Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18193 del 02/09/2020

Cassazione civile sez. II, 02/09/2020, (ud. 09/01/2020, dep. 02/09/2020), n.18193

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARRATO Aldo – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4895/2016 proposto da:

R.C., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MELLINI

24, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI GIACOBBE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCIO GIULIO

MONTELEONE, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

REGIONE PUGLIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 73,

presso lo studio dell’avvocato VINCENZO AUGUSTO, che la rappresenta

e difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

T.C., B.V.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 80/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 22/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/01/2020 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie delle parti.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con citazione del 19/10/2006-26/02/2007, la Regione Puglia, Settore Riforma Fondiaria, Ufficio Stralcio ex Ersap, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Foggia T.C., B.V.A. e R.C. in opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., nei confronti della sentenza dello stesso Tribunale n. 2598/2002 (passata in cosa giudicata e trascritta in data 23 aprile 2004), con la quale era stato dichiarato il trasferimento in favore del T. dei terreni, meglio indicati in citazione, siti in (OMISSIS), in esecuzione del contratto preliminare concluso con il B. in qualità di promittente venditore.

Si deduceva che i terreni erano di proprietà dell’attrice, alla quale erano pervenuti a seguito della soppressione dell’ERSAP, e tenuto conto del fatto che il B., già assegnatario dei beni da parte dello stesso ente, non aveva mai provveduto al loro riscatto.

Di tanto era consapevole lo stesso T. che aveva ammesso la circostanza nel corso di un giudizio possessorio innanzi al medesimo tribunale e considerato anche che nelle more del giudizio ex art. 2932 c.c., aveva a sua volta chiesto all’Ente soppresso l’assegnazione dei suoli.

Andava, pertanto, dichiarata l’inefficacia della sentenza anche nei confronti del R., cui nelle more il T. aveva trasferito la proprietà dei beni.

Nella contumacia dei convenuti, il giudice adito con la sentenza n. 1479/2008, pur ritenendo ammissibile l’opposizione, riteneva che però non fosse stata fornita la prova della proprietà dei beni in capo all’opponente, dovendosi reputare prevalenti le risultanze dei registri immobiliari e delle regole in materia di trascrizione di cui agli artt. 2644 c.c. e segg..

Avverso tale sentenza proponeva appello la Regione Puglia cui resisteva il solo R..

La Corte d’Appello di Bari, con la sentenza n. 80 del 22 gennaio 2015 ha accolto il gravame, accertando la proprietà dei beni oggetto di causa in capo alla Regione, e dichiarando inefficace la sentenza oggetto di opposizione.

Rilevava la sentenza di secondo grado che la Regione Puglia, subentrata all’Ersap, era divenuta proprietaria dei beni interessati dalla pronuncia opposta in base al D.P.R. n. 265 del 1952, D.P.R. n. 266 del 1952 e D.P.R. n. 796 del 1952, con i quali erano stati approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall’Ente per lo sviluppo e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise, secondo le modifiche catastali oggetto di successive volture.

Una volta riconosciuta la legittimazione della Regione, quale proprietaria dei beni che erano stati trasferiti ex art. 2932 c.c., al T., e poi rivenduti al R., a far valere il pregiudizio al proprio diritto di proprietà con l’opposizione di cui all’art. 404 c.p.c. – ammissibilità dell’opposizione che peraltro già il Tribunale aveva riconosciuto in un capo che non aveva costituito oggetto di impugnazione incidentale – la Corte distrettuale ricordava come secondo la giurisprudenza di legittimità il decreto di espropriazione non rientra tra gli atti soggetti a trascrizione ai sensi ed agli effetti di cui agli artt. 2643 c.c. e segg., atteso che la trascrizione stessa, riguardo a tali atti, ha la funzione di mera pubblicità notizia e non incide sull’efficacia dell’acquisto e sulla sua opponibilità ai terzi.

Erroneamente il Tribunale aveva fatto riferimento, per rigettare l’opposizione, alla disciplina di cui all’art. 2644 c.c., posto che tale norma, in relazione al decreto di esproprio, non risulta idonea a dettare la regola per la risoluzione dei conflitti.

Inoltre il B., che rivestiva la qualità di promittente venditore, non aveva mai dimostrato di essere divenuto proprietario dei beni promessi in vendita, con la conseguenza che non vi era prova che i beni trasferiti ex art. 2932 c.c., fossero effettivamente appartenuti al promittente venditore.

