Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18190 del 05/09/2011

Cassazione civile sez. I, 05/09/2011, (ud. 10/06/2011, dep. 05/09/2011), n.18190

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – rel. Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Reato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22173/2009 proposto da:

D.D.S. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato SANTAGATI Antonio,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositato il

19/02/2009, n. 348/08 R.G.V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

10/06/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.D.S. con atto di citazione del 18 febbraio 198 6 conveniva davanti al Tribunale di Caltanissetta l’Assicurazione Titano, nonchè Z.P. ed Z.A.. Chiedeva la condanna dei convenuti in solido al pagamento in suo favore della somma di Euro 54.841.693 a titolo di responsabilità civile per i danni a lui cagionati in un incidente stradale. Il procedimento si concludeva con la sentenza del tribunale di Caltanissetta in data 24 gennaio 2007.

D.D.S. si rivolgeva quindi alla corte d’appello di Catania lamentando la durata eccessiva del giudizio, protrattosi per 21 anni laddove a suo dire si sarebbe potuto concludere nel 1990, allorchè la causa era stata totalmente istruita. Chiedeva la condanna del Ministro della Giustizia al pagamento in suo favore della indennità di cui alla L. n. 89 del 2001, da determinarsi nella misura di Euro 25000,00 ovvero in quella maggiore o minore ritenuta equa, oltre alle spese del giudizio. La Corte di Catania accoglieva il ricorso riconoscendo il superamento del termine di ragionevole durata del processo e liquidava l’indennità richiesta in Euro 16750,00, ovvero in ragione di Euro 1000,00 per ciascuno degli anni considerati in eccesso. Condannava il Ministero convenuto al pagamento delle spese di giudizio che liquidava in Euro 630,00, di cui Euro 30,00 per spese, Euro 200,00 per diritti ed Euro 400,00 per onorari, il tutto da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Ricorre alla Corte di Cassazione il D.D. con atto articolato su di un motivo. Resiste con controricorso il Ministro della Giustizia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico mezzo il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., degli artt. 24 e 111 Cost., della L. n. 794 del 1942, art. 24 e del D.M. 22 giugno 1982, art. 4, nonchè il vizio di motivazione con riferimento ai criteri adottati per liquidare i diritti e gli onorari del giudizio di merito.

Sostiene che la liquidazione operata dalla Corte di Catania è inferiore a quella risultante dall’ applicazione delle tariffe forensi secondo le quali, come da allegato conteggio di tutte le voci a suo dire dovute, la somma complessiva a titolo di spese, competenze, onorari, calcolati questi nella media tra il minimo e massimo, nonchè il rimborso spese forfettario, ascende ad Euro 3155,00. Formula il quesito di diritto previsto dalla legge relativamente al punto riguardante il potere del giudice di determinare le competenze senza indicare specificamente le voci che ritiene di eliminare, ed allega comunque la mancanza di motivazione sul punto.

1.a. Il ricorso è fondato. Questa Corte, con orientamento ormai stabile dal quale il collegio non ha motivo per discostarsi, ha stabilito che, ai fini della liquidazione delle spese processuali, il procedimento camerale per l’equa riparazione del pregiudizio derivante dalla riduzione del termine di ragionevole durata del processo va considerato quale procedimento avente natura contenziosa.

La conseguenza è chetai fini della liquidazione degli onorari dei diritti spettanti all’avvocato per l’attività prestata, trovano applicazione le tabelle a, paragrafo quattro, e b paragrafo uno, allegate al D.M. n. 127 del 2004, nonchè il principio di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 24, relativo alla inderogabilità degli onorari minimi e dei diritti ivi stabiliti ( Cass. N. 21371 del 2009, nonchè tra le altre n. 25352 del 2008). Consegue che il giudice, anche in assenza di nota prodotta dalla parte vittoriosa, deve indicare il sistema di liquidazione adottato, con la tariffa applicata, non potendo limitarsi ad una determinazione globale ovvero forfettaria di tali compensi senza indicare le voci non considerate o comunque di fatto ridotte (Cass. n. 21371 del 2009, innanzi citata). Non ha pregio l’obiezione avanzata dall’Amministrazione resistente secondo la quale i provvedimenti in questione, in quanto di natura camerale, legittimerebbero il giudice ad una riduzione dei compensi previsti dalla tariffa, e pertanto il ricorso deve essere accolto.

2. Poichè peraltro non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi del comma secondo dell’art. 384 cod. proc. civ., con la liquidazione, così come da nota spese allegata, non contestata,e di cui il collegio constata la correttezza, di cui si è detto in narrativa.

L’Amministrazione resistente deve anche essere condannata al pagamento delle spese di questa fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e decidendo ai sensi dell’art. 384 c.p.c., condanna l’Amministrazione resistente al pagamento della somma di Euro 3156,00 nonchè che alle spese della fase di legittimità liquidate in Euro 500,00 oltre ad Euro 100,00 per spese, il tutto da distrarre in favore dell’avvocato Antonio Santagati, antistatario.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2011

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