Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1819 del 28/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1819 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: MANCINO ROSSANA

ORDINANZA
sul ricorso 6885-2011 proposto da:
PIAZZA GIOVANNI (PZZGNN54R18G273E) elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio
dell’avvocato MENICACCI STEFANO, che lo rappresenta e difende
giusta procura a margine dle ricorso;
– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA
17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati PULLI CLEMENTINA,
MAURO RICCI, PATTERI ANTONELLA giusta procura speciale in
calce al controricorso;

Data pubblicazione: 28/01/2014

- controricorrente nonché contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA FINANZE – MINISTERO
ECONOMIA FINANZE 80415740580, RAGIONERIA

– intimati avverso la sentenza n. 6562/2010 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 15/07/2010, depositata il 20/09/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;
udito l’Avvocato Ricci Mauro difensore del controricorrente che si
riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che
nulla osserva.

Ric. 2011 n. 06885 sez. ML – ud. 21-11-2013
-2-

PROVINCIALE DELLO STATO;

r.g.n. 6885/2011 Piazza Giovanni c/ INPS +1
Oggetto: previdenza; spese di lite

Svolgimento del processo e motivi della decisione
La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 21
novembre 2013 ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente
relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:
2 La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 20 settembre 2010,
ha confermato la sentenza impugnata, con la quale era stata accolta
parzialmente (da epoca successiva alla domanda amministrativa) la
domanda di Piazza Giovanni tendente ad ottenere il
riconoscimento del diritto all’assegno ordinario di invalidità,
compensando le spese di lite in base al raffronto tra le date di
presentazione della domanda amministrativa (26.6.2007) e del
ricorso in giudizio (notificato il 20.12.2007) e quella
dell’acquisizione del diritto al beneficio richiesto (dall’1.6.2008), e
ponendo le spese di consulenza tecnica definitivamente a carico
dell’appellante (il predetto Piazza);
3. ricorre Piazza Giovanni avverso tale sentenza dolendosi, con due
motivi, della violazione degli artt. 91,92 c.p.c. per aver la Corte di
merito ritenuto l’assistito soccombente sulla decorrenza del
beneficio, pur non avendo egli nella domanda introduttiva
specificato alcuna decorrenza, e per non essere obbligatoria la
compensazione delle spese di lite ove la decorrenza del beneficio
risulti diversa da quella indicata nella domanda ed, infine, per aver
immotivatamente posto a carico della parte appellante le spese di
consulenza tecnica;
4. l’INPS ha resistito con controricorso; il Ministero dell’economia e
delle finanze è rimasto intimato;
g. il ricorso è qualificabile come manifestamente infondato in
riferimento al seguente principio di diritto: «ai fini del regolamento
delle spese del processo civile, la “soccombenza” costituisce
un’applicazione del principio di causala, che vuole non esente da
onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico
(per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia
provocato la necessità del processo; pertanto, con riferimento alle

r.g.n. 688512011

i.

2
r.g.n. 6885 / 2011

controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria,
sussiste parziale soccombenza della parte privata, idonea a
giustificare la compensazione delle spese, sia nell’ipotesi in cui il
requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, sia
nell’ipotesi in cui, ancorché esso sia risultato sussistente da epoca
anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il
conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui
l’anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell’art. 149
disp. att cod. proc. civ.) per effetto di aggravamento successivo alla
domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale»
(Cass. nn. 7716/2003, 19343/2004 e 9080/2009; 7307 del 2011);
nella specie il requisito sanitario è sopravvenuto alla domanda
giudiziale, e tanto basta per riaffermare il predetto principio;
6. quanto alla regolamentazione delle spese di consulenza tecnica, la
deduzione con la quale si prospetta, contestualmente, l’asserita
erroneità della sua soluzione e l’immotivato onere a carico della
sola parte appellante, deve qualificarsi come inammissibile perché la
censura dedotta risulta, per come svolta, priva della specifica
indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza
gravata che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della
fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla
giurisprudenza di legittimità, non risultando in tal modo consentito
alla Corte di legittimità di adempiere al proprio compito
istituzionale di verificare il fondamento della denunziata
violazione”.
z Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta
relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza
in Camera di consiglio.
8. Il Collegio condivide il contenuto della relazione, ritenendo
manifestamente infondato il ricorso che va, pertanto, rigettato.
9. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la
soccombenza, in difetto di idonea documentazione per l’esenzione
dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi per
prestazioni previdenziali, in linea con l’orientamento di questa
Corte di legittimità (fra le altre, Cass. n. 5363 del 2012) che ritiene la
dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali,

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al
pagamento delle spese liquidate in euro 100,00 per esborsi ed euro
3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge; nulla
spese nei confronti della parte rimasta intimata.
Così deciso in Roma 11 21 novembre 2013
IL PRESIDENTE

da inserire nelle conclusioni dell’atto introduttivo ex art. 152 disp.
att. cod. proc. civ., sostituito dall’art. 42, comma 11, del d.l. n. 269
del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003, inefficace se non
sottoscritta dalla parte, posto che a tale dichiarazione la norma
annette un’assunzione di responsabilità non delegabile al difensore,
stabilendo che “l’interessato” si impegna a comunicare, fino a che il
processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di
reddito”.
io. Nulla spese nei confronti della parte rimasta intimata.

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