Nè poteva rilevare la diversa qualità di assegnatario dei suoli vantata dal B., atteso che tale qualità non era stata dimostrata e non era stata dimostrata la regolarità nel pagamento delle rate conseguenti all’assegnazione.

Inoltre, doveva ricordarsi che, secondo la giurisprudenza di legittimità, è affetto da nullità il preliminare di vendita di terreni assegnati dall’ente di sviluppo fondiario, anche se gli effetti siano differiti alla data del riscatto, attesa la previsione di cui alla L. n. 230 del 1950, art. 18, comma 3, che sanziona con la nullità ogni atto tra vivi di disposizione o di affitto o, comunque, di cessione in uso totale o parziale avente ad oggetto terreni assegnati dagli enti di sviluppo fondiario, prima del pagamento integrale del prezzo, essendosi estesa la sanzione della nullità, per illiceità della causa, anche al negozio di riscatto concluso al solo fine di far acquisire a terzi la proprietà del bene in forza di un pregresso accordo contrattuale.

Ne deriva che il preliminare a suo tempo intercorso tra il B. ed il T. era palesemente affetto da nullità, nullità che doveva essere rilevata dal giudice chiamato a darvi esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c..

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso R.C. sulla base di tre motivi.

La Regione Puglia ha resistito con controricorso.

T.C. e B.V.A. non hanno svolto difese in questa fase.

Entrambe le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza;

2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., atteso che, a fronte della decisione di primo grado, che aveva ritenuto che non fosse stata dimostrata la proprietà dei beni oggetto di causa in capo alla Regione, il giudice di appello ha fondato la decisione di accoglimento del gravame sulla base di una plurima e confusa documentazione prodotta per la prima volta in secondo grado. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 404 c.p.c., nonchè degli artt. 2932 e 2909 c.c..

Si rileva che colui che propone opposizione di terzo deve fornire la prova del pregiudizio determinato dalla sentenza di cui chiede dichiararsi l’inefficacia, fornendo anche la prova della titolarità del diritto pregiudicato.

La documentazione a tal fine considerata, come detto, versata in atti in maniera confusa, è stata prodotta solo in grado di appello in violazione del regime delle preclusioni processuali, essendo a sua volta oggetto di una valutazione astratta da parte del giudice di appello, che si è limitato a far riferimento all’inapplicabilità delle norme in tema di trascrizione per i decreti di esproprio.

Inoltre, nel far riferimento all’impossibilità di risolvere la controversia sulla base dei principi dettati in tema di anteriorità della trascrizione ex art. 2644 c.c., la Corte di merito ha offerto un’erronea lettura della sentenza di primo grado che aveva invece disatteso la domanda sulla base del rilievo della mancata prova della titolarità dei beni in capo all’opponente.

Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., nonchè l’omessa motivazione su fatto controverso, atteso che a seguito dell’appello, il R. si era costituito eccependo la carenza di prova dell’ente opponente e l’inammissibilità della produzione documentale avvenuta solo in appello, ma senza che tale eccezione sia stata esaminata e delibata nella sentenza impugnata.

3. I tre motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono infondati.

In primo luogo, con specifico riferimento alla denuncia di omessa pronuncia sull’eccezione di tardività della produzione documentale, si rileva come non sia denunziabile ex art. 112 c.p.c., la pretesa omessa disamina di un’eccezione di carattere processuale, quale quella in esame, occorrendo a tal fine fare richiamo alla costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. da ultimo Cass. n. 321/2016) a mente della quale il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale non è suscettibile di dar luogo al vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, ma può configurare un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall’art. 112 c.p.c., se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data dal giudice alla problematica prospettata dalla parte (conf. Cass. n. 22860/2004 e Cass. 321/2016).

In tal senso, ove si rivelasse fondata, il che non è per quanto si dirà oltre, la denuncia circa l’avvenuta produzione di nuovi documenti in appello, la loro utilizzazione equivarrebbe ad un implicito rigetto dell’eccezione sollevata sul punto, che esclude la ricorrenza del dedotto vizio di omessa pronuncia.

Inoltre, in tema di “errores in procedendo”, quale si rivela essere quello denunziato dal ricorrente, non è consentito alla parte interessata di formulare, in sede di legittimità, la censura di omessa motivazione, spettando alla Corte di cassazione accertare se vi sia stato, o meno, il denunciato vizio di attività, attraverso l’esame diretto degli atti, indipendentemente dall’esistenza o dalla sufficienza e logicità dell’eventuale motivazione del giudice di merito sul punto.

