Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18191 del 05/07/2019

Cassazione civile sez. lav., 05/07/2019, (ud. 09/04/2019, dep. 05/07/2019), n.18191

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CIRIELLO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9482-2017 proposto da:

F.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE ALEUTINE

136, presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI TIBERIO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CINZIA RUSSO;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO,

rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO MARIA TOSI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 545/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 13/10/2016 R.G.N. 883/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/04/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA CIRIELLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO ALESSANDRO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato PIERLUIGI TIBERIO;

udito l’Avvocato ANNA BUTTAFOCO per delega verbale Avvocato PAOLO

MARIA TOSI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Torino, con sentenza del 12.6.2015, ha respinto la domanda proposta da F.L. con la quale quest’ultima, esponendo di avere lavorato alle dipendenze di Poste Italiane dal 1987 al 2010, di essere stata destinataria di un trattamento penalizzante e vessatorio a partire dal 1998 e di avere conseguentemente subito un danno biologico del 10-11% nonchè un danno esistenziale, aveva ha chiesto la condanna della convenuta al risarcimento di tali danni in misura non inferiore ad Euro 50.000.

2. Il tribunale ha invece, per quanto qui rileva, accolto parzialmente, per Euro 3.852,56, la domanda con la quale la lavoratrice, lamentando di avere subito una ingiustificata trattenuta sull’ultima busta paga, relativa al TFR e ai ratei di fine rapporto, per complessivi Euro 12.569,44, ne aveva chiesto la restituzione.

3. La Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 545/2016 depositata il 13.10.2016, nel confermare la sentenza di primo grado quanto al rigetto della domanda di risarcimento del danno, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto l’appello incidentale, ritenendo non dovuta la restituzione della somma di Euro 3.852,56, relativa al TFR.

4. La Corte territoriale, in particolare, sulla base delle risultanze istruttorie e della consulenza tecnica svolta in primo grado, ha ritenuto infondato l’appello relativo alla domanda di risarcimento da danni da mobbing, considerata mera riproposizione di tutte le affermazioni già confutate dalla sentenza di primo grado e, condividendo le conclusioni cui al riguardo era giunto il primo giudice, ha ritenuto che la lavoratrice non avesse fornito prova del trattamento vessatorio denunciato mentre ha ritenuto fondata la trattenuta delle somme sul TFR, sulla base dell’art. 43 del CCNL Poste, annullando, quindi, la relativa condanna.

5. Avverso tale sentenza, ha proposto ricorso per cassazione F.L., affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso Poste Italiane, illustrato da memoria, ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. Col primo motivo di ricorso la F. ha censurato la sentenza deducendo il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della stessa, per mancata o errata valutazione delle risultanze processuali. Avrebbero errato i giudici di merito, nell’escludere la sussistenza del mobbing ai danni della lavoratrice, esclusivamente sulla base delle prove introdotte da Poste Italiane nonostante dalla prova documentale prodotta dalla ricorrente e dall’interrogatorio libero delle parti emergessero elementi in favore dell’accoglimento della domanda.

7. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente ha dedotto il vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di contratti nazionali lavoro, segnatamente evidenziando l’erronea interpretazione del CCNL Poste 2010-2012, art. 41 (già art. 43) in cui sarebbe incorsa la corte territoriale ritenendo corretta la trattenuta operata da Poste Italiane, che aveva recuperato le retribuzioni erogate alla dipendente durante tutte le assenze per malattia successive al 20.7.2008 (epoca del superamento del periodo di comporto), fino alla risoluzione del rapporto di lavoro.

8. Il ricorso è inammissibile.

9. Il primo motivo, con il quale la ricorrente deduce la omessa/insufficiente e contraddittoria motivazione, per mancata o errata valutazione di risultanze processuali, in materia di mobbing, è inammissibile. Ed infatti anche letteralmente la doglianza appare formulata con riferimento al vizio di legittimità di cui alla pregressa formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, senza tenere conto che la sentenza impugnata (relativa a procedimento iscritto nell’anno 2015) è sottoposta al regime novellato, così come rigorosamente interpretato da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014; in sostanza, senza dedurre lo specifico vizio di cui alla nuova formulazione, con il motivo di ricorso per come formulato, si tende ad una inammissibile rivalutazione del giudizio affidato all’apprezzamento del giudice di merito, travalicando i limiti imposti ad ogni accertamento di fatto dal novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come interpretato da Cass. SS.UU. cit.

10. Parimenti inammissibile per difetto di specificità la censura formulata al secondo motivo, relativo alla erronea interpretazione da parte della corte territoriale di clausole del contratto collettivo di categoria e delle norme del codice civile di ermeneutica contrattuale.

Ed infatti, quando sia denunziata in ricorso la violazione di norme del contratto collettivo nazionale la deduzione della violazione deve essere accompagnata dalla trascrizione integrale delle clausole, al fine di consentire alla Corte di individuare la ricorrenza della violazione denunziata (cfr. Cass. n. 25728/2013; n. 2560/2007; n. 24461/2005) nonchè dal deposito integrale della copia del contratto collettivo (Cass. SU n. 20075/2010) o dalla indicazione della sede processuale in cui detto testo è rinvenibile (CASS: SU n. 25038/2013).

Nella fattispecie di causa la clausole del contratto collettivo di cui si denunzia la violazione, ossia l’art. 43 del CCNL poste, non risultano oggetto di produzione integrale, nè appare indicata la sede processuale in cui il testo sarebbe rinvenibile.

Inoltre parte ricorrente, nell’ambito del medesimo motivo, propone a questa corte la valutazione di censure (segnatamente relative alla rilevanza, nell’ambito della generale condotta vessatoria lamentata ai danni della ricorrente, della comunicazione del 27.2.2009, con la quale la trattenuta fu comunicata), dolendosi, in particolare, che la società datrice di lavoro non avrebbe mai risposto alla lettera di contestazione della sig. F., senza però accompagnare tali allegazioni con alcuna precisa doglianza quanto al giudizio di merito svolto dalla corte al riguardo, sembrando per tal via investire direttamente questa corte del giudizio di merito medesimo, del quale è chiesta sostanzialmente la riformulazione, inammissibilmente.

11. Pertanto il ricorso deve essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4000 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali e altri accessori di legge;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 9 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2019

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