Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18195 del 16/09/2016


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Cassazione civile sez. lav., 16/09/2016, (ud. 12/07/2016, dep. 16/09/2016), n.18195

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11889/2011 proposto da:

T.D., C.F. (OMISSIS), S.A. C.F. (OMISSIS),

F.C. C.F. (OMISSIS), L.S.G. C.F. (OMISSIS),

SI.PI. C.F. (OMISSIS), U.P. C.F. (OMISSIS), tutti

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COSSERIA N. 2, presso Dott.

ALFREDO PLACIDI, rappresentati e difesi dall’avvocato GIOVANNI

SALVIA, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

S.A.T.A. SOCIETA’ AUTOMOBILISTICA TECNOLOGIE AVANZATE S.P.A., P.I.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, 19 presso lo

STUDIO TOFFOLETTO DE LUCA TAMAJO, rappresentata e difesa

dall’avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, unitamente all’avvocato BRUNO

AMENDOLITO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 290/2010 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 13/05/2010 R.G.N. 512/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/07/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;

udito l’Avvocato GAROFALO BENEDETTA per delega verbale Avvocato DE

LUCA TAMAJO RAFFAELE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 4.7.2008 il Tribunale di Melfi respingeva la domanda dei ricorrenti, dipendenti della spa Società automobilistica tecnologie avanzate (SATA) volta al pagamento della retribuzione loro spettante per le festività del 25 aprile e del 1 maggio del 2004. Il Tribunale di Melfi osservava che non vi era stata prestazione lavorativa in quanto i lavoratori avevano aderito ad uno sciopero protrattosi per 21 giorni che copriva anche le due giornate indicate: vi era stata una sospensione legittima degli adempimenti contrattuali che ricomprendeva anche la retribuzione durante le giornate di festività. La Corte di appello di Potenza con sentenza dell’8.4.2010 rigettava l’appello dei lavoratori: la Corte territoriale osservava che la pretesa al pagamento della retribuzione della giornata lavorativa presuppone la piena effettività della prestazione, il che non era avvenuto nel caso esaminato in quanto le giornate menzionate cadevano in un periodo ininterrotto di sciopero legittimamente indetto dai lavoratori, il che aveva per tale periodo sospeso le reciproche obbligazioni tra le quali anche il pagamento della retribuzione per i giorni di festività ricadenti nel periodo, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità.

Per la cassazione di tale decisione propongono ricorso i lavoratori con due motivi; resiste la FCA Melfi spa con controricorso corredato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si allega l’omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio: non vi era stato uno sciopero proclamato per 21 giorni ma vari scioperi proclamati ogni volta per un giorno nei giorni precedenti e successivi prolungatisi per 21 giorni.

Il motivo appare inammissibile in quanto non documenta come la questione sia stata sottoposta all’attenzione dei Giudici di appello questione che non viene richiamata nella sentenza impugnata e ciò indipendentemente dal carattere sofistico della doglianza che appare inidonea a scalfire la sostanza dell’accertamento da parte della sentenza impugnata e cioè che vi è stata una interruzione dell’attività di lavoro durata obiettivamente 21 giorni quale durata complessiva, interruzione che ha coperto anche le due festività di cui si discute.

Con il secondo motivo si allega la violazione e falsa applicazione della L. n. 90 del 1954, artt. 1 e 2, nonchè l’insufficienza e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della decisione. Lo sciopero, comunque, costitutiva una ipotesi di assenza giustificata dal lavoro.

Il motivo appare infondato: lo sciopero non è una ipotesi di assenza giustificata dal lavoro (assimilabile a malattia, infortunio etc.) ma l’esercizio di un diritto costituzionale individuale ma ad esercizio collettivo (ed anche sovranazionale come attestato dall’art. 28 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea) a non svolgere l’attività lavorativa per la tutela di interessi e finalità costituzionalmente protetti. Si tratta, notoriamente, di una delle pochissime ipotesi di “autotutela” di bisogni e pretese individuali e collettive di rilievo primario che determina la sospensione degli obblighi contrattuali tra le parti, tra i quali anche l’obbligo contributivo per il datore di lavoro. Nel caso di specie, essendosi le obbligazioni contrattuali interrotte consecutivamente per 21 giorni, appare corretta la decisione dei Giudici di merito in quanto le festività sono ricadute nel periodo in cui sono rimaste sospese le obbligazioni contrattali perchè i lavoratori hanno esercitato il loro diritto costituzionale di sciopero; tale soluzione appare peraltro coerente con l’orientamento di questa Corte in fattispecie identica (cfr. Cass. n. 14828/2000)che affronta in specifico la questione di un periodi di astensione dal lavoro per sciopero all’interno del quale ricade la festività non lavorata che si condivide ed alla quale si intende dare continuità.

Le spese di lite – liquidate come al dispositivo – seguono la soccombenza.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso. Condanna le parti ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 4.100,00 di cui Euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed accessori come legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2016

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