Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18191 del 05/08/2010

Cassazione civile sez. III, 05/08/2010, (ud. 17/06/2010, dep. 05/08/2010), n.18191

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.C.L. (OMISSIS), M.M.B.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo

studio dell’avvocato PANARITI PAOLO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MAGNANI MARCO MARIA giusta delega in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

e contro

MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.P.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 531/2005 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

emessa il 22/06/2005, depositata il 24/09/2005 R.G.N. 147/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/06/2010 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per cassazione senza rinvio.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 3 giugno 1999 i coniugi V. C.L. e M.M.B. convenivano, dinanzi al Pretore di Ancona, la s.p.a. C.E.A. Compagnia Europea di Assicurazione, per sentirla condannare al pagamento al pagamento della somma da L. 8.777.500, oltre ad interessi dal 17 agosto 1998 fino al saldo, a titolo di risarcimento della penale loto addebitata dalla Costa Crociere s.p.a. per il recesso dal contratto di servizio turistico avente ad oggetto una crociera alle isole greche con soggiorno all’isola di Rodi, in adempimento del contratto di assicurazione, stipulato con la società convenuta, relativo rischio del pagamento delle penali per l’ipotesi di recesso dal suddetto contratti di servizio turistico.

Era in primis precisato che competente per territorio a conoscere della causa era il Pretore di Ancona ai sensi dell’art. 30 bis c.p.c., esercitando il Dr. V.C.L., alla data di notifica dell’atto di citazione, le funzioni di Pretore di Rimini:

ufficio giudiziario sito nell’ambito del distretto della Corte d’Appello di Bologna.

Costituitasi la compagnia assicuratrice, il Tribunale di Ancona (stante l’avvento, nelle more del Giudice unico di primo grado), con sentenza in data 8.4.2000, dichiarava d’ufficio il proprio difetto della competenza per territorio, ritenendo competente il Tribunale dell’Aquila in pretesa applicazione del combinato disposto dell’art. 30 bis c.p.c., comma 2 e art. 11 c.p.p., essendo divenuto fatto notorio che il Dr. V.C.L., nelle more del giudizio, si era trasferito alla Pretura di Pesaro con funzioni di Giudice del lavoro: ufficio ricompreso nel distretto nel distretto della Corte d’appello di Ancona.

Si trattava, ad avviso del Giudice di primo grado, di una fattispecie di “competenza funzionale inderogabile, in capo al giudice del Distretto per le controversie in cui siano parti magistrati: come tale rilevabile ex officio anche senza impulso o sollecito di parte.

Con la sentenza 22 giugno/24 settembre 2005, la Corte di Appello di Ancona respingeva l’appello proposto dagli istanti sul presupposto, in sintesi, della inapplicabilità alla controversia, della preclusione al rilievo d’ufficio della incompetenza per territorio di cui all’art. 38 c.p.c., comma 1, ritenuta incompatibile con la disciplina della competenza delle cause in cui sono parti magistrati, con specifico riferimento al caso di specie in cui il magistrato sia venuto ad esercitare le sue funzioni successivamente all’inizio della lite, nel distretto inizialmente determinato a norma del combinato disposto dell’art. 30 bis c.p.c., comma 1 e art. 11 c.p.p..

Ricorrono per cassazione, con un unico motivo (e relativo quesito), V.C.L. e M.M.B..

Non ha svolto attività difensiva l’intimata società.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso si deduce “nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 30 bis, 38 c.p.c. e art. 11 c.p.p.”; si afferma in proposito che “merita invero censura l’impugnata sentenza resa inter partes dalla Corte d’Appello di Ancona laddove, anzichè sancire l’incompetenza per territorio a causa del tardivo rilievo d’ufficio della stessa ad opera del Tribunale (già Pretore) di Ancona, in veste di Giudice di primo grado solamente con la sentenza di primo grado, giusta i motivi di gravame proposti dagli istanti, rigettava questi ultimi, in violazione delle richiamate disposizioni di legge. Deve invece affermarsi che il precetto di cui all’art. 38 c.p.c., comma 1, non subisce alcuna deroga per effetto della introduzione dello speciale foro delle cause in cui siano parti i magistrati ex art. 30 bis c.p.c., nel testo vigente all’atto dell’introduzione della lite; ciò neppure nelle ipotesi contemplate dall’art. 30 bis c.p.c., comma 2.

Il ricorso non merita accoglimento.

Deve innanzitutto rilevarsi, premessa l’estensione della disciplina dell’art. 38 c.p.c., anche alla disposizione di cui all’art. 30 bis c.p.c. (sul punto, Cass. n. 3533/2008), l’applicabilità alla vicenda in esame, in cui si controverte di competenza nelle cause in cui è parte un magistrato ex art. 30 bis c.p.c., del principio della esclusività del rimedio del regolamento di competenza, come, del resto, già statuito da questa Corte (tra le altre, Cass. S.U. n. 21858/2007).

Infatti, la competenza nelle cause di cui siano parti i magistrati, individuata a norma dell’art. 30 bis c.p.c., si configura come competenza territoriale inderogabile, che prevale su qualsiasi altro “foro” previsto come inderogabile, ma il rilievo o l’eccezione di incompetenza non possono intervenire in ogni stato e grado del giudizio, in quanto anche nell’ipotesi di incompetenza ex art. 30 bis citato trova applicazione la disciplina generale di cui all’art. 38 c.p.c., con la conseguenza che l’incompetenza territoriale può essere rilevata o eccepita non oltre la prima udienza di trattazione.

Inoltre, nel regime dell’art. 38 c.p.c. novellato dalla L. n. 353 del 1990, art. 4, nel quale tutte le questioni sulla competenza devono essere introdotte nel processo, sia tramite eccezione di parte che d’ufficio, entro tempi stabiliti, la decisione del giudice di merito che abbia statuito solo sulla competenza dove essere impugnata esclusivamente con il regolamento necessario di competenza; pertanto, tale mezzo di impugnazione è proponibile anche quando esista una questione sull’ammissibilità e tempestività dell’eccezione di incompetenza, o sul tempestivo rilievo di ufficio della medesima, e la Corte di cassazione, ove verifichi che la sentenza declinatoria della competenza sia stata emessa in violazione delle regole sulla tempestività dell’eccezione o del rilievo d’ufficio, deve dichiarare la tardività dell’eccezione o del rilievo.

Ne deriva che nel caso di specie, non essendo stato proposto regolamento di competenza (ed essendo decorsi i relativi termini), si è formato il giudicato sulla statuizione della decisione impugnata secondo cui “l’appello si appalesa ammissibile” con conseguente irrilevanza delle tesi difensive in contrario dedotte dai ricorrenti.

Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata società comporta il non doversi provvedere in ordine alle spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010

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