Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18194 del 05/08/2010
Cassazione civile sez. III, 05/08/2010, (ud. 23/06/2010, dep. 05/08/2010), n.18194
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VARRONE Michele – Presidente –
Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –
Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
BRUNELLI SUD SPA (OMISSIS) in persona dell’a.u. e legale
rappresentante p.t. Sig. B.G., elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 76, presso lo studio dell’avvocato
LIBERATI MAURIZIO, che la rappresenta e difende giusta delega a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
TIRAN SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3614/2006 del GIUDICE DI PACE di MILANO,
emessa il 23/9/2005, depositata il 11/02/2006, R.G.N. 51863/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
23/06/2010 dal Consigliere Dott. UCCELLA Fulvio
udito il P. M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’accoglimento del 1
motivo, assorbiti gli altri motivi.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell’11 febbraio 2006 il Giudice di pace di Milano, decidendo secondo equità, nel giudizio vertente tra la TIRAN s.r.l.
e la BRUNELLI SUD s.p.a., condannava la Brunelli al pagamento a favore della Tir di Euro 275,30 oltre interessi legali e spese di lite.
Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione la Brunelli, affidandosi a due motivi.
Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimata.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è ammissibile pur in presenza di una decisione emessa secondo equità in riferimento al primo motivo.
Con esso la ricorrente lamenta che nell’atto di citazione ad essa notificato il 17 giugno 2005 non siano stati rispettati i trenta giorni liberi per la sua costituzione.
Il motivo è fondato.
Di vero, risulta dagli atti che la citazione del 17 giugno 2005 fu notificata all’attuale ricorrente il 22 giugno 2005 con l’invito a costituirsi per l’udienza indicata del 21 luglio 2005.
Non fu quindi rispettato il termine di trenta giorni liberi come previsto dall’art. 318 c.p.c., comma 2 in comb. disp. artt. 316 e 163 bis c.p.c..
Resta assorbito il secondo motivo.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo e, per l’effetto, cassa e rinvia ad altro Giudice di pace di Milano, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010