvenuta nel termine prescritto dall’art. 14, comma 2 (o da eventuali norme derogative), decorrente dal momento del completamento dell’analisi” (così testualmente Cass. n. 7079/1997).

Posti tali principi è certamente da non condividere la tesi dei ricorrente secondo cui il tempo intercorrente fra il momento della conoscenza dell’esito delle analisi e la comunicazione dello stesso al trasgressore è assolutamente irrilevante.

E’ invece vero che tale comunicazione deve avvenire “entro un lasso di tempo compatibile con l’equiparazione stabilita dal comma 5, fra tale forma e l’accertamento immediato previsto dall’art. 14, comma 1”.

Ma tale valutazione di compatibilità prelude a una verifica da farsi caso per caso, mentre la sentenza ha operato la sostanziale equiparazione fra la comunicazione dell’esito dell’analisi da parte del dirigente del laboratorio, nel caso di specie possibile ed eseguita, e la notificazione del verbale di contestazione della violazione: l’una e l’altra, secondo la sentenza, debbono farsi entro novanta giorni dalla data di esecuzione delle analisi.

Ma così non si tiene conto che, in materia di accertamenti mediante analisi di campioni, la notificazione degli estremi della violazione è prevista quando non sia “possibile effettuare la comunicazione all’interessato nelle forme di cui alla L. n. 690 del 1981, art. 15, commi 1 e 4 e cioè a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento da parte del dirigente del laboratorio.

Tale comunicazione dell’esito delle analisi (nel caso di specie effettuata) non è legata a termini predefiniti. Unico requisito è che essa sia eseguita entro un lasso di tempo compatibile con l’equiparazione fra tale forma di accertamento e l’accertamento immediato, termine che non può farsi a priori coincidere con il termine previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 14 come invece ritenuto dalla corte d’appello.

Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 112,190,282,345 e 389 c.p.c.

La sentenza è censurata per avere accolto la domanda di restituzione delle somme pagate dopo la sentenza di primo grado nonostante la relativa richiesta fosse tardiva, in quanto formulata solo con la comparsa conclusionale.

La contro ricorrente ha replicato che la richiesta di restituzione delle somme è stata effettuata in prima udienza, posto che la notificazione della cartella esattoriale era avvenuto dopo la notificazione dell’atto di appello.

Il motivo è assorbito.

In conclusione la sentenza è cassata in relazione a motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Cagliari in diversa composizione, che provvederà a nuovo esame attenendosi ai principi di cui sopra e regolerà le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte d’appello di Cagliari in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 6 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2019

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