Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18190 del 01/09/2020

Cassazione civile sez. II, 01/09/2020, (ud. 25/06/2020, dep. 01/09/2020), n.18190

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22037-2019 proposto da:

O.J., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARANTO n.

90, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO NATALE VINCI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE MARIANI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

e contro

PREFETTO PROVINCIA REGGIO CALABRIA, e QUESTURA REGGIO CALABRIA;

– intimati –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di REGGIO CALABRIA,

depositata il 30/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/06/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente, cittadino (OMISSIS), veniva attinto da provvedimento di espulsione.

Con il provvedimento impugnato il Giudice di Pace di Reggio Calabria dichiarava il non luogo a procedere in merito al ricorso proposto avverso la predetta misura espulsiva, a fronte della mancata comparizione del ricorrente in udienza.

Propone ricorso per la cassazione di detto provvedimento O.J. affidandosi ad un unico motivo.

Il Ministero dell’Interno ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza, mentre le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 13 e 13-bis e dell’art. 127 c.p.p. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 perchè il Giudice di Pace avrebbe erroneamente dichiarato il non luogo a procedere circa il ricorso proposto avverso il provvedimento di espulsione, non considerando che la mancata presenza del ricorrente all’udienza non implica a suo carico alcuna sanzione processuale.

La censura è fondata.

Occorre ribadire che “Nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione di straniero, proposta nelle forme di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 la mancata comparizione dell’opponente non comporta alcun provvedimento di tipo sanzionatorio sul piano processuale, dovendo, pertanto, in tal caso, il giudice adito, verificata la ritualità degli atti finalizzati a consentire la comparizione stessa, pronunciarsi comunque sul merito della impugnativa proposta” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 27392 del 21/12/2006, Rv.598536; negli stessi termini, relativamente ai giudizi aventi ad oggetto il ricorso avverso il diniego di protezione internazionale, Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 18043 del 03/08/2010, Rv.614365; Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 24168 del 29/11/2010, Rv.614803; Cass. Sez. 6-1 Ordinanza n. 23915 del 15/11/2011, Rv.620589; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 6061 del 28/02/2019, Rv.653100).

I giudizi di impugnazione dei provvedimenti di espulsione adottati dal Prefetto ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998 sono regolati, giusta la disposizione contenuta dall’art. 13 comma 8, dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18. Nè il D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 13 e 13-bis nè il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18 prevedono alcuna conseguenza processuale derivante dalla mancata comparizione in udienza del ricorrente. Nè simile conseguenza è ricavabile dalla disciplina di cui agli artt. 737 c.p.c. e ss., che era richiamata dall’originaria formulazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 e deve comunque ritenersi applicabile ai procedimenti in materia di espulsione (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 27080 del 07/12/2005, Rv. 586370; ma cfr. anche, per l’affermazione del medesimo principio, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9930 del 11/05/2005, Rv. 581317-01, in materia di reclamo L. Fall., ex art. 26; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3388 del 20/02/2004, Rv. 570336 in materia di equa riparazione; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1875 del 21/02/1995, Rv. 490566, in materia di liquidazione degli onorari di avvocato L. n. 794 del 1942, ex art. 29). Sussiste infatti, nei procedimenti regolati dal rito di cui agli artt. 737 c.p.c. e ss., inclusa la fase di reclamo ex art. 739 c.p.c., il dovere del giudice di provvedere comunque sul merito della richiesta, anche in caso di mancata comparizione delle parti all’udienza di comparizione, una volta verificata ovviamente la ritualità degli atti finalizzati ad assicurare la garanzia del contraddittorio. A tale conclusione questa Corte è pervenuta, nei diversi precedenti appena richiamati, sulla base del duplice rilievo che i procedimenti camerali sono caratterizzati da particolare celerità e semplicità di forme e che, una volta instaurati (di regola, per impulso di parte), essi sono in linea di massima dominati, quanto al loro svolgimento, dall’impulso officioso; deve quindi escludersi che il giudice del reclamo possa attribuire, sic et simpliciter ed in assenza di esplicita disposizione normativa in tal senso, alla mancata comparizione della parte reclamante la valenza di rinuncia tacita all’impugnativa.

L’esclusione della conseguenza sanzionatoria sul piano processuale per la mancata comparizione della parte in udienza per tutti i procedimenti regolati dal rito camerale importa, a maggior ragione, l’impossibilità di configurare tale effetto negativo nel giudizio di opposizione al provvedimento di espulsione dal territorio nazionale, che incide sul diritto di libertà della persona.

In conclusione, va riaffermato il seguente principio di diritto: “Una volta proposto il ricorso in opposizione al provvedimento di espulsione, l’eventuale assenza della parte opponente all’udienza fissata per la sua comparizione non implica alcuna rinuncia alla domanda: il giudice, pertanto, una volta verificata la ritualità degli atti finalizzati a consentire la comparizione deve comunque pronunciarsi sul merito dell’impugnativa proposta”.

Il provvedimento impugnato non si è attenuto a tale principio, giacchè il Giudice di Pace ha dichiarato il non luogo a procedere, senza pronunciarsi sul merito del ricorso. Esso va quindi cassato senza rinvio, con conseguente annullamento del provvedimento di espulsione oggetto di impugnazione, poichè la mancata decisione sulla convalida nei termini perentori indicati dal D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 13 e 14 implica necessariamente l’inefficacia della misura espulsiva.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, tanto per la fase di merito che per il presente giudizio di legittimità.

PQM

la Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la decisione impugnata e annulla il provvedimento di espulsione impugnato.

Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di merito, che liquida in Euro 1.700 per compensi ed Euro 200 per esborsi, e del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100 per compensi ed Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 25 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2020

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