Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18192 del 05/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 05/09/2011, (ud. 17/05/2011, dep. 05/09/2011), n.18192

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GERMANICO 184, presso lo studio dell’avvocato MURSIA GUGLIELMO, che

la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PULLI CLEMENTINA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2223/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 02/03/2009 R.G.N. 1214/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/05/2011 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

Udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per l’inammissibilità e in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 2223/2008, depositata il 2 marzo 2009, rigettava l’appello proposto da M.V. avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 379 del 9 gennaio 2006.

2. La M. aveva adito il Tribunale per ottenere la corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria sui ratei della pensione superstiti (SOS) erogata in ritardo.

3. Il Giudice di primo grado aveva ritenuto prescritto il credito azionato.

4. La Corte d’Appello, nel respingere l’impugnazione, affermava, in particolare, quanto segue.

L’INPS aveva comunicato in data 29 luglio 1997 l’accoglimento della domanda di pensione, presentata il 4 novembre 1994, a decorrere dal 1 agosto 1994, specificandone la decorrenza e gli importi mensili spettanti quali arretrati nei vari periodi della decorrenza medesima.

Gli arretrati erano stati pagati.

Costituiva unico atto interruttivo della prescrizione la lettera r.r.

in data 19 aprile 2004, ricevuta dall’INPS il 29 aprile 2004, con la quale veniva chiesto il pagamento degli accessori.

Detta lettera, tuttavia, era “priva della sottoscrizione della M. e dell’avv. Mursia, del quale non è dato di conoscere in quel momento i poteri e non vi è alcuna prova che l’avviso di ricevimento si riferisca alla predetta lettera con conseguente incertezza della provenienza della stessa”, ragione per la quale, la medesima non poteva costituire valido atto interruttivo della prescrizione decennale applicabile nella fattispecie.

5. Ricorre per la cassazione della suddetta sentenza la M. prospettando due motivi di ricorso.

6. Resiste con controricorso l’INPS.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. (disponibilità delle prove), dell’art. 2719 c.c. (copie fotografiche di scritture), dell’art. 214 c.p.c. (disconoscimento della scrittura privata), dell’art. 2943 c.c. (interruzione della prescrizione da parte del titolare), dell’art. 1219 c.c. (costituzione in mora), dell’art. 2697 (onere della prova).

Oggetto di censura è la statuizione con la quale la Corte d’Appello riteneva che la lettera r.r. in data 19 aprile 2004, ricevuta dall’INPS il 29 aprile 2004, con la quale veniva chiesto il pagamento degli accessori, in quanto “priva della sottoscrizione della M. e dell’avv. Mursia, del quale non è dato di conoscere in quel momento i poteri e non vi è alcuna prova che l’avviso di ricevimento si riferisca alla predetta lettera con conseguente incertezza della provenienza della stessa”, non poteva costituire valido atto interruttivo della prescrizione decennale applicabile nella fattispecie.

Il quesito di diritto è stato formulato come segue: se il giudice di merito, ove avesse applicato le norme di diritto prima citate, sarebbe dovuto pervenire ad una difforme decisione, rispetto alle statuizioni contenute nella sentenza in esame, in tema di prescrizione del diritto e, per l’effetto, se la suddetta sentenza debba essere cassata nella parte in cui ha dichiaro prescritto il credito come segue “costituisce unico atto interruttivo della prescrizione la lettera r.r. in data 19 aprile 2004 ricevuta dall’istituto in data 29 aprile 2004, come si ricava dal timbro postale, con la quale risulta chiesto il pagamento degli accessori.

Tuttavia la lettera in oggetto (…) non costituisce valido atto interruttivo della prescrizione decennale nella fattispecie applicabile”, nonostante la presenza nel fascicolo di parte del ricorrente della lettera interruttiva in data 19 aprile 2004, ricevuta il 29 aprile 2004.

1. Il motivo non è fondato.

Va premesso in fatto che la domanda della ricorrente verte sul diritto agli accessori sui ratei, tardivamente erogati, del trattamento pensionistico spettante alla medesima, al quale si applica la prescrizione decennale.

Il giudice d’appello, ha ritenuto che non fosse intervenuto un valido atto interruttivo della prescrizione non potendosi riconoscere tale valore alla lettera r.r. in data 19 aprile 2004, ricevuta dall’INPS il 29 aprile 2004, con la quale veniva chiesto il pagamento dei suddetti accessori.

Su tale statuizione si incentra il motivo d’impugnazione.

Giova premettere che l’intervenuta prescrizione, in ragione della mancanza di validi atti interruttivi, veniva eccepita sia in primo grado che in appello dall’INPS, ampliandosi, così, ad istanza di detta parte, il thema decidendum su cui la Corte d’Appello è stata chiamata a pronunciarsi, come, inizialmente, delimitato dalla ricorrente con l’atto introduttivo del giudizio.

Poichè tale eccezione è incompatibile con il riconoscimento implicito, in sede processuale, della sussistenza di validi atti interruttivi, non hanno pregio le deduzioni poste a sostegno del primo motivo di ricorso relative alla inadeguatezza delle contestazione dell’INPS sui fatti di causa, così come non hanno pregio, oltre ad essere inammissibili le deduzioni volte a contrastare “tout court” le difese proposte dall’INPS in primo grado ed in appello, svolte richiamando la giurisprudenza in materia di elemento soggettivo ed oggettivo dell’atto interruttivo.

In ordine al suddetto punto, sotto il connesso profilo della rinuncia alla prescrizione, questa Corte con una recente sentenza (Cass., sentenza n. 6397 del 2011) ha ripercorso tale istituto, mettendo in luce alcuni aspetti d’interesse, per la ratio di fondo, anche con riguardo alla fattispecie in esame.

Si è affermato, infatti, che ai sensi dell’art. 2937 c.c., comma 3, la rinunzia a far valere la prescrizione può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione. Ad integrare la fattispecie prevista da questa normativa, cioè la fattispecie della rinunzia a far valere la prescrizione, è “il fatto incompatibile con la volontà”, cioè è necessario che il comportamento di colui il quale può disporre validamente del diritto, manifesti, senza possibilità alcuna di diversa interpretazione, una volontà di rinunziare alla causa estintiva dell’altrui diritto oppure di non avvalersi della causa estintiva dell’altrui diritto. Come ha affermato, in varie occasioni, questa Corte è necessario che l’incompatibilità di cui si è detto (tra il comportamento e la volontà di avvalersi della causa estintiva) sia assoluta, cioè, che lo stesso comportamento non trovi altro significato o altra valenza giuridica. E, opportunamente questa Corte, in altre occasioni, ha precisato che non integrano gli estremi della fattispecie di cui all’art. 2937 c.c. l’accettazione del contraddittorio sul merito in sede processuale.

Tanto precisato è opportuno ribadire i seguenti principi, già affermati da questa Corte (Cass., sentenza n. 19105 del 2007) in tema di interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei di pensione e di interruzione della prescrizione decennale del relativo credito:

– un riconoscimento del debito relativo agli accessori, formale e specifico, ovvero una rinuncia a far valere la relativa prescrizione, non può con certezza ricollegarsi alla mera “comunicazione di accoglimento” della domanda amministrativa, che attiene al pagamento del credito e non agli accessori, – l’interruzione della prescrizione è rilevabile ex officio, integrando un’eccezione in senso lato, ma il rilievo del giudice non può che avvenire sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, e non, quindi, in base a prove dalle quali la parte sia decaduta per non avere prodotto tempestivamente la prova dedotta; nè rileva che si tratti di documenti, cioè di prove precostituite, atteso che, in generale, l’inammissibilità di nuove prove in grado d’appello, sancita dagli art. 345 e 437 c.p.c., è riferibile a tutte le prove, comprese quelle documentali.

– il ricorrente in cassazione ha l’onere di indicare adeguatamente gli eventuali atti interruttivi della prescrizione, specificando se e in quale atto del giudizio di appello essi erano stati allegati e, se sia stata dedotta la omessa valutazione del documento, pur ritualmente prodotto, essendo comunque necessaria tale deduzione anche in relazione al principio di rilevabilità d’ufficio della c.d.

controeccezione di interruzione della prescrizione e trovando comunque piena operatività il criterio generale secondo cui anche per le eccezioni in senso lato allegazione e prova del fatto non possono essere disgiunti;

– l’atto interruttivo deve essere sottoscritto dall’interessato (ritenendo, comunque, questa Corte l’efficacia agli atti provenienti dagli istituti di patronato anche senza una specifica delega del soggetto rappresentato) in quanto solo con la sottoscrizione – pure in un ambito di semplificazione delle forme – si attesta la provenienza dell’atto dal suo autore, e che la prova della sottoscrizione debba essere fornita dall’interessato;

– il termine decennale di prescrizione non può rimanere sospeso in pendenza del procedimento amministrativo, atteso che i casi di sospensione della prescrizione sono tassativamente indicati dalla legge e sono insuscettibili di applicazione analogica e di interpretazioni estensive.

Ritiene il Collegio, che la Corte d’Appello, facendo applicazione di tali principi alla controversia in esame – alla stregua dell’accertamento di fatto compiuto da quest’ultima – correttamente non ha riconosciuto efficacia interruttiva alla lettera r.r. del 19 aprile 2004, sul presupposto che essa non provenisse con certezza dalla parte interessata, nonchè in ragione della mancanza di prova che l’avviso di ricevimento si riferisse alla lettera.

La ricorrente, nel censurare la decisione della Corte d’Appello, fa riferimento al “documento numero 2 allegato in atti ai momento del deposito del fascicolo di primo grado in data 17 settembre 2004” di cui ritiene significativo l’esame “idoneo per vis propria ad integrare il modello di idoneo atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell’art. 2943 c.c., u.c.”. Pur tuttavia, nulla dice sul contenuto dello stesso nè lo trascrive o ne indica l’avvenuta produzione nel fascicolo d’appello, rimanendo del tutto generica la censura, nonchè in contrasto con il principio di autosufficienza di ricorso.

Analoghe considerazioni valgono per il riferimento alla domanda amministrativa, che la ricorrente indica come interruttiva della prescrizione, senza più precise indicazioni, circa la rilevanza, anche temporale, rispetto alla vicenda in esame.

Infine la valutazione effettuata dalla Corte d’Appello sull’idoneità interruttiva della lettera del 19 aprile 2004, che non è trascritta dal ricorrente e di cui non è specificato se e in quale atto del giudizio di appello sia stato allegata, è censurata, in modo non adeguato, sulla base della prospettata assenza di contestazioni dell’INPS circostanza in ordine alla quale valgono le considerazioni sopra svolte – in merito ai suddetti profili di inidoneità della stessa, non indicandosi, peraltro, nel quesito la regola iuris che sarebbe stata violata.

2. Con il secondo motivo di impugnazione è dedotta, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 83 c.p.c. (procura alle liti), dell’art. 2697 c.c. (onere della prova).

Il quesito di diritto è stato così formulato: se il giudice di merito, ove avesse applicato le norme richiamate, sarebbe dovuto pervenire ad una difforme decisione rispetto alle statuizioni contenute nella sentenza in tema di procura alle liti, se la sentenza debba essere cassata nella parte in cui ha dichiarato la nullità della procura e quindi l’inammissibilità dell’appello per non aver ritenuto operante la presunzione di rilascio del mandato nel territorio italiano, risiedendo il mandante all’estero, in difetto di prova contraria da parte di chi ne aveva contestata la validità.

2.1. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse.

L’impugnazione, infatti, deve essere giustificata da un interesse che abbia per presupposto una situazione sfavorevole al ricorrente, ovvero deve fondarsi sulla soccombenza, con la conseguenza che esso deve essere considerato inammissibile quando proposto dalla parte vittoriosa.

Nella specie, la sentenza della Corte d’Appello rigettava, ritenendola non fondata, l’eccezione preliminare formulata dall’INPS sulla irregolarità della procura al difensore rilasciata a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, ritenendo la stessa regolarmente apposta. Pertanto nessuna statuizione sfavorevole al ricorrente sussiste rispetto al punto oggetto del secondo motivo di impugnazione.

3. Il ricorso deve essere rigettato.

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 10,00 per esborsi, Euro 2000 per onorario, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 17 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2011

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