Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18198 del 29/07/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 18198 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: NAPOLETANO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 21903-2009 proposto da:
MAZZOCCHINI FRANCO MZZENC47L31G1570, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA BOCCA DI LEONE

78 (STUDIO

LEGALE BDL), presso lo 3tudio degli avvocati PAKISELLA
PIERGIORGIO e CINELLI MAURIZIO, che lo rappresentano e
difendono g iusta dele g a in atti;
– ricorrente –

2013

contro

1856

COMUNE DI OSIMO 00384350427;
– intimate –

Nonché da:

Data pubblicazione: 29/07/2013

0

.

COMUNE DI OSIMO 00384350427, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA MAGLIANO SABINA 24, presso lo studio
dell’avvocato PETTINARI LUIGI, rappresentato e difeso
dall’avvocato LUCCHETTI ALESSANDRO, giusta delega in
atti;

contro

MAZZOCCHINI FRANCO MZZENC47L31G1570;
– intimato –

avverso la sentenza non definitiva

n.

463/2007 della

CORTE D’APPELLO DI ANCONA, depositata il 20/11/2007
r.g.n. 762/2005;
avverso la sentenza definitiva n. 517/2008 della CORTE
D’APPELLO di ANCONA, depositata il 08/10/2008 r.g.n.
762/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/05/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
NAPOLETANO;
udito l’Avvocato PARISELLA PIERGIORGIO;
udito l’Avvocato LUCCHETTI ALESSANDRO;
udito il P.M. in persona del Sostítuto Procuratore
Generale Dott. GIULIO ROMANO, che ha concluso per il
nAk-614.irígettorprincipale e incidentale.

-controricorrente e ricorrente incidentale –

RG 21903-09

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Ancona con sentenza non definitiva, pronunciando
sulla domanda di Mazzocchini Franco, proposta nei confronti del Comune di

dirigenziale e conseguente risoluzione del rapporto adottati dal predetto
Comune, confermava la sentenza di primo grado quanto alla ritenuta
illegittimità del recesso -con conseguente condanna del Comune al
pagamento di una somma pari a diciotto mensilità di retribuzione respingendo così i motivi di appello del Mozzochini relativi alla natura
discriminatoria del licenziamento e degli atti ad esso connesso, alla
sussistenza del diritto alla riammissione in servizio, alla risarcibilità
dei danni cagionati da atti di gestione del rapporto anteriori al
provvedimento di revoca dell’incarico dirigenziale e di recesso, alla
omessa pronuncia in ordine al danno retributivo inerente al periodo di
preavviso spettante per contratto. Inoltre, sempre con la menzionata
sentenza non definitiva la Corte condannava, riformando in tal modo
_/
parzialmente la sentenza del primo giudice, il Comune convenuto

al

pagamento di una somma pari a ventiquattro mensilità della retribuzione
a titolo di ristoro del danno patrimoniale e ad un ulteriore somma,
liquidata in via equitativa, a titolo di danno alla professionalità.
Con successiva sentenza definitiva, poi, la Corte di Ancona rigettava le
domande relative al risarcimento del danno all’ integrità fisica e del
danno esistenziale ed alla vita di relazione.

1

Osimo, avente ad oggetto l’impugnativa della revoca dall’incarico

In via di estrema sintesi, e per quello che interessa in questa sede, la
Corte territoriale rilevava,nell’esaminare in via pregiudiziale l’appello
incidentale del Comune di Osimo, innanzitutto, l’infondatezza
dell’eccezione concernente la violazione dell’art. 112 cpc in quanto con
la domanda introduttiva del giudizio era stato dedotto il difetto del

del dirigente. Considerava, poi, che la contestazione posta a base della
revoca riguardava il mancato raggiungimento degli obiettivi ) posto che il
problema del maxi parcheggio – in ordine la quale si imputava al
Mazzocchini il rifiuto di assumerne l’incarico – era uno degli obiettivi
che rientrava nelle competenze dirigenziali e tecniche. Comunque,
osservava la Corte che, prevedendo la contrattazione collettiva il
recesso per giusta causa nell’ipotesi di responsabilità grave reiterata
accertata in base alla procedura di valutazione periodica dei risultati
da parte dei nuclei di valutazione, rimaneva ulteriormente avvolarata la
necessità della previa valutazione del predetto nucleo in caso di
recesso. Tanto, inoltre, secondo la Corte, trovava riscontro nell’art. 5
del D.Lgs n. 286 del 1999.
Passando all’esame dell’appello principale proposto dal Mazzocchini 2 la
Corte del merito riteneva, in primo luogo, doversi escludere, anche
perché non provata, la natura discriminatoria per ragioni politiche del
licenziamento. Affermava, poi, la Corte che nei confronti dei dirigenti
non trovava applicazione la tutela reale se non nei casi di licenziamento
discriminatorio, né a diverse conclusioni poteva indurre la previsione
dell’art. 30 del CCNL avendo tale previsione natura transitoria.

