Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18192 del 02/09/2020

Cassazione civile sez. II, 02/09/2020, (ud. 12/11/2019, dep. 02/09/2020), n.18192

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26157/2016 proposto da:

M.G., rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI

GABELLONE;

– ricorrente

contro

COMUNE PARABITA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1902/2016 del TRIBUNALE di LECCE, depositata

il 14/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/11/2019 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. M.G. proponeva ricorso al Giudice di pace di Gallipoli avverso il verbale di accertamento n. (OMISSIS) del 9 ottobre 2008, emesso dalla Polizia locale di Parabita per divieto di sosta in area pedonale. Il Giudice di pace rigettava la domanda e confermava il verbale opposto. L’appello di M.G. veniva rigettato dal Tribunale di Lecce con sentenza n. 1627/2014, che passava in giudicato formale.

2. Successivamente, M. inviava un esposto al Provveditorato per le Opere Pubbliche Puglia e Basilicata in cui denunciava la non conformità al Codice della Strada della presunta area pedonale; il Provveditorato, espletato un sopralluogo ed accertato che con ordinanza n. 15/1998 il sindaco di Parabita aveva istituito nell’area oggetto della contestazione un divieto di transito e non un’area pedonale, inviava in data 4 agosto 2014 una comunicazione al Comune di Parabita con “invito” a rimuovere la segnaletica di area pedonale e a installare quella di divieto di transito; il Comune il 28 ottobre 2014 emanava l’ordinanza n. 34 con cui istituiva il divieto di transito.

3. Con atto di citazione del 19 dicembre 2014 M.G. conveniva allora in giudizio il Comune di Parabita innanzi al Tribunale di Lecce, chiedendo la revocazione della sentenza n. 1627/2014, ex art. 395 c.p.c., n. 2.

Il Tribunale di Lecce – con sentenza 14 aprile 2016, n. 1902 dichiarava la domanda inammissibile perchè tardiva (posto che, ai sensi dell’art. 326 c.p.c., la domanda di revocazione straordinaria va proposta nel termine di trenta giorni dalla scoperta della falsità della prova, nel caso in esame il giudizio avrebbe dovuto essere introdotto al più tardi in data 15 ottobre 2014, avendo avuto l’attore notizia della supposta falsità della prova in data 4 agosto 2014, giorno di invio del provvedimento del Provveditorato al Comune di Parabita) e in ogni caso priva dei presupposti per farla valere (dato che prova falsa ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 2, è solo quella dichiarata tale con sentenza passata in giudicato ovvero quella che sia stata riconosciuta falsa dopo la sentenza impugnata).

3. Contro la sentenza ricorre per cassazione M.G.. L’intimato Comune di Parabita non ha proposto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorso è articolato in tre motivi, tra loro strettamente connessi e che vanno congiuntamente esaminati:

a) Il primo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., comma 6 e dell’art. 281-sexies c.p.c., nullità della sentenza per assoluto difetto di motivazione”: il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la domanda di revocazione del ricorrente trovasse fondamento nel provvedimento emesso dal Provveditorato per le Opere Pubbliche Puglia e Basilicata trasmesso in data 4 agosto 2014 al Comune di Parabita e non, invece, nella successiva ordinanza n. 34/2014 adottata dal Comune in conseguenza di tale provvedimento, ordinanza con la quale si è avuto – ad avviso del ricorrente – il “riconoscimento della falsità della prova” (il verbale di accertamento dell’infrazione del 9 ottobre 2008) da parte dello stesso Comune, che di tale prova si era giovato in giudizio; il Tribunale, poi, non avrebbe in alcun modo spiegato le ragioni per cui avrebbe ritenuto la domanda di revocazione infondata a causa della mancata riconosciuta falsità della prova, così che “la sentenza impugnata risulta assolutamente scevra di ragioni di fatto e di diritto idonee a giustificare la decisione”.

b) Il secondo motivo lamenta “violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 326 c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 2”: il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la data di conoscenza della sopravvenuta falsità della prova fosse quella del 4 agosto 2014, giorno di invio del provvedimento, a mezzo posta elettronica certificata, da parte del Provveditorato al Comune di Parabita e non, invece, quella del 27 novembre 2014, giorno in cui il ricorrente casualmente notava la nuova segnaletica stradale nel luogo oggetto della contestata violazione e leggeva quindi online il contenuto dell’ordinanza n. 34/2014.

c) Il terzo motivo denuncia, “gradatamente, violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c.”: il Tribunale avrebbe arbitrariamente interpretato le ordinanze sindacali n. 15/1998 e 34/2014, aventi efficacia di prova legale.

I tre motivi non possono essere accolti. Il Tribunale di Lecce ha correttamente dichiarato inammissibile – con sentenza sufficientemente motivata – la domanda di revocazione della sentenza n. 1627/2014 del medesimo Tribunale.

A prescindere dalla tempestività della proposizione, manca il presupposto stesso della domanda, fondata sul motivo di cui al n. 2 dell’art. 395 c.p.c., ossia per essersi “giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false”.

La “prova”, la cui falsità è stata invocata dal ricorrente, sarebbe costituita dal verbale di accertamento dell’illecito della Polizia locale di Parabita, alla base dell’ordinanza ingiunzione originariamente opposta dal ricorrente, “prova” di cui il Comune avrebbe riconosciuto la falsità con l’ordinanza n. 34/2014, con la quale il Comune ha istituito il divieto di transito nella (OMISSIS). Ma nell’istituzione del divieto di transito (v. l’estratto del provvedimento alla p. 7 del ricorso) non è certo ravvisabile il riconoscimento da parte del Comune della non verità, materiale o ideologica, del verbale di accertamento della violazione.

Ciò che il ricorrente chiedeva con la domanda di revocazione era in realtà di accertare la correttezza dei presupposti del potere sanzionatorio dell’amministrazione, accertamento del tutto estraneo al giudizio di revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 2.

2. Il ricorso va quindi rigettato.

Nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2020

 

 

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