Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1819 del 27/01/2020
Cassazione civile sez. VI, 27/01/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 27/01/2020), n.1819
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 2398-2019 proposto da:
D.C.E., M.P., D.I.,
D.G., domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato MAURIZIO LA
PEDALINA;
– ricorrenti –
contro
T.A., elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MELLINI
24, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI GIACOBBE, che la
rappresenta e difende;
– controricorrente –
Contro
S.M.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 983/2018 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,
depositata in data 2/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SCRIMA
ANTONIETTA.
Fatto
RILEVATO
che:
con ricorso basato su due motivi e illustrato da memoria, D.G., M.P., D.C.E. e D.I. hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Messina, pubblicata il 2 novembre 2018, con cui, nel giudizio riassunto a seguito dell’accoglimento con rinvio del proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di quella Corte territoriale n. 740/2014, è stato rigettato, con compensazione delle spese di quel grado, l’appello proposto dagli attuali ricorrenti, nei confronti di T.A. e S.M. e avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 563/2010, che aveva accolto la domanda ex art. 2901 c.c. proposta dalla T., in relazione all’atto di vendita della quota di un immobile di proprietà del S., nei confronti dei convenuti S.M. (alienante) e D.G. e M.P., in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sui figli minori D.C.E. e D.I., (acquirenti), aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta dall’attrice, aveva rigettato le domande proposte dal D. e dalla M., in proprio e nella dedotta qualità, ed aveva regolato le spese di lite tra le parti;
T.A. ha resistito con controricorso, pure illustrato da memoria;
S.M. non ha svolto attività difensiva in questa sede; la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO
che:
il Collegio ritiene che non sussistano le condizioni di cui all’art. 375 c.p.c. per la trattazione camerale del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
P.Q.M.
La Corte rimette la causa alla Terza Sezione civile ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., u.c..
Si comunichi.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 12 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2020