Quanto, poi, alla specifica denuncia di violazione dell’art. 345 c.p.c., la stessa si palesa evidentemente generica, e come tale inammissibile.

Il ricorrente assume apoditticamente che la decisione di appello sarebbe il frutto di un capovolgimento dell’esito del giudizio di primo grado, conclusosi con il rigetto dell’opposizione per la mancanza di prova del diritto dell’attrice, sulla scorta di documenti che sarebbero stati prodotti solo in grado di appello.

A fronte della decisione di appello, la cui lettura non evidenzia il riferimento a prove documentali acquisite per la prima volta in secondo grado, ma che sembra piuttosto procedere ad una rivalutazione dei titoli di proprietà già richiamati in primo grado, ed ad un diverso approccio giuridico al tema dell’opponibilità del provvedimento di esproprio agli eventuali acquirenti di diritti sui medesimi beni espropriati per effetto di un titolo trascritto anteriormente alla trascrizione del decreto di esproprio (essendosi rilevata la non incidenza a tali fini della regola di risoluzione dei conflitti di cui all’art. 2644 c.c., stante il principio reiteratamente affermato da questa Corte secondo cui – cfr. Cass. n. 10229/2000; Cass. n. 18932/2003 – fra gli atti soggetti a trascrizione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2643 c.c. e segg., non può legittimamente ricomprendersi il decreto di espropriazione di bene immobile, con riguardo al quale la trascrizione prevista dalla L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 53, assolve alla sola funzione di dare pubblicità al provvedimento amministrativo, ma non ha alcuna incidenza sulla sua efficacia traslativa e sulla piena opponibilità ai terzi, ancorchè aventi causa dell’espropriato in forza di atto trascritto anteriormente), il ricorso denuncia un indiscriminato ricorso a prove tardivamente prodotte, ma senza che si provveda alla loro individuazione, al fine di consentire di riscontrare se effettivamente ricorra la denunciata violazione del regime delle preclusioni.

Peraltro, se, come visto, è inammissibile per la sua assoluta genericità la denuncia di violazione dell’art. 345 c.p.c., nel merito la censura del ricorrente investe la soluzione del giudice di appello che ha ritenuto invece fornita la prova della titolarità dei beni oggetto della sentenza favorevole al dante causa del R., in capo alla Regione. La medesima però non appare tenere conto dell’effettivo tenore della decisione di appello.

Ed, infatti, nel confermare l’incensurabilità della decisione gravata laddove ha reputato la Regione legittimata ad avvalersi dell’opposizione di terzo, alla luce della giurisprudenza di questa Corte che ha affermato che (cfr. Cass. n. 8490/2000) la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva, la quale riconosca la proprietà di una cosa ad un soggetto nei confronti di un’altra parte, costituisce una situazione giuridica incompatibile con il diritto di proprietà vantato sullo stesso oggetto da un terzo, il quale può pertanto proporre l’opposizione di terzo ordinaria contro la sentenza ex art. 404 c.p.c., comma 1 (conf. Cass. n. 2486/1976), legittimazione peraltro affermata anche dallo stesso Tribunale, senza che la statuizione resa sul punto fosse stata oggetto di impugnazione da parte dell’odierno ricorrente, risulta incensurabile l’accertamento della proprietà come operato dal giudice di appello.

Questi, infatti, ha rilevato che i beni erano pervenuti alla Regione Puglia, subentrata all’ERSAP ai sensi della L.R. n. 18 del 1997, che aveva trasferito alla Regione le funzioni esercitate dall’ente soppresso (con la L.R. n. 9 del 1993), e che esercitava in base alle previsioni della L.R. n. 32 del 1977, i compiti di gestione dei terreni e delle opere di riforma fondiaria, secondo i principi fissati dalla L. n. 386 del 1976.

In particolare; il patrimonio fondiario gestito prima dall’Ersap (e prima ancora dalla sezione speciale per la riforma fondiaria creata con il D.P.R. n. 67 del 1951, che aveva trasferito poi alla Regione i propri beni ed il personale per effetto del D.P.R. 18 maggio 1979), era pervenuto, quanto ai beni oggetto di causa, per effetto dell’approvazione di tre piani particolareggiati di esproprio con i D.P.R. n. 265 del 1952, D.P.R. n. 266 del 1952 e D.P.R. n. 796 del 1952.

