Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18189 del 24/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 24/07/2017, (ud. 06/04/2017, dep.24/07/2017),  n. 18189

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9854-2015 proposto da:

COOPERATIVA DI LAVORO TEAM SERVICE NORD A R.L. IN LIQUIDAZIONE, C.F

(OMISSIS), in persona del Liquidatore SIMONE PETRINI, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA UGO BARTOLOMEI 23, presso lo studio

dell’avvocato ENRICO IVELLA, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato FRANCESCO SAVERIO IVELLA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

R.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CICERONE 44, presso lo studio dell’avvocato AMEDEO POMPONIO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DANILO GHIA, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 821/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 09/10/2014 R.G.N. 332/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso;

udito l’Avvocato IVELLA FRANCESCO SAVERIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Per quel che rileva ancora in questa sede (essendo state alcune domande rinunciate in primo grado ed una domanda di pagamento della somma di Euro 8.361,67 accolta in primo grado rimasta senza impugnazione in appello) la Corte di appello di Torino, in riforma sul punto della sentenza di primo grado, riteneva l’illegittimità del licenziamento intimato al R. per superamento del periodo di comporto intimato dalla Cooperativa di lavoro Team Service nord. La Corte territoriale osservava che era fondata la doglianza del lavoratore secondo la quale dovevano detrarsi i periodi di assenza per algie degli arti inferiori perchè determinate dalla violazione da parte del datore di lavoro delle prescrizioni del medico del lavoro; il Tribunale era stato fuorviato da un’errata indicazione nel ricorso secondo cui il superamento del comporto sarebbe intercorso prima delle dette prescrizioni mentre dalla documentazione prodotta emergeva che il superamento era certamente successiva. L’adibizione del lavoratore era contraria effettivamente alle dette prescrizioni per cui, al momento del recesso, il periodo di comporto non risultava superato. Veniva quindi condannata la società al risarcimento del danno (essendosi nel frattempo il R. pensionato) indicato in sentenza.

2. Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la lavoratrice con 4 motivi; resiste controparte. Il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata della presente sentenza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si allega la violazione dell’art. 434 c.p.c., l’appello non indicava le parti impugnate del provvedimento.

2. Con il secondo motivo si allega la violazione dell’art. 434 c.p.c.: non erano chiare le ragioni di fatto e di diritto a fondamento dell’appello.

3. I due primi motivi vanno esaminati congiuntamente essendo correlati ed appaiono infondati. Prescindendo da profili di inammissibilità dei motivi in quanto l’atto di appello non è stato adeguatamente ricostruito (certamente trattandosi di violazione procedurale la Corte può accedere agli atti ma sempre sulla base di un’allegazione puntuale e specifica nel caso in esame inesistente), si deve comunque osservare che i motivi condividono un’interpretazione dell’art. 434 c.p.c. estremamente rigida ormai superata dalla giurisprudenza di questa Corte, cui si intende dare continuità secondo la quale “il principio della necessaria specificità dei motivi di appello – previsto dall’art. 342 c.p.c., comma 1, e, nel rito del lavoro, dall’art. 434 c.p.c., comma 1, nella formulazione anteriore alla novella operata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134 – prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l’impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano anche indicate, oltre ai punti e ai capi formulati e seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell’impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure. E pertanto inammissibile l’atto di appello che, senza neppure menzionare per sintesi il contenuto della prima decisione, risulti totalmente avulso dalla censura di quanto affermato dal primo giudice e si limiti ad illustrare la tesi giuridica già esposta in primo grado” (Cass. n. 6978/2013). Nel caso in esame la parte appellante, risulta dalla sentenza impugnata, ha chiaramente dedotto che – detratto il periodo di malattia ascrivibile al datore di lavoro – il periodo di comporto non risultava superato e che a tal4 conclusioni il Tribunale era pervenuto sulla base di un mero lapsus facilmente rilevabile sulla base della stessa lettera di recesso comunque richiamata dalla difesa del lavoratore. Pertanto circostanze di fatto e ragioni di diritto emergono dalla sentenza impugnata sufficientemente chiarite.

4. Con il terzo motivo si allega la violazione dell’art. 437 c.p.c., comma 2 ex art. 360 c.p.c., n. 3. Il R. nel ricorso aveva dichiarato che il periodo di comporto era scaduto il 28.7.2007; pertanto l’illegittimità del recesso era stata collegata alla sua tardività, mentre in appello si era ritenuto che fosse illegittimo perchè andava detratