Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18189 del 29/07/2013


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Civile Ord. Sez. U Num. 18189 Anno 2013
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA

ORDINANZA

sul ricorso 23861-2012 proposto da:
STARA SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DUILIO 22, presso l’AGENZIA OMNIA SERVICE 2P
S.R.L., rappresentato e difeso da s medesimo;
2013
323

– ricorrente contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro
pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

Data pubblicazione: 29/07/2013

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente

avverso le ordinanze del TRIBUNALE di CAGLIARI,
rispettivamente

il

05/07/2012
nel
a ObiL
procedimento R.g. n. 4777/12 e il 21/09/201 ‘nel
procedimento r.g. n. 558$/12;
udito l’avvocato Salvatore STARA;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 14/05/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
ROSARIA SAN GIORGIO;
lette

le

conclusioni

scritte

del

Sostituto

Procuratore Generale dott. Maurizio VELARDI, il quale
chiede che la Corte di cassazione, in camera di
consiglio, dichiari il ricorso inammissibile, con le
conseguenze di legge.

depositate

Ritenuto in fatto
1. – Con atto di citazione notificato in data 14 giugno 2012, l’Avv. Salvatore Stara
convenne in giudizio innanzi al Tribunale civile di Cagliari il Ministro della Giustizia per
ottenere pronuncia dichiarativa del suo diritto di provvedere personalmente alla
propria difesa, ai sensi dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo,

nell’ambito di un procedimento penale pendente a suo carico presso il giudice del

In corso di causa, con ricorso ex art. 700 cod.proc.civ., notificato in data 2 luglio
2012, il professionista chiese al Tribunale l’adozione dei provvedimenti cautelari
necessari a consentirgli di compiere gli atti di difesa personale nell’ambito del predetto
giudizio penale.
L’Avvocatura Generale dello Stato di Cagliari eccepì il difetto di giurisdizione del
giudice civile, ritenendo trattarsi di questioni che potevano essere affrontate solo
innanzi al giudice penale.
2. – Con ordinanza depositata il 5 luglio 2012, il giudice monocratico del Tribunale di
Cagliari dichiarò inammissibile la domanda cautelare affermando la carenza di

potestas iudicandi del giudice civile in ordine a provvedimenti del giudice penale in
tema di diniego all’accesso alla difesa personale in giudizio.
3.

– L’Avv. Stara propose avverso detta ordinanza reclamo, che fu dichiarato

inammissibile con ordinanza depositata il 21 settembre 2012, per non avere il giudice
civile legittimazione a pronunciarsi nella materia penale, ed inoltre operando la
tassatività delle impugnazioni

ex

art. 568 cod.proc.pen., con conseguente

impugnabilità delle ordinanze infraprocedimentali solo con la sentenza di merito.
4. – Il ricorrente propose istanza di riesame di detta ordinanza, che fu rigettata con
ordinanza depositata il 1 ottobre 2012.
5. – Con atto dell’8 ottobre 2012, il ricorrente propose una seconda istanza di riesame.
..

In assenza di pronuncia sulla stessa, l’Avv. Stara ha proposto istanza per regolamento
di giurisdizione e/o competenza nei confronti delle predette ordinanze. Resiste con
controricorso il Ministero della Giustizia.

Considerato in diritto
1. – Il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 della
Costituzione, dell’art. 1421 cod.civ. e dei principi generali dell’ordinamento in materia
di azione autonoma di nullità dei provvedimenti del giudice civile e penale, dell’art.
100 cod.proc.civ. e degli artt. 1 cod.proc.pen. e 1 cod.proc.civ., nonché, in riferimento

1

dibattimento del Tribunale di Cagliari: diritto negato da detto giudice penale.

alla ordinanza del 5 luglio 2012, motivazione in parte omessa e in parte insufficiente e
contraddittoria su fatto dedotto e decisivo in giudizio, e, in riferimento alla ordinanza
del 21 settembre 2012, omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, dedotto dal
..

ricorrente; ed ancora violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod.proc.civ.
1.1. – Con riguardo alla prima ordinanza del giudice monocratico, con la quale fu
dichiarata la inammissibilità della domanda del ricorrente ex art. 700 cod.proc.civ.,
questi sostiene che l’azione accertativa/dichiarativa di nullità o inesistenza di un
ad oggetto una pronuncia del giudice penale, per essere detta azione, ratione
materiae, di competenza esclusiva del giudice civile. E dunque, anche l’azione
accertativa/dichiarativa di un diritto, che riguardi la materia civile o quella penale, e,
in particolare, del diritto all’autodifesa in sede penale, andrebbe proposta innanzi al
Tribunale civile. Tanto più nella specie, avendo il giudice penale denegato l’autodifesa
del ricorrente in quella sede, e non potendosi ritenere che il cittadino possa essere
lasciato privo di tutela di fronte ad un provvedimento non immediatamente
impugnabile. Nel merito, si sostiene che la Corte EDU ha qualificato il diritto
all’autodifesa quale diritto personalissimo attinente alla dignità della persona.
1.2. – Quanto alla ordinanza del 21 settembre 2012, sarebbe errata l’affermazione, in
essa contenuta, del difetto di interesse del ricorrente ad ottenere una pronuncia che
riconosca il diritto all’autodifesa, nonché quella relativa alla inammissibilità della
domanda di declaratoria di nullità del relativo provvedimento di diniego, costituendo
principio fondamentale del nostro ordinamento quello della autonoma proponibilità di
azione di nullità per qualsiasi provvedimento giurisdizionale, a prescindere dai
rispettivi mezzi di impugnazione, massimamente in presenza di provvedimenti non più
impugnabili o non immediatamente impugnabili f ma immediatamente lesivi. Sarebbe,
dunque, errato limitare il diritto del ricorrente di ottenere il riconoscimento del diritto
alla difesa personale restringendolo alla sola fase della impugnazione della successiva
.

sentenza.
1.3. – Quanto, infine, alla ordinanza depositata il 1 ottobre 2012, con la quale è stata
dichiarata inammissibile per mancanza della relativa previsione di legge la richiesta di
riesame del provvedimento con il quale è stato deciso il reclamo avverso l’ordinanza
emessa a definizione del procedimento cautelare, secondo il ricorrente essa sarebbe
nulla per mancanza di pronuncia sulle difese dallo stesso formulate, e comunque
erratoti per essere il giudice civile, per espressa previsione dell’ordinamento, l’unico
giudice avente giurisdizione-competenza per ogni azione autonoma di nullità. A
2

provvedimento giurisdizionale si propone solo innanzi al giudice civile, anche se abbia

conferma di ciò il ricorrente rappresenta che presso la Corte d’appello di Cagliari
pende altra causa da lui stesso intentata avente ad oggetto la declaratoria di nullitàinesistenza di pronunce emesse in materia penale, in relazione alla quale, quindi, il
..
..

giudizio di primo grado è già stato definito con pronuncia di merito.
2. – Il ricorso è inammissibile.
2.1. – Lo è – a prescindere dalla considerazione, in via generale, relativa alla
inammissibilità della pretesa di ottenere l’annullamento di un provvedimento penale
giurisdizione, poiché non si configura come questione di giurisdizione, relativa, cioè,
alla delimitazione della giurisdizione ordinaria nei confronti di quella amministrativa o
altra speciale, quella se una determinata controversia debba essere conosciuta dal
giudice civile o da quello penale: questione, codesta, che pone, invece, un problema di
ripartizione delle competenze tra diversi giudici ugualmente esercitanti la giurisdizione
ordinaria (v., tra le altre, Cass., S.U., sent. n. 26949 del 2006, ord. n. 10959 del
2005).
2.2. – Ma nemmeno risulta ammissibile il ricorso se qualificato come regolamento di
competenza. Ed infatti, come chiarito da queste Sezioni Unite, in materia di
procedimenti cautelari è inammissibile la proposizione del regolamento di competenza,
anche nell’ipotesi di duplice declaratoria d’incompetenza formulata in sede di giudizio
di reclamo, sia in ragione della natura giuridica dei provvedimenti declinatori della
competenza – che, in sede cautelare, non possono assurgere al genus della sentenza e
sono, pertanto, inidonei ad instaurare la procedura di regolamento in quanto
caratterizzati dalla provvisorietà e dalla riproponibilità illimitata – sia perché
l’eventuale decisione, pronunciata in esito al procedimento disciplinato dall’art. 47 cod.
proc. civ., sarebbe priva del requisito della definitività, in ragione del peculiare regime
giuridico del procedimento cautelare nel quale andrebbe ad inserirsi (Cass., S.U., ord.
n. 16091 del 2009, seguita da Cass., sez. VI-II, ord. n. 2317 del 2011).

3. – Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. In applicazione del

criterio della soccombenza, le spese del presente giudizio, che vengono liquidate come
da dispositivo, devono essere poste a carico del ricorrente.
P.Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 3000,00, oltre alle spese
prenotate a debito.

3

con gli strumenti processualcivilistici – ove esso sia riguardato come regolamento di

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il 14 maggio

2013.

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