Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18195 del 24/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 24/07/2017, (ud. 21/04/2017, dep.24/07/2017),  n. 18195

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amalia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9021-2012 proposto da:

I.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA SAN TOMMASO D’AQUINO 116, presso lo studio dell’avvocato

ANTONINO DIERNA, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato RENATO SPERANZONI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

presso i cui Uffici domicilia in ROMA ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12,

ope legis;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI TRIBANO, COMUNE DI STRA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 90/2011 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 06/04/2011 R.G.N. 95/09.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza n.90/2011 la Corte di appello di Venezia, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda proposta dal dott. I.M., segretario comunale, già titolare di segreteria convenzionata fino al 31 agosto 2000, avente ad oggetto l’accertamento del diritto a percepire la retribuzione aggiuntiva di cui all’art. 37, comma 1, lett. h) e art. 45 C.C.N.L. 1998/2001, già riconosciuta con Delib. 6 dicembre 1999 del Direttore Generale dell’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, e la condanna dell’Agenzia e dei Comuni di Stra e di Tribano al pagamento delle somme corrispondenti;

che la pretesa si fondava sull’accordo stipulato tra il dott. I. e i predetti Comuni, alla presenza di un rappresentante dell’Agenzia, dal cui tenore doveva desumersi – ad avviso del ricorrente – l’obbligo assunto da tutte le parti pubbliche stipulanti a conservare al ricorrente la qualifica e il trattamento economico comprensivo di detta retribuzione aggiuntiva anche successivamente allo scioglimento della convenzione a suo tempo stipulata tra i Comuni di Stra e di Tribano, componente retributiva della quale il ricorrente era stato privato dal 1.9.2000 al 9.8.2004, durante il periodo di collocamento a disposizione dell’Agenzia;

che il Tribunale aveva accolto la domanda nei confronti della sola Agenzia autonoma, all’epoca datrice di lavoro dei segretari comunali, mentre la Corte di appello di Venezia, pronunciando sulle opposte impugnazioni, ha accolto quella principale proposta dal Ministero dell’Interno (subentrato all’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali) ed ha rigettato quella incidentale condizionata proposta dallo I.; ha osservato che l’Agenzia era rimasta estranea ai contenuti dell’accordo, il quale aveva riguardato esclusivamente l’appellato e i Comuni di Stra e di Tribano, dal momento che da un lato l’obbligo di assicurare il trattamento economico pattuito incombeva solo su di essi e dall’altro l’impegno a non promuovere controversie era stato assunto dall’appellato nei confronti dei due Comuni a fronte dell’assunzione del predetto obbligo; a differenza delle parti che avevano sottoscritto l’accordo senza riserve, il Presidente regionale aveva apposto la dicitura “visto”, intendendo indicare la presa visione del contratto senza l’esplicazione di alcuna volontà negoziale;

che, quanto all’appello incidentale condizionato del dott. I., diretto a fondare il diritto azionato sulla disciplina dettata dalla contrattazione collettiva a proposito dei segretari comunali in disponibilità D.P.R. n. 465 del 1997, ex art. 19 in ipotesi di mancata conferma, revoca o assenza di titolarità di sede, ha osservato la Corte territoriale che l’art. 19, comma 7 riconosce ai segretari comunali e provinciali collocati in posizione di disponibilità e utilizzati per le esigenze dell’Agenzia di cui all’art. 7, comma 1 lo stesso trattamento economico in godimento dell’ultima sede di servizio e dunque tale regime vale per i soli segretari in disponibilità che vengono direttamente utilizzati dall’Agenzia autonoma; diversamente, nei confronti dell’appellante incidentale trovava applicazione il D.P.R. n. 465 del 1997, art. 19,comma 8 il quale stabilisce che i segretari collocati in disponibilità cui vengono affidati incarichi di supplenza o reggenza hanno diritto al trattamento economico previsto per il segretario che essi sostituiscono;

che per la cassazione di tale sentenza il dott. I.M. ha proposto ricorso affidato a tre motivi, al quale ha opposto difese il Ministero dell’Interno con controricorso;

che il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che il primo motivo di ricorso, denunciando violazione dell’art. 436 c.p.c., omessa pronuncia sulla nullità del procedimento (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4), addebita alla sentenza impugnata di avere omesso di pronunciare sull’appello incidentale condizionato inteso ad ottenere la condanna del Comune di Tribano e del Comune di Stra; si lamenta che, a fronte della mancata notificazione dell’appello incidentale nei confronti dei predetti Enti, il giudice di appello avrebbe dovuto concedere all’appellante incidentale un termine perentorio per provvedere all’incombente non eseguito;

che tale censura è infondata, poichè l’odierno ricorrente richiama a sostegno della propria tesi un orientamento giurisprudenziale del tutto superato a seguito di Sezioni Unite n. 20604 del 2008 (conf. Cass. n. 29270 del 2008, n. 1721 del 2009, n. 11600 del 2010);i1 vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dall’attività processuale cui l’atto è finalizzato (con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso l’improcedibilità), non essendo consentito al giudice di assegnare all’appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente; anche recentemente il principio è stato ribadito da Cass. 837 del 2016, secondo cui, nel rito del lavoro, l’appello incidentale, pur tempestivamente proposto, ove non sia stato notificato, va dichiarato improcedibile poichè il giudice, in attuazione del principio della ragionevole durata del processo, non può assegnare all’appellante un termine per provvedere a nuova notifica, e la suddetta improcedibilità è rilevabile d’ufficio, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti;