2

preventivo esperimento della procedura valutazione della responsabilità

Tanto premesso ì la Corte reputava di riconsiderare, tenuto conto di vari
elementi inerenti lo specifico rapporto di lavoro,la liquidazione
equitativa del danno strettamente patrimoniale operata dal Tribunale e di
fissarla in ventiquattro mensilità di retribuzione.
Escludeva,inoltre, il giudice di appello che

l’attribuzione al

municipale e, in prosieguo, di quello più ampio di Dirigente responsabile
del dipartimento servizi amministrativi, fosse illegittimo ovvero
vessatorio.
Non riteneva, altresì ) il predetto giudice

configurabile l’intento

persecutorio del datore di lavoro con riferimento agli atti di gestione
del rapporto anteriori al provvedimento di revoca dell’incarico e di
recesso.
Riconosceva, però, il giudice di secondo grado il danno professionale
conseguente al richiamato provvedimento, che liquidava in via equitativa.
Con sentenza definitiva, da ultimo, la Corte del merito respingeva la
domanda concernente il risarcimento del danno alla integrità fisica non
emergendo, alla stregua dell’ espletata istruttoria, un aggravamento a
seguito del provvedimento di revoca e di recesso delle preesistenti
malattia; e respingeva altresì la domanda relativa al risarcimento del
danno alla qualità dell’esistenza e alle relazioni sociali, essendo tale
danno “collegabile alla dequalificazione professionale piuttosto che alla
revoca con recesso”.
Avverso questa sentenza il Mazzocchini ricorre in cassazione sulla base
di due censure.

3

Mazzocchini dell’incarico di Dirigente responsabile della Polizia

Resiste con controricorso il Comune di Osimo, che propone impugnazione
incidentale assistita da sei motivi, di cui gli ultimi tre articolati in
via subordinata.
MOTIVI DELLE DECISIONE
I ricorsi vanno preliminarmente riuniti riguardando l’impugnazione della

Con il primo motivo del ricorso principale il Mazzocchini, deducendo
violazione degli artt. 21 e 51 del D.Lgs n. 165 del 2001, 27, 28, 30 CCNL
comparto regioni ed autonomie locali del 10 aprile 1996, 1 stesso CCNL
del 12 giugno 1996 nonché degli artt. 10 della Legge n.604 del 1966 e 18
della Legge n. 300 del 1970, pone il seguente quesito di diritto:”se
l’illegittimo licenziamento di un dirigente pubblico dipendente di un
comune sia assistito da tutela reale

ex art. 18 della legge 20 maggio

1970 n. 300, anche se non rientrante nella previsione dell’art. 28, comma
l ° , lett. a) del contratto collettivo nazionale per il personale con
qualifica dirigenziale comparto Regioni ed autonomie locali stipulato il
10 aprile 1996 (s.m.i.), ai sensi del combinato disposto dell’art. 21 e
51 del d.lgs 30 marzo 2001 n. 165, nonché degli artt. 27, 28 e 30 del
medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro richiamato”.
Con la seconda censura del ricorso principale il Mazzocchini, denunciando
violazione degli artt. 27, 28, 30 CCNL comparto regioni ed autonomie
locali del 10 aprile 1996 e l stesso CCNL del 12 giugno 1996, 1418 cc
nonché vizio di motivazione,formula il seguente quesito:”se il
licenziamento di un dirigente pubblico dipendente di un comune, nullo per
cause diverse dalla discriminazione, debba considerarsi

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tamquam non esset

stessa sentenza.

con conseguente diritto del lavoratore ad ottenere la declaratoria di
prosecuzione a tutti gli effetti del rapporto di lavoro e il suo
ripristino, ai termini della disciplina di diritto civile”.
Con il primo motivo del ricorso incidentale il Comune di Osimo,
sostenendo violazione degli artt 414 n. 4 e 112 cpc nonché carente

di sequenze procedimentali articolate e complesse per l’esercizio del
recesso datoriale quali quelle risultanti dagli artt. 21 e 19 del D.Lgs
n. 165/2001 e dagli artt 23, 27 e 30 del CCNL per l’Area della Dirigenza
del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, risulti assolto o meno l’onere
di specifica allegazione ex art. 414 n. 4 cpc del fatto costitutivo
dell’asserita inosservanza della procedura di valutazione della
responsabilità dirigenziale mediante il solo rinvio a tali previsioni di
legge e di contratto collettivo in assenza di indicazione di singolo
specifico passaggio ovvero adempimento procedimentale omesso ovvero
ancora degli organi appositi non interpellati e se, conseguentemente,
l’individuazione da parte del Giudicante, in assenza di tale indicazione
da parte del ricorrente, integri o meno iniziativa inammissibile di
integrazione della domanda e conseguente vizio di extrapetizione in
violazione dei principi ex art. 112 cpc”.
L’esame di questo motivo del ricorso incidentale è pregiudiziale rispetto
alle censure di cui al ricorso principale.
Osserva, preliminarmente, il Collegio che il motivo in esame con il quale
si deducono contemporaneamente violazione di legge e vizi di motivazione
è solo in parte ammissibile.

5

motivazione, articola il seguente interpello:”se, in caso di previsione

Infatti la censura non è esaminabile in relazione al dedotto vizio di
motivazione in quanto, a parte ogni considerazione circa l’ammissibilità
della contemporanea deduzione di violazione di legge e di vizio di
motivazione che non si traduce in una pluralità di quesiti – pur negata
da alcune sentenze di questa Corte (Cass. 11 aprile 2008 n.9470 e 23

Cass. 31 marzo 2009

n. 7770 e da ultimo Cass. SU 5 luglio 2011 n.

14661)- vi è di contro il rilevo assorbente che manca

la chiara

indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si
assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la
dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare
la decisione ( Cass. 1 ottobre 2007 n. 2063)che si deve sostanziare in
una sintesi riassuntiva omologa al quesito di diritto( cfr. Cass. 25
febbraio 2009 n. 4556, Cass. S.U. 18 giugno 2008 n. 16528 e Cass. S.U. l °
ottobre 2007 n. 2063).

Né del resto può demandarsi a questa Corte di estrapolare dai vari
quesiti di diritto e dalla parte argomentativa quali passaggi siano
riferibili al vizio di motivazione e quali al violazione di legge,
diversamente sarebbe elusa la

ratio dell’art. 366

bis

cpc. Tanto,

d’altro canto, corrisponde alla regola della specificità dei motivi del
ricorso

ex

art. 366 n.4 cpc. Né è consentito a questa Corte di

sostituirsi alla parte nella individuazione concreta della situazione di
fatto sottesa alla censura (Cass. 23 marzo 2005 n. 6225)

6

luglio 2008 n.20355 e ancora nello stesso senso 29 febbraio 2008 n.5471,

j

Pertanto in difetto della relativa specificazione la denuncia deve
considerarsi per come limitata alla deduzione del solo vizio di
violazione di legge (Cass. 9 marzo 2009 n. 5624).

Così delimitato l’ambito del devolutum, rileva la Corte che la censura è

Nella specie ) a fronte dell’interpretazione fornita dalla Corte del merito
della domanda introduttiva del giudizio – secondo cui era stata dedotto
il difetto del preventivo esperimento della procedura valutazione della
responsabilità del dirigente – il ricorrente incidentale si limita a
prospettare una interpretazione diversa rispetto a quella adottata dalla
predetta Corte di Appello senza specifica idonea deduzione di vizio di
motivazione o d’ illogicità o di specifica violazione di norme di
diritto.
Con il secondo motivo del ricorso incidentale il Comune di Osimo,
denunciando violazione degli artt. 21 e 19 del D.Lgs n. 165/2001 e dagli
artt. 22, 23, 27 e 30 del CCNL per l’Area della Dirigenza del Comparto
Regioni ed Autonomie Locali, 2119 cc, l della Legge n. 604 del 1966, 1362
e 1363 cc nonché vizio di motivazione, formula i seguenti quesiti:l.”se
il rifiuto espresso

ex ante

dal Dirigente di assumere la relativa

responsabilità d’incarico costituisca grave inosservanza delle direttive
impartite dal Dirigente ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 del D.Lgs
n.65/2001 e s.m.i. nonché giusta causa di recesso ai sensi e per gli
effetti degli artt. 219 cc e l della L.n. 604/66 applicabili alla
fattispecie

ex

art. 2 comma 2 ° D.Lgs n.65/2001 e s.m.i.”;2.”Dica il

Supremo Collegio se, nell’interpretazione della lettera di licenziamento
7

infondata.

irrogata per motivi disciplinari, ai fini della ricerca della volontà del
datore di lavoro recedente, il principale strumento è rappresentato dal
senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel
contratto, il cui rilievo deve essere verificato alla luce dell’intero
contesto, sicché le singole frasi vanno considerate in correlazione tra

pertanto, nel senso della sussistenza della volontà datoriale di motivare
il recesso con riguardo alla grave inosservanza da parte del Dirigente
delle direttive impartite, ogni qual volta tale complessivo coordinamento
degli elementi della lettera di recesso sottolinea la condotta

ex ante

tenuta dal dirigente medesimo in sede di rifiuto di assunzione
dell’incarico ovvero di esecuzione del medesimo”.

