Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18193 del 05/08/2010
Cassazione civile sez. III, 05/08/2010, (ud. 22/06/2010, dep. 05/08/2010), n.18193
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –
Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –
Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –
Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
(OMISSIS) in persona del Ministro in carica, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, da cui e’ difeso per legge;
– ricorrente –
contro
F.M.R. quale esercente la potesta’ genitoriale sul
figlio minore F.R. (OMISSIS), elettivamente
domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato AIELLO ROBERTO con studio in
84123 SALERNO, CORSO GARIBALDI 142/D giusta delega in calce al
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 603/2005 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,
emessa il 24/5/2005, depositata il 02/11/2005, R.G.N. 993/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
22/06/2010 dal Consigliere Dott. LANZILLO Raffaella;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 24 maggio – 2 novembre 2005 n. 603 la Corte di appello di Salerno, in riforma della sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Salerno, ha condannato il Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca a pagare a F.M.R., quale madre esercente la potesta’ sul figlio minore F. R., Euro 3.118,00, oltre interessi legali e spese processuali, in risarcimento dei danni subiti dal minore a seguito di una caduta occorsagli nei locali della scuola elementare (OMISSIS).
Il bambino e’ caduto fuori dall’aula delle lezioni, mentre si recava al bagno, riportando la frattura coronale di un dente incisivo dell’arcata superiore.
La Corte di appello ha ritenuto applicabili alla fattispecie i principi in tema di responsabilita’ contrattuale (art. 1218 c.c. e segg.), trattandosi di danno che l’allievo ha arrecato a se stesso, ed ha rilevato che il Ministero – tenuto a rispondere per il comportamento e le responsabilita’ degli insegnanti delle scuole statali, ai sensi della L. 11 luglio 1980, n. 313, art. 61, comma 2 – non ha fornito la prova liberatoria da responsabilita’.
Il Ministero propone due motivi di ricorso per cassazione.
Resiste l’intimata con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con l’unico motivo il ricorrente lamenta violazione degli art. 112, 342 e 346 cod. proc. civ., dell’art. 1218 cod. civ., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, sul rilievo che la F. non ha proposto in primo grado azione di responsabilita’ contrattuale, bensi’ azione fondata sull’illecito civile di omessa sorveglianza sul minore.
Pertanto la Corte di appello non avrebbe potuto emettere condanna per responsabilita’ contrattuale.
In subordine rileva che erroneamente e’ stata imputata all’insegnante la responsabilita’ dell’incidente, in quanto l’allievo – all’epoca dell’eta’ di otto anni – si e’ infortunato cadendo da solo, allorche’ era stato autorizzato ad allontanarsi dall’aula per recarsi al bagno, sicche’ il sinistro era da ritenere imprevedibile ed inevitabile e da addebitare a caso fortuito.
2.- Il motivo non e’ fondato.
2.1.- La Corte di appello non e’ incorsa in ultrapetizione, essendosi limitata ad attribuire diversa e piu’ corretta qualificazione ai medesimi fatti dedotti in giudizio dall’attrice.
Occorre distinguere, invero, i casi in cui vengano dedotti a fondamento della decisione fatti nuovi e diversi da quelli prospettati dalle parti – si’ da introdurre nella causa nuovi temi di indagine – da quelli in cui, rimanendo inalterati i fatti dedotti, ne venga data una diversa qualificazione giuridica. Nel secondo caso non ricorre alcun vizio di ultrapetizione, come ha piu’ volte specificato la giurisprudenza di questa Corte, anche con riferimento a fattispecie uguali a quella in discussione (cfr. Cass. civ. Sez. 3^, 8 febbraio 2007 n. 2746, in un caso uguale ed opposto, in cui il giudice di appello aveva qualificato come extracontrattuale la responsabilita’ che la parte aveva dedotto a titolo contrattuale).
Nella specie non risulta, ne’ il ricorrente ha dedotto e dimostrato, che il giudice di appello abbia preso in esame fatti nuovi e diversi da quelli sottoposti al suo esame dalle parti.
2.2.- Le doglianze attinenti al merito della sentenza impugnata sono inammissibili in questa sede di legittimita’, se non sotto il profilo degli eventuali vizi di motivazione: vizi che non sono stati in alcun modo illustrati nel ricorso, essendosi il ricorrente limitato a manifestare il suo dissenso rispetto al merito della decisione.
La sentenza risulta, per contro, congruamente e logicamente motivata, oltre che conforme ai principi di diritto piu’ volte enunciati da questa Corte (Cass. civ. Sez. 3^, 31 marzo 2007 n. 8067).
3.- Il ricorso deve essere rigettato.
4.- Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 600,00 per onorari oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.
Ricorrono gli estremi di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, comma 2 in materia di protezione dei dati personali.
Cosi’ deciso in Roma, il 22 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010