Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18195 del 05/09/2011
Cassazione civile sez. lav., 05/09/2011, (ud. 06/07/2011, dep. 05/09/2011), n.18195
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIDIRI Guido – Presidente –
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –
Dott. MANNA Felice – Consigliere –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 8689/2009 proposto da:
D.P.V.M. nella qualità di erede di O.S.,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 44, presso lo studio
degli avvocati SASSI Francesco, PASCAZI PAOLO, ANGELO CASILE, ARENA
GREGORIO, che la rappresentano e difendono, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
ENEA – ENTE NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L’ENERGIA E
L’AMBIENTE, in persona del legale rappresentante pro tempore,
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1243/2008 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,
depositata il 20/01/2009 r.g.n. 199/08;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
06/07/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;
udito l’Avvocato PASCAZI PAOLO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GAETA Pietro, che ha concluso per rimessione alle SS.UU. (questione
di giurisdizione).
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il Collegio considerato che la Corte di appello di Potenza, confermando la sentenza di primo, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in ordine alla domanda con la quale il dipendente dell’ENEA, indicato in epigrafe, cessato da servizio prima del 30 giugno 1998, chiedeva la declaratoria del suo diritto, quale assicurato e beneficiario della polizza collettiva stipulata dall’ente con l’INA, a percepire il connesso trattamento assicurativo, con la condanna dell’ENEA a corrispondere i relativi importi, o, in subordine, i rendimenti conseguenti alla predetta polizza;
avverso questa sentenza l’erede del dipendente in epigrafe ricorre in cassazione sulla base di due motivi;
resiste con controricorso la parte intimata;
con il primo motivo di ricorso viene denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c., domandandosi alla Corte, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., se la sentenza impugnata sia incorsa nel vizio di ultrapetizione nell’interpretare e qualificare la domanda quale richiesta di adempimento dell’obbligo retributivo di esatta liquidazione del t.f.r., nascente dal rapporto di impiego, là dove il dipendente aveva fondato la sua pretesa sulla qualità di assicurato beneficiario della polizza stipulata nell’interesse del dipendente e sul comportamento lesivo dell’ENEA – costituente anche ipotesi di reato – e aveva chiesto la condanna dell’ente al pagamento del trattamento assicurativo, maturato per effetto della polizza individuale, anche a titolo di risarcimento del danno ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c.;
con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 1 c.p.c., e della disciplina del riparto di giurisdizione, dettata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, chiedendosi alla Corte di affermare che la controversia è devoluta al giudice ordinario, a prescindere dalla data di cessazione del rapporto, in considerazione della natura extracontrattuale dell’azione proposta e, comunque, in ragione della permanenza dell’illecito oltre la data del 30 giugno 1998.
Rilevato che con il ricorso si pone una questione di giurisdizione e che pertanto, a norma dell’art. 374 c.p.c., la causa va rimessa al primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle sezioni Unite.
P.Q.M.
Rimette la causa al primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle sezioni Unite.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2011