Trattasi però di provvedimenti che non hanno carattere amministrativo, ma costituiscono fonti normative con valore di legge, come chiaramente esplicitato dalla L. n. 841 del 1950, art. 1 (articolo poi abrogato dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 58, comma 1, n. 74, a decorrere dal 30 giugno 2003), in virtù del quale sono stati emessi, che appunto chiarisce al comma 2, che la determinazione dei territori suscettibili di trasformazione fondiaria o agraria, sarebbe avvenuta da parte del Governo, sentite le Amministrazioni regionali, ove siano state costituite, con decreti aventi valore di legge ordinaria, per delegazione concessa con la stessa legge (la valenza di fonte normativa primaria dei decreti di approvazione dei piani particolareggiati di esproprio adottati in virtù della menzionata legge, trova poi conforto nella giurisprudenza costituzionale che ha sottoposto al vaglio di costituzionalità analoghi decreti Corte Cost. n. 319/1995 – al fine di verificare i rispetto dei limiti della delega).

La riconducibilità dell’acquisto della proprietà da parte della Regione, per effetto di atto avente valore di legge, evidenzia da un lato come tale accertamento ben poteva avvenire d’ufficio da parte del giudice, ed in applicazione del principio iura novit curia, e ciò a prescindere dalla circostanza che siffatti decreti fossero stati prodotti anche per la prima volta in appello, e dall’altro lato, che l’opponibilità erga omnes dell’acquisto, proprio perchè scaturente dalla emanazione dei menzionati D.P.R., prescinde dall’avvenuta trascrizione nei registri immobiliari, e ciò anche volendo tenere in disparte la pur condivisibile interpretazione della L. n. 2359 del 1865, art. 53, come offerta da questa Corte e condivisa dal giudice di appello, che però è riferita ai decreti di esproprio rivestiti della forma dell’atto amministrativo.

Ne deriva che l’addebito mosso alla Corte distrettuale di avere deciso la causa sovvertendo illegittimamente l’esito del giudizio di primo grado, per avere affermato la titolarità dei beni in capo alla Regione sulla base di documenti inutilizzabili, è smentito dalle superiori considerazioni, avendo altresì la sentenza rilevato come mancasse la prova di un acquisto della proprietà dei beni da parte del B., promittente venditore, sia in epoca anteriore che posteriore all’adozione dei D.P.R., con i quali era stato disposto l’esproprio dei fondi a favore della Regione, il che trasformava l’acquisto operato con la sentenza ex art. 2932 c.c., in un acquisto a non domino.

Ciò implica, altresì, che non possa svolgere alcuna utile funzione ai fini della fondatezza della tesi del ricorrente l’avvenuta trascrizione della sentenza di cui è stata chiesta l’inefficacia, posto che secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. da ultimo Cass. n. 23127/2016) nell’ipotesi di conflitto fra acquisto “a domino” ed acquisto “a non domino” del medesimo bene, non opera l’istituto della trascrizione, la quale è una forma di pubblicità legale intesa soltanto a risolvere il conflitto fra soggetti che abbiano acquistato lo stesso diritto, con distinti atti, dal medesimo proprietario, priva di efficacia sanante dei vizi di cui sia affetto l’atto negoziale, ed inidonea ad attribuirgli la validità di cui esso sia naturalmente privo (conf. Cass. n. 2162/2005).

Inoltre, ed al fine di prevenire la deduzione rappresentata dal fatto che il B. aveva disposto del bene in quanto comunque assegnatario dei terreni oggetto di causa, la sentenza gravata ha correttamente richiamato i precedenti di questa Corte (Cass. n. 6489/2011; Cass. n. 18787/2005) che negano la validità del preliminare di vendita di un terreno assegnato dall’ente di sviluppo fondiario, anche quando ne siano stati differiti gli effetti alla data del riscatto, alla luce del disposto di cui alla L. n. 230 del 1950, art. 18.

Non essendo stato dimostrato che il B., originario assegnatario dei fondi, ne fosse poi divenuto proprietario, correttamente è stata accolta l’opposizione avverso la sentenza che aveva trasferito la proprietà del bene al dante causa del ricorrente, e ciò sia perchè frutto di un preliminare concluso da chi non era proprietario del bene promesso in vendita, sia perchè, in ognì caso, affetto da nullità in ragione del regime giuridico dei beni interessati.

Il ricorso è, pertanto, rigettato.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Nulla a disporre quanto agli intimati che non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

5. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi ed accessori di legge;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2020

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