che il secondo motivo, denunciando omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 267 del 2000, D.P.R. n. 465 del 1997, art. 19 e della L. n. 127 del 1997, art. 17 (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), censura la sentenza che, sulla base di una erronea interpretazione dell’accordo 24.7.2000, ha ritenuto che lo stesso riguardasse esclusivamente l’appellato e i Comuni di Tribano e di Stra, non attribuendo la giusta valenza alla parola “visto” apposta accanto alla firma del Presidente dell’Agenzia autonoma; la previsione secondo cui il dott. I. avrebbe esercitato l’opzione per rimanere “a disposizione” dell’Agenzia Autonoma coinvolgeva in via immediata e diretta tale Agenzia e comportava, tra l’altro, l’applicazione del D.P.R. n. 465 del 1997, ponendo così un obbligo ed un onere immediato e diretto a carico di tale parte, effettiva e sostanziale a tutti gli effetti di legge e contrattuali; la sentenza aveva contraddittoriamente affermato che l’Agenzia era soggetto rimasto estraneo all’accordo sostenendo al contempo che ne aveva fatto parte in funzione certificatrice;

che tale motivo è inammissibile, in quanto, ove la volontà delle parti si esprima, così come per il soggetto privato, anche per la Pubblica Amministrazione, in termini di autonomia negoziale, la conseguente interpretazione degli atti va condotta sulla base delle regole civilistiche di ermeneutica contrattuale (cfr. S.U. n. 774 del 2014), riservata al giudice di merito, quale accertamento di fatto censurabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e dei vizi di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione; ove si intenda far valer tale violazione, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d’interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, ma occorre, altresì, precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato, con l’ulteriore conseguenza dell’inammissibilità del motivo di ricorso si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (ex plurimis, Cass. 10554 del 2010, Cass. n. 2465 del 2015);

che nella fattispecie, non solo non sono stati specificamente indicati i canoni di ermeneutica negoziale che sarebbero stati violati, ma la critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito, nei termini in cui è stata proposta nel ricorso, si risolve in una inammissibile critica al risultato interpretativo in sè considerato, in violazione dei limiti del giudizio di legittimità;

che con il terzo motivo si censura la sentenza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 101, comma 2, D.P.R. n. 465 del 1997, art. 19, art. 43, comma 1 CCNL 1998/2001 dei segretari comunali e provinciali; si contesta l’interpretazione seguita dal giudice di appello secondo cui la retribuzione aggiuntiva spetterebbe soltanto ai segretari in disponibilità utilizzati dall’Agenzia autonoma per le esigenze di funzionamento della stessa e non anche ai segretari in disponibilità tout court;

che questa Corte ha già affrontato la questione giuridica che qui viene in rilievo e, dopo avere ricostruito il quadro normativo di riferimento, ha affermato il seguente principio di diritto: In tema di rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali, la “retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate” – che fa parte del “trattamento economico in godimento presso l’ultima sede di servizio” – non compete anche ai segretari che si trovino a disposizione dell’Agenzia o, per loro iniziativa, in posizione di distacco presso altra amministrazione, in quanto l’art. 43, comma 1, del c.c.n.l. dei segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001 richiama esclusivamente il D.P.R. n. 465 del 1997, art. 19, comma 7, e, dunque, si riferisce ai soli segretari collocati in disponibilità ed utilizzati per le esigenze dell’Agenzia, e non a tutti i segretari in disponibilità, dovendosi ritenere una diversa e più estesa interpretazione estranea alla volontà delle parti ed in contrasto con la “ratio” della normativa, atteso il gravoso onere di spesa che determina a carico dell’Agenzia (Cass. n. 7458 del 2012; conforme Cass. n. 25244 del 2015);

che detti principi devono essere qui ribaditi, per le ragioni tutte indicate nella motivazione delle sentenze sopra richiamate, da intendersi trascritte ex art. 118 disp. att. c.p.c.;

che, essendo la decisione impugnata conforme alle conclusioni alle quali questa Corte è pervenuta con le suddette pronunce, il ricorso va respinto, con onere delle spese (in favore del solo Ministero resistente) a carico di parte soccombente; al riguardo, seppure l’orientamento giurisprudenziale di legittimità sopra riferito si è formato in epoca successiva alla proposizione del ricorso per cassazione, va rilevata l’infondatezza/inammissibilità dei primi due motivi, nonchè la possibilità della parte ricorrente che riscontri il formarsi di un orientamento interpretativo a sè sfavorevole di rinunciare al ricorso.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito, in favore del Ministero dell’Interno; nulla per le spese nei confronti del Comune di Tribano e del Comune di Stra.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 21 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA