Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18190 del 05/07/2019

Cassazione civile sez. lav., 05/07/2019, (ud. 09/04/2019, dep. 05/07/2019), n.18190

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23440-2014 proposto da:

A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA

PEPOLI 4, presso lo studio dell’Avvocato MARIA GRAZIA FACENNA,

unitamente all’Avvocato SANDRO MAMMARELLA che la rappresenta e la

difende giusta delega in atti.

– ricorrente –

contro

S.A.S.I. S.P.A. – SOCIETA’ ABBRUZZESE PER IL SERVIZIO IDRICO

INTEGRATO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AVEZZANA N. 2/B, presso lo

studio dell’Avvocato RAFFAELLA ANTRILLI, unitamente all’Avvocato

GIANFRANCO DI TORIO che la rappresenta e la difende in virtù di

delega in atti;

– controricorrente –

e contro

OBIETTIVO LAVORO – AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A., in persona del

legale rapp.te pt.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 323/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 06/05/2014 R.G.N. 667/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/04/2019 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO ALESSANDRO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ALESSIA GUERRA per delega Avvocato SANDRO

MAMMARELLA;

udito l’Avvocato GIANFRANCO DI IORIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Lanciano, con la sentenza non definitiva n. 162 dell’8.4.2013, ha respinto le domande proposte da A.M. nei confronti della SASI spa e dell’Agenzia Obiettivo Lavoro spa dirette ad ottenere: a) la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 10.11.2005, previo accertamento della natura subordinata del rapporto lavorativo intercorso tra le parti, e ciò per effetto della nullità dei sei contratti di collaborazione a progetto e co.co.co. stipulati con la SASI spa e protrattosi, con brevi interruzioni, dal novembre 2005 al giugno 2008; 2) la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dall’1.7.2008 alle dipendenze della utilizzatrice SASI spa per effetto delle irregolarità-nullità e/o inefficacia del contratto di somministrazione di lavoro stipulato con l’Agenzia Obiettivo Lavoro spa; 3) l’accertamento del rapporto di lavoro in essere con conseguente reintegra nella sede e nelle mansioni superiori di 5 livello del CCNL Federgasacqua effettivamente svolte; 4) la condanna della SASI spa alla corresponsione della somma di Euro 31.929,17 a titolo di differenze retributive, ferie non godute e TFR nonchè al risarcimento del danno patito.

2. La Corte di appello di L’Aquila, con la sentenza n. 323 del 2014, ha confermato la suddetta pronuncia rilevando, per quello che interessa in questa sede, che la natura della SASI spa di società di capitale “in house providing” ad intero capitale pubblico ed affidataria di servizi pubblici, individuabile ai sensi della normativa Europea, nazionale e regionale applicabile al caso de quo, fosse ostativa all’accoglimento delle istanze avanzate dalla ricorrente sulla conversione, automatica o dichiarata, del rapporto di lavoro intercorso in uno di natura subordinata a tempo indeterminato.

3. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione Maria Luisa A. affidato a due motivi.

4. Ha resistito con controricorso, illustrato con memoria, la SASI spa mentre Obiettivo Lavoro – Agenzia per il Lavoro spa non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo si censura la violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla L.R. Abruzzo n. 23 del 2004, art. 7, comma 4, lett. F sotto il profilo della mancanza di operatività ed applicazione nella fattispecie di cui è causa, delle disposizioni della richiamata Legge Regionale nella parte in cui è stata ritenuta obbligatoria la procedura di evidenza pubblica per la costituzione dei rapporti di lavoro dipendente con le Società a capitale interamente pubblico, sottoposte alla direzione e coordinamento dell’Ente che la costituisce, tenuto conto di quanto disposto dal D.L. n. 112 del 2008conv. in L. n. 133 del 2008 con modifiche. Si deduce, in sostanza, l’inapplicabilità della citata legge regionale alla SASI spa perchè mancava un coordinamento legislativo nazionale con altre regioni italiane in ordine ad un trattamento giuridico paritario tra tutti i dipendenti di tali società e perchè lo statuto della citata società in nessuna norma o disposizione stabiliva il recepimento di detta normativa e che la legge nazionale n. 133 del 2008 doveva applicarsi solo successivamente al rapporto di lavoro che aveva interessato la ricorrente, ricompreso tra il 10.11.2005 e l’1.7.2008, con la conseguenza che per la SASI spa non avrebbe potuto dirsi imposto alcun obbligo di reclutamento del personale dipendente a mezzo concorso pubblico.

3. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 1 e art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 113 – afferente alla natura giuridica della SASI spa, in correlazione alla conseguente applicazione, alla fattispecie di cui è causa, della disposizione di cui alla L.R. Abruzzo n. 23 del 2004, art. 7, comma 4, lett. F in luogo della L. n. 133 del 2008 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Viene contestata la ricognizione dei giudici di merito i quali hanno qualificato la SASI spa quale “organismo di diritto pubblico” e, quindi, l’applicazione in via automatica della normativa regionale di cui alla L.R. Abruzzo n. 23 del 2004.

4. Il ricorso non è fondato, dovendosi dare continuità all’indirizzo di questa Sezione (Cass. n. 7050 del 2019) che questo Collegio condivide e le cui argomentazioni vanno pienamente richiamate.

5. In ordine alla infondatezza del primo motivo, deve evidenziarsi che, se per un verso ed in generale può dirsi che solo con l’entrata in vigore del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (pubblicato in G.U. lo stesso giorno ed entrato in vigore il medesimo giorno della sua pubblicazione, art. 85), convertito con modificazioni nella L. n. 133 del 2008, è stato stabilito che “A decorrere dal sessantesimo giorno successivo data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 35, comma 3″ e dunque l’obbligo di adottare il regime del pubblico concorso per il reclutamento dei dipendenti, trovando dunque in precedenza applicazione i principi più volte affermati da questa Corte, anche a Sezioni Unite, sia della sottoposizione delle società cd. in house providing” alla giurisdizione del giudice ordinario che alla disciplina privatistica in tema di rapporti di lavoro (cfr. Cass. Sez. Un. 7759/2017; Cass. Sez. Un. 24591/16; Cass. n. 7222/18), è conseguentemente innegabile che il reclutamento del personale di tali società (“in house”), a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 112 del 2008, conv. con modificazioni nella L. 6 agosto 2008, n. 133, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla L. n. 102 del 2009 di conversione del D.L. n. 78 del 2009, avviene secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35 che impongono l’esperimento di procedure concorsuali o selettive, sicchè la violazione di tali disposizioni, aventi carattere imperativo, impedisce la conversione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato (Cass. n. 21378/2018; Cass. n. 7759/2017).

6. Nella specie, tuttavia, la L.R. dell’Abruzzo n. 23 del 2004, riguardante i servizi pubblici locali a rilevanza economica, materia non riservata allo Stato, nè sottoposta a legislazione concorrente con quella statale ex art. 117 Cost. (cfr., con specifico riferimento al caso di specie Corte Cost. n. 29 del 2006, che ha escluso qualsiasi profilo di incostituzionalità della norma regionale in esame con l’art. 117 Cost.; cfr. anche Corte Cost. n. 153/2011), ha stabilito chiaramente (art. 7, lett. c), e per quanto detto legittimamente, con riferimento al conferimento della titolarità del servizio a società a capitale interamente pubblico (e alla condizione che l’ente o gli entì titolari del capitale sociale esercitino sulle società un generale potere di direzione, di coordinamento e di controllo analogo a quello esercitato sui servizi gestiti da proprie strutture interne, con particolare riferimento all’effettuazione di specifici controlli sui principali atti di gestione dell’affidatario, nonchè all’ulteriore condizione che la società affidataria realizzi la parte più importante della propria attività in favore dell’ente o degli enti titolari del capitale sociale che la controllano, sostanzialmente evidenziando i parametri in base ai quali può ritenersi il permanere di una funzione pubblicistica (cfr. Cass. Sez. Un. 22409/2018), l’obbligatorietà comunque per le società così costituite del rispetto delle procedure di evidenza pubblica imposte agli enti locali per l’assunzione di personale dipendente, senza alcuna condizione connessa all’adozione di apposite delibere da parte della società affidataria del servizio pubblico locale (art. 7, comma 4, lett. f).

7. Va, infine, specificato che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha promosso giudizio di legittimità costituzionale della presente lettera della norma citata e la Corte Costituzionale, con la menzionata sentenza n. 29/2006, ha dichiarato infondata la questione di costituzionalità.

8. Anche il secondo motivo non è meritevole di accoglimento essendo le argomentazioni ivi contenute superate dalle considerazioni sopra svolte, avendo peraltro la sentenza impugnata rispettato i principi esposti.

9. Al riguardo deve ulteriormente evidenziarsi che la sentenza della Corte Costituzionale n. 29/2006 ha escluso l’illegittimità costituzionale della L.R. Abruzzo n. 23 del 2004, citato art. 7, comma 4, lett. f) ritenendo corretto, specie per le società (cd. “in house”) a capitale interamente pubblico, l’obbligo del rispetto delle procedure di evidenza pubblica imposte anche agli enti locali per l’assunzione di personale.

10. In essa si legge chiaramente che la disposizione in esame non è volto.. a porre limitazioni alla capacità di agire delle persone giuridiche private, bensì a dare applicazione al principio di cui all’art. 97 Cost. rispetto ad una società che, per essere a capitale interamente pubblico, ancorchè formalmente privata, può essere assimilata, in relazione al regime giuridico, ad enti pubblici. D’altronde la Corte, sulla base della distinzione tra privatizzazione formale e privatizzazione sostanziale, e dunque con riferimento al suindicato principio, ha riconosciuto la legittimità della sottoposizione al controllo della Corte di Conti degli enti pubblici trasformati in società per azioni a capitale totalmente pubblico (in tal senso cfr. la successiva giurisprudenza di legittimità Cass. n. 22409/18).

11. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.

12. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

13. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie della misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2019

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