Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18193 del 24/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 24/07/2017, (ud. 20/04/2017, dep.24/07/2017),  n. 18193

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NEGRI LA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23363-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA,

che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

V.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4828/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 30/09/2010 R.G.N. 2113/2009.

Fatto

RILEVATO

che, con la sentenza n. 4828/2010, la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato la pronuncia n. 2661/2008 del Tribunale della stessa città con la quale era stata dichiarata la inefficacia del termine apposto al contratto, intercorso tra Poste Italiane spa e V.M., dal 6.7.2004 al 30.10.2004, “per ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale con ruolo di addetto senior con mansioni di portalettere senior, presso la filiale di Poste Italiane spa di (OMISSIS) assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro nel periodo dal 6.7.2004 al 30.10.2004”, nonchè la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed il risarcimento del danno, quantificando quest’ultimo, a differenza di quanto statuito in primo grado, nelle retribuzioni maturate dalla messa in mora del 18.9.2006; che avverso tale sentenza Poste Italiane spa ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, chiedendo comunque la applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32 medio tempore sopravvenuta;

che V.M. non ha svolto attività difensiva;

che il P.G. non ha formulato richieste;

che sono state depositate memorie nell’interesse di Poste Italiane spa.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso principale, si censura: 1) la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2, sotto il profilo della pretesa genericità della clausola appositiva del termine (art. 360 c.p.c., n. 3) anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 214/2009, per avere erroneamente ritenuto la Corte territoriale generica la causale apposta al contratto a termine quando, invece, nel caso in esame, era ravvisabile un grado di specificità desumibile dall’indicazione, nella lettera di assunzione: a) delle ragioni sostitutive; b) delle mansioni di applicazione della parte intimata; c) della durata del contratto; d) del luogo/ufficio di applicazione; 2) l’insufficiente motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5), per non avere i giudici di seconde cure valutato l’ammissibilità e la rilevanza degli articolati capitoli di prova e per avere omesso di spiegare le ragioni per cui la prova testimoniale non sarebbe stata meritevole di accoglimento; 3) la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5; dell’art. 12 disp. gen.; dell’art. 1362 c.c. e ss; dell’art. 1419 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la Corte distrettuale erroneamente, una volta accertata la nullità del termine finale apposto al contratto, condannato Poste Italiane spa a riammettere in servizio il lavoratore disponendo la conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato; la ricorrente chiede, poi, in caso di rigetto delle suindicate censure, l’applicazione della sopravvenuta disciplina in tema di risarcimento introdotta dalla L. n. 183 del 2010, art. 32;

che i primi due motivi sono fondati: invero, come affermato da questa Corte (cfr. tra le altre Cass. 26.1.2010 n. 1577; Cass. 26.1.2010 n. 1576), in tema di assunzione a termine di lavoratori per esigenze sostitutive, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 214/2009, l’onere di specificazione delle ragioni è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa di apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa; in un quadro caratterizzato dalla definizione di un criterio elastico, che si riflette poi sulla relatività della verifica dell’esigenza sostitutiva in concreto, per la legittimità dell’apposizione del termine è sufficiente, quindi, l’indicazione di elementi ulteriori che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente (cfr. Cass. 4267/2011; Cass. n. 27052/2011; Cass. 8966/2012; Cass. n. 13239/2012; Cass. n. 1928/2014);

che, nel caso in esame, non può condividersi, in relazione ai principi sopra enunciati, la valutazione operata dalla Corte di merito circa l’assenza di specificità della clausola apposta al contratto di lavoro a termine stipulato fra le odierne parti per non avere tenuto in debito conto del fatto che erano stati indicati l’ambito territoriale di riferimento (Comune di Sant’Angelo a Cupolo), il luogo della prestazione lavorativa (Filiale di Benevento), le mansioni per le quali il lavoratore era stato assunto (attività di portalettere) asseritamente corrispondenti a quelle dei lavoratori da sostituire, nonchè il periodo di riferimento: elementi questi che senza dubbio rendevano la clausola apposta non generica;

che i capitoli di prova testimoniale, conseguentemente, articolati in relazione alle suddette circostanze e trascritte sia con l’atto di appello che con il ricorso per cassazione, si dimostravano ammissibili e decisivi per verificare le scoperture temporanee verificatesi nel contesto lavorativo sopra richiamato;

che, per quanto sopra considerato, i primi due motivi devono essere accolti, assorbito l’esame dell’altro, con cassazione della sentenza in relazione alle censura accolta e rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che verificherà, anche alla luce delle questioni il cui esame è stato ritenuto assorbito, la legittimità del termine apposto al contratto provvedendo, altresì, alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il primo e secondo motivo, assorbito il terzo; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2017

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