Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18198 del 24/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 24/06/2021, (ud. 11/11/2020, dep. 24/06/2021), n.18198

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO G. Mar – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria Giuli – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 15963/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Baiengas Commerciale s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Adelaide Ristori n.

9, presso lo studio legale Tigani Sava Bontempi, rappresentata e

dell’avv. Antonio Tigani Sava e Maurizio Vincenzo Vannucci, che la

rappresentano e difendono giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

Baiengas s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle

Marche n. 85/07/11, depositata il 10 maggio 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 novembre

2020 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con la sentenza n. 85/07/11 del 10/05/2011, la Commissione tributaria regionale delle Marche (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 241/05/09 della Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno (di seguito CTP), che aveva accolto i ricorsi riuniti proposti da Baiengas Commerciale s.r.l. (di seguito BC) e Baiengas s.r.l. avverso tre cartelle di pagamento: le prime due, emesse nei confronti di BC, concernenti, rispettivamente, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2004 e IVA relativa agli anni d’imposta 2005 e 2006; la terza, emessa nei confronti di Baiengas s.r.l., concernente IRAP ed IRES relativa all’anno d’imposta 2004;

1.1. come emerge anche dalla sentenza impugnata, le cartelle di pagamento conseguivano alla ritenuta inapplicabilità, alle società contribuenti, della sospensione degli adempimenti tributari disposta dai D.M. 14 e 15 novembre 2002 in conseguenza del sisma che aveva colpito il Molise nell’autunno 2002;

1.2. la CTR rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate, evidenziando che l’attività di distribuzione e vendita nei comuni “terremotati” di Larino e Ururi implicava l’organizzazione in loco di mezzi, personale e servizi e, cioè, di una complessa struttura alla quale non poteva essere negata, anche in via di interpretazione estensiva, la qualifica di vera e propria sede operativa;

2. l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi;

3. BC resisteva con controricorso mentre Baiengas s.r.l. non si costituiva in giudizio e restava, pertanto, intimata.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

2. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate, con riferimento alla sola posizione di BC, deduce omessa motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, evidenziando che la CTR avrebbe del tutto omesso di motivare in ordine al rilievo, formulato sia in primo grado che in appello dall’Ufficio, per il quale la società contribuente si è costituita solo dopo il 31/10/2002 e, quindi, non potrebbe godere dei benefici previsti dai D.M. 14 e 15 novembre 2002;

3. con il secondo motivo di ricorso si contesta, sempre con riferimento alla sola BC, la violazione e la falsa applicazione del D.L. 4 novembre 2002, n. 245, art. 4, conv. con modif. nella L. 27 dicembre 2002, n. 286, nonchè dei D.M. 14 e 15 novembre 2002, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziandosi che BC, non essendo ancora esistente in data 31/10/2002, non avrebbe i requisiti per godere del beneficio della sospensione degli adempimenti tributari;

4. con il terzo motivo di ricorso si deduce, con riferimento ad entrambe le società contribuenti, la violazione e la falsa applicazione del D.L. n. 245 del 2002, art. 4, dei D.M. 14 e 15 novembre 2002 e dell’art. 14 preleggi, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziandosi che il beneficio della sospensione degli adempimenti tributari non trova applicazione alle imprese che hanno dedotto di svolgere nei comuni “terremotati” l’attività di distribuzione del gas metano, senza avere in loco una vera e propria sede operativa;

5. con il quarto motivo di ricorso si sostiene, con riferimento ad entrambe le società contribuenti e in via subordinata al motivo che precede, l’insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, evidenziandosi che l’esistenza di meri uffici non integra la sussistenza di una vera e propria sede operativa nei comuni di Larino e Ururi;

6. il terzo motivo va esaminato in via pregiudiziale, per il principio della ragione più liquida, ed è fondato;

6.1. il D.L. n. 245 del 2002, art. 4, nella versione conseguente alla sua conversione in legge, così recita: “Per i soggetti che alle date del 29 e 31 ottobre 2002, nonchè 8 novembre 2002 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori individuati nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in pari data (…)” sono sospesi “i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali”;

6.1.1. i D.M. del 14 e 15 novembre 2002, poi, sospendono “i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari” scadenti dal 31 ottobre 2002 al 31 marzo 2003 (termine poi prorogato), oltre che per le persone fisiche residenti nei comuni specificamente indicati, anche con riferimento ai soggetti “diversi dalle persone fisiche aventi sede legale o operativa” nei predetti comuni;

6.2. è chiaro che il riferimento alla residenza e all’attività svolta (lavorativa, produttiva o di funzione) si riferisce essenzialmente alle persone fisiche (cfr. Cass. n. 15284 del 03/07/2014), mentre il riferimento alla sede operativa attiene alle persone giuridiche, volendosi con tale dizione intendere “il luogo ove hanno stabilmente sede gli organi e gli uffici di una persona giuridica e dove detti organi ed uffici svolgono le attività deliberative ed esecutive di cui sono investiti per la gestione delle funzioni dell’ente, anche se diverso dalla sede legale, al quale attribuisce rilevanza, in alternativa a quest’ultima” (Cass. n. 5654 del 09/03/2009; cfr. Cass. n. 4490 del 26/03/2003; Cass. n. 7849 del 09/06/2000);

6.3. ne consegue che la semplice presenza di un’articolazione della struttura organizzativa societaria nei comuni “terremotati” non integra il concetto di sede operativa previsto dalle menzionate disposizioni, le quali, in quanto norme eccezionali, vanno del resto interpretate restrittivamente, anche al fine di non estendere il beneficio oltre i limiti della ratio legis, che è quella di favorire coloro la cui attività lavorativa o economica sia effettivamente compromessa dagli eventi sismici (il che non può ritenersi per una società di distribuzione e vendita di gas metano, che ha sede legale ad Ascoli Piceno ed opera su di un territorio più vasto dei soli comuni di Larino e Ururi);

7. l’accoglimento del terzo motivo, rende superfluo l’esame degli ulteriori motivi di ricorso che, pertanto, restano assorbiti;

8. in conclusione, va accolto il terzo motivo di ricorso e, non essendovi ulteriori questioni di fatto da esaminare, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto degli originari ricorsi dei contribuenti;

9. le peculiari questioni giuridiche affrontate nella presente controversia giustificano la compensazione, tra le parti, delle spese di lite relative alla fase di merito del presente giudizio, restando a carico delle soccombenti in solido le spese relative al giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di Euro 1.880.000,00.

PQM

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta gli originari ricorsi proposti dalle società contribuenti; condanna controricorrente e intimata al pagamento delle spese relative al presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 13.000,00, oltre alle spese di prenotazione a debito; compensa tra le parti le spese relative alle fasi di merito.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA