Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18192 del 05/08/2010
Cassazione civile sez. III, 05/08/2010, (ud. 17/06/2010, dep. 05/08/2010), n.18192
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –
Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –
Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
U.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA VIGLIENA 2, presso lo studio dell’avvocato FALCONI AMORELLI
ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce;
– ricorrente –
e contro
LLOYD ITALICO ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 2547/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
SEZIONE SECONDA CIVILE, emessa il 15/01/2005, depositata il
03/06/2005 R.G.N. 5823/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
17/06/2010 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;
udito l’Avvocato FALCONI AMORELLI ALESSANDRO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SGROI Carmelo che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 9 giugno 1999 F. F. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la ditta individuale Azzurra di U.M. e la Lloyd Italico Assicurazioni s.p.a. esponendo: che nella notte del 19 ottobre 1998, mentre erano in corso lavori di ricostruzione del tetto dell’edificio sito in (OMISSIS), appaltati alla ditta individuale convenuta, si erano vanificate copiose infiltrazioni d’acqua nell’appartamento di sua proprietà ubicato all’ultimo piano dello stesso stabile, che avevano arrecato danni accertati dal proprio perito di parte in complessive L. 44.980.000 e valutati, in contraddittorio con il perito della Lloyd Italico Assicurazioni s.p.a., compagnia assicuratrice dell’appaltatore, in complessive L. 38.000.000. Sulla base di tali premesse l’attore chiedeva che i convenuti, venissero condannati in solido a risarcirgli i danni, oltre rivalutazione monetaria di interessi.
Costituitosi, in giudizio, U.M. esperiva domanda di manleva nei confronti della s.p.a. Lloyd Italico Assicurazioni, in virtù di una polizza assicurativa per responsablità civile contro terzi.
La Lloyd Adriatico si costituiva a sua volta, eccependo di non essere obbligata nei confronti del contraente, per non aver egli provveduto agli obblighi relativi alla regolazione del premio e chiedendo il rigetto della domanda di garanzia.
Con sentenza n. 29930, del 9 agosto 2001, il Tribunale di Roma respingeva tutte le domande proposte dal F., ritenendole non provate.
A seguito dell’appello del F., la Corte d’Appello di Roma, costituitasi la società assicuratrice, con la sentenza in esame n. 2547/2005, in riforma di quanto statuito in primo grado accoglieva la domanda del F. e condannava l’ U. e la Lloyd Italico Assicurazioni, così provvedendo: “definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell’appello proposto da F.F. avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 29930/2001, così provvede: accoglie la domanda di risarcimento danni proposta da F.F. nei confronti di U.M. che per l’effetto condanna al pagamento in favore dell’attore della complessiva somma di Euro 25.399,37, con gli ulteriori interessi legali dalla data della presente decisione al saldo; accoglie la domanda del convenuto U.M. di condanna della Lloyd Italico Assicurazioni a rimborsare allo stesso la somma dovuta all’attore F., come sopra determinata; condanna il Lloyd Italico Assicurazioni a restituire all’appellante F. la somma di Euro 2348,02 dallo stesso versata in forza della sentenza di primo grado a titolo di liquidazione delle spese, con gli interessi legali dal giorno del pagamento al saldo; condanna U.M. a restituire all’appellante F. la somma di Euro 4771,08 dallo stesso versata in forza della sentenza di primo grado a titolo di liquidazione delle spese, con gli interessi legali dal giorno del pagamento al saldo; condanna il convenuto U.M. a rimborsare all’attore F.F. la metà delle spese del giudizio di primo grado …;
dichiara interamente compensate le spese di primo grado di giudizio tra U.M. e Lloyd Italico; dichiara compensate le spese del primo e del secondo grado di giudizio tra F.F. e Lloyd Italico”.
Ricorre per cassazione l’ U. con due motivi; non ha svolto attività difensiva la società assicuratrice.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso di deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto “la Corte d’Appello, nell’accogliere la domanda di manleva di U.M. nei confronti di Lloyd Italico, ha tuttavia omesso di provvedere sull’intera domanda, escludendo dalle somme dovute dalla società assicuratrice, il rimborso delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in favore dell’appellante principale e poste a carico dello stesso U.”; ciò in quanto il contratto di assicurazione in questione prevede, tra l’altro, il rimborso delle spese legali.
Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 91 c.p.c., in quanto “in base al principio della soccombenza, secondo l’interpretazione più volte ribadita da codesto Supremo Collegio, la parte interamente vittoriosa non può essere condannata nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese processuali”.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento in relazione a entrambe le suddette censure, da esaminarsi congiuntamente avendo le stesse il medesimo thema decidendum riguardando le spese legali.
Come, infatti, testualmente riportato in ricorso, in ossequio al principio dell’autosufficienza, la Lloyd Italico aveva contrattualmente assunto l’obbligo di tenere indenne l’assicurato U. dalle spese legali, in base alla clausola secondo cui “la società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per il legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende nè delle spese di giustizia penale”.
Tale circostanza non è stata compiutamente esaminata dalla Corte di merito in relazione a quanto chiesto dall’ U..
Ne consegue che fondato è anche il secondo motivo, laddove la Corte d’Appello ha disposto la compensazione del Le spese di primo grado “anche in considerazione del non univoco comportamento processuale del convenuto U.”: è evidente infatti, a parte la considerazione della genericità del parametro di valutazione del “comportamento non univoco”, che anche in tal caso la Corte di merito non ha tenuto conto di una rilevante circostanza quale quella della in influenza di detto comportamento in ordine alla posizione processuale della compagnia assicuratrice.
Il giudice del rinvio dovrà pertanto riliquidare dette spese di lite in virtù di quanto contrattualmente concordato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata decisione e rinvia, anche per le spese della presente fase, alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010