Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18192 del 16/09/2016


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Cassazione civile sez. lav., 16/09/2016, (ud. 28/06/2016, dep. 16/09/2016), n.18192

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29754/2011 proposto da:

CONSULTA S.R.L. P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SARDEGNA 29,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO CAPONETTI, che la rappresenta

e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

R.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 670/2011 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 03/06/2011 R.G.N. 1359/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/06/2016 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito l’Avvocato CAPONETTI STEFANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 3 giugno 2011, la Corte d’Appello di Firenze, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Arezzo, accoglieva la domanda proposta da R.A. nei confronti della Consulta S.r.l., avente ad oggetto l’accertamento del carattere simulato del rapporto di tirocinio formalmente instaurato tra le parti e, di contro, il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di fatto in essere nel periodo compreso tra il 30.8.2004 ed il 29.4.2005 per lo svolgimento delle mansioni, riconducibili all’inquadramento nel 5^ livello del CCNL del settore commercio, di programmatore addetto alla realizzazione ed al completamento del giornale telematico “(OMISSIS)” edito dalla Società datrice nonchè la condanna della stessa al pagamento delle differenze retributive a vario titolo maturate.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto ininfluente, a motivo dell’asseverato raggiungimento dello scopo, l’irregolarità della notifica; in contrasto con il principio della coerenza del giudizio con la prospettazione della domanda la lettura di questa operata dal giudice di prime cure nei termini di contestazione dell’esatto adempimento dell’obbligo formativo inerente al tirocinio quando la domanda medesima doveva intendersi come rivolta alla contestazione della qualificazione del rapporto; non assolto l’onere gravante sulla Società datrice della prova di un titolo giustificativo della presenza in azienda del R. diversa da una ordinaria prestazione lavorativa, titolo, viceversa, attestato dalla piena inserzione del R. nell’organizzazione produttiva; inammissibile, in quanto nuova, la domanda di attribuzione dell’inquadramento nel 5^ livello di cui sopra.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando l’impugnazione a due motivi. Il R. è rimasto intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la Società ricorrente deduce un vizio di motivazione in ordine alla ritenuta ammissibilità del ricorso con riferimento all’onere di specificazione della causa petendi.

Analogo vizio di motivazione è dedotto dalla Società ricorrente in relazione al giudizio in ordine alla qualificazione del rapporto intercorso tra le parti viziato, a detta del ricorrente, da una inesatta percezione del nuovo istituto dei tirocini formativi e di orientamento che implica, nel quadro di una programmata alternanza tra studio e lavoro, lo svolgimento di una prestazione lavorativa che è venuta ad inficiare la valutazione del materiale istruttorio da cui consegue l’erronea conclusione cui perviene la Corte territoriale in ordine all’assolvimento da parte del lavoratore, sul quale grava. dell’onere della prova della natura subordinata del rapporto de quo.

Palesemente infondato risulta il primo motivo, atteso che la censura di omessa pronunzia da parte della Corte territoriale in ordine alla sollevata eccezione di nullità del ricorso in appello promosso dal lavoratore, anche a voler prescindere dall’assoluta inconferenza del tipo di vizio in base al quale essa è stata denunciata, innanzitutto non coglie nel segno, dovendo tale censura, per sostanziarsi la proposta eccezione nel rilievo relativo alla carente enunciazione della causa petendi, semmai essere riferita, come del resto lascia intendere il riferimento all’art. 163 c.p.c., n. 4 (peraltro clamorosamente errato dovendosi nel processo del lavoro fare piuttosto riferimento all’art. 414 c.p.c., ed al ricorso e non alla citazione quale atto introduttivo del giudizio), al ricorso introduttivo del giudizio e non al ricorso in appello ed, in secondo luogo, prescinde del tutto dalla motivazione resa dalla Corte territoriale in sede di riforma della pronunzia di primo grado appunto in relazione alla individuazione della causa petendi del ricorso introduttivo, che dà ampiamente conto dell’idoneità del medesimo a connotare l’oggetto della controversia, quanto a causa petendi e petitum, nel senso del suo riferirsi all’accertamento della ricorrenza tra le parti di un ordinario rapporto di lavoro subordinato, risultando ivi puntualmente contestata la genuinità del rapporto di tirocinio formalizzato tra le parti, precisate le modalità della prestazione, individuate le rivendicazioni economiche relative.

Parimenti infondato, se non ai limiti dell’inammissibilità, si rivela il secondo motivo con il quale la Società ricorrente tende a rimettere in discussione la valutazione che, nel suo libero apprezzamento, ha operato delle risultanze istruttorie la Corte territoriale, limitandosi a dedurre genericamente a carico della Corte medesima il travisamento di quelle risultanze, suo dire dovuto alla scarsa consapevolezza da parte della Corte stessa del caratterizzarsi del tirocinio in termini di alternanza tra studio e lavoro, cosicchè essa sarebbe stata determinata nel suo convincimento circa la ricorrenza di un ordinario rapporto di lavoro subordinato tra le parti dal fatto stesso che una prestazione lavorativa sia stata resa, trascurando che ciò, sempre secondo quanto la Società ricorrente assume di aver allegato e provato, sarebbe avvenuto, come prescritto, sotto la guida di un tutore che, in conformità alla causa formativa sottesa al rapporto di tirocinio, lo avviava alla conoscenza del “mestiere”, prospettazione che non trova riscontro nella motivazione dell’impugnata sentenza in cui il convincimento maturato dalla Corte è fondato, non solo sul riferimento a precisi indici sintomatici della subordinazione, ma altresì sul riscontro del possesso da pane del lavoratore di una pregressa professionalità emergente dagli specifici compiti svolti e dal ruolo assunto nell’azienda ed, in termini più radicali, sull’esistenza di un rapporto tra le parti in epoca antecedente alla stipula del contratto di tirocinio che correla ad una emergenza documentale richiamata in avvio della parte motiva della decisione (cfr. pag 3, penultimo cpv.) significativamente neppure contestata dalla odierna ricorrente.

Il ricorso va dunque rigettato, senza attribuzione di spese non avendo l’intimato svolto alcuna attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2016

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