Anche questa critica va valutata in via pregiudiziale rispetto al ricorso
principale.
Preliminarmente vanno richiamate le precedenti osservazioni relative alla
inammissibilità della censura relativamente al dedotto vizio di
motivazione ) difettando anche in questo caso la chiara indicazione del
fatto controverso.
Tanto precisato ) rileva il Collegio che per quanto concerne il primo
quesito la Corte del merito ha accertato che “poiché dalla documentazione
agli atti il problema del maxi parcheggio era uno degli obiettivi che
rientrava nelle competenze dirigenziali e tecniche dell’ing. Mazzocchini,
il rilievo – che non fa cenno ad alcuna direttiva al riguardo – attiene
proprio al mancato raggiungimento di un simile obiettivo, addirittura

8

loro, dovendo procedersi al loro coordinamento e dovendosi concludere,

palesatosi attraverso un rifiuto espresso

ex ante

del Dirigente di

assumere la relativa responsabilità”.

Si tratta, quindi, di un accertamento di fatto che in quanto
adeguatamente motivato e non specificamente censurato, si sottrae la

3267 e 27 luglio 2008 n.20499).

Relativamente al secondo quesito osserva la Corte che l’interpretazione
fornita dal giudice del merito del provvedimento di revoca e
licenziamento secondo cui sostanzialmente si è inteso addebitare al
Mazzocchini il mancato raggiungimento degli obiettivi è consona ai
criteri interpretativi di cui agli artt. 136-1L e ss cc. Invero avuto
riguardo al tenore letterale

del provvedimento – dove appunto si fa

riferimento al mancato raggiungimento degli obiettivi
contenuto complessivo
episodi cui

nonché al

dello stesso – ed in particolare ai singoli

si fa riferimento – non è asseverabile l’assunto del

ricorrente incidentale secondo il quale, nella specie, sarebbero stati
violati i criteri d’interpretazione denunciati.

Con la terza critica del ricorso incidentale il Comune di Osimo,
deducendo violazione degli artt. 20,21,22, 51 del D.Lgs n. 165 del 2001,
20 e ss CCNL per il personale dirigente del 10 aprile 1996, articola il
seguente interpello:”se al fine di irrogare un licenziamento al
dirigente pubblico comparto regioni Enti Locali in ipotesi di maggiore
gravità di grave inosservanza alle direttive impartite dall’organo
competente o di ripetuta valutazione negativa, ovvero in ipotesi di

9

sindacato di questo giudice di legittimità (Cass. 12 febbraio 2008 n.

motivi

disciplinari

inerenti

all’ambito

della

responsabilità

dirigenziale, sia sufficiente richiedere il parere al Comitato dei
Garanti senza il coinvolgimento del nucleo di valutazione”.

La Corte del merito, con riferimento aAA’art.23 CCNL vigente all’epoca

dall’amministrazione al dipendente non consisteva nell’inosservanza di
direttive caratterizzata da minore gravità e perciò sanzionata con pene
più lievi e comunque conservative, bensì in un’inosservanza
particolarmente grave, sanzionata con il recesso. Era perciò necessario
che questo fosse preceduto dalla valutazione del competente Nucleo.

La non fondatezza della censura *é resa palese da quanto sií ‘osservato a
proposito del quesito precedente, ossia dalla obbligatorietà del parere
del Nucleo di valutazione.

Con il quarto motivo del ricorso incidentale il Comune di Osimo,
assumendo violazione degli artt. 2103, 2043 e 2059 cc, pone il seguente
interpello:”se è risarcibile il danno extrapatrimoniale alla
professionalità quando esso è causato dall’illegittimità della revoca
dell’incarico e del licenziamento per l’assenza della relativa
giustificazione, ma non viene dichiarato ritorsivo o discriminatorio”.

Con la quinta critica del ricorso incidentale il Comune di Osimo,
allegando violazione degli artt. 2103 cc e 19 D.Lgs n. 165/2001, formula
il seguente interpello:”se in ipotesi di revoca di incarico dirigenziale
che sia dichiarata illegittima sia configurabile il danno
extrapatrimoniale alla professionalità”.

10

del fatto, ha esattamente rilevato che l’addebito mosso

Con la sesta censura del ricorso incidentale il Comune di Osimo
sostenendo violazione degli artt. 2043 e 2059 cc, pone il seguente
quesito:”se in tema di demansionamento e di dequalificazione, il
riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno
extrapatrimoniale non ricorre automaticamente in tutti i casi

nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle
caratteristiche del pregiudizio medesimo”.

L’esame di tali motivi pur non essendo pregiudiziale alla valutazione
delle censure di cui al ricorso principale va trattato, per ragioni di
convenienza espositiva, in via preliminare.

I motivi in parola, in quanto strettamente connessi dal punto di vista
logico e giuridico vanno trattati unitariamente, sono infondati.

Al riguardo è opportuno rilevare che la Corte del merito, circa la
risarcibilità del danno professionale conseguente ad illegittima revoca
dell’incarico dirigenziale, assumeva, innanzitutto, che tale danno ben
poteva essere configurabile a tanto non ostando la previsione di cui
all’art. 19, comma 10, del D.Lgs n. 165 del 2001 in quanto riferentesi al
diverso caso di legittimo conferimento di altri incarichi o di legittimo
passaggio ad incarichi differenti.
La predetta Corte, poi,sul rilevo che il Mazzocchini aveva chiesto il
riconoscimento di danni concernenti il pregiudizio alla professionalità
connessi alla revoca dell’incarico dirigenziale “per essere stato
costretto alla assoluta inattività per tutto il periodo di preavviso con

11

d’inadempimento datoriale e non può prescindere da specifica allegazione,

impossibilità anche d’applicare ed affinare le capacità acquisite nella
sua lunga e fortunata carriera” e tenuto conto che tale mancato
affinamento si era verificato nel limitato periodo di preavviso, ha
ritenuto di riconoscere la risarcibilità di tale danno, sia pure

Dalla su riportata argomentazione emerge, in primo luogo, che la Corte
del merito, contrariamente a quanto assunto dal Comune, non ha proceduto
al riconoscimento del danno in questione senza che questo fosse stato
allegato. Sicché l’interpello concernente la mancata allegazione del
danno è del tutto infondato.
Parimente sono infondati gli altri quesiti, atteso che questo giudice di
legittimità ritiene corretta la configurabilità di un danno professionale
derivante dalla illegittima revoca, e a prescindere dalle ragioni poste a
base della stessa, dell’incarico dirigenziale quando tale illegittima
revoca, come accertato nel caso di specie, determina un nocumento alla
professionalità, non potendosi escludere di per sé la sussistenza di tale
danno per il solo fatto che non si sia trattato di revoca
discriminatoria.
Passando all’esame del ricorso principale ed in particolare al primo
motivo di censura relativo all’applicabilità della tutela reale al
licenziamento illegittimo del Dirigente, rileva il Collegio che la
critica, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, è fondata.

E’ infatti oramai acquisito alla giurisprudenza della Cassazione il
principio secondo il quale la illegittimità del recesso dal rapporto di

12

liquidandolo in via equitativa.

lavoro di una P.A. con un dirigente comporta l’applicazione, al rapport
fondamentale sottostante, della disciplina dell’art. 18 della legge n.300
del 1970, con conseguenze reintegratorie, a norma dell’art. 51, secondo
comma, del d.lgs. n.165 del 2001, mentre all’incarico dirigenziale si
applica la disciplina del rapporto a termine sua propria ( Cass. l °

ripristinatoria

una tutela

a fronte di una illegittima revoca dell’incarico

dirigenziale – nonché da ultimo Cass. 31 luglio 2012 n.13710.).

I compiti di nomofilachia, devoluti a questa Corte di cassazione – che
hanno trovato un rilevante riscontro nel D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40,
che tali compiti ha provveduto a rafforzare in linea con quanto voluto
dall’art. 65 dell’ordinamento giudiziario – inducono a ribadire anche in
questa sede il principio sopra enunciato non sussistendo valide ragioni
per discostarsene.

L’esame del secondo motivo del ricorso principale rimane assorbito.

In conclusione il primo motivo del ricorso principale va accolto
rimanendo assorbito il secondo motivo. Il ricorso incidentale va
respinto.La sentenza impugnata va, in relazione al motivo accolto,
cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla
Corte di appello di Perugia che si atterrà al principio sopra enunciato.

P.Q.M.
La Corte riuniti i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso

13

febbraio 2007 n. 2233 la quale ha riconosciuto, altresì,

principale , dichiara assorbito il secondo motivo del ricorso principale
e rigetta il ricorso incidentale. Cassa, in relazione al motivo accolto,
la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese giudizio di
legittimità, alla Corte di Appello di Perugia.

Il Presidente

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 maggio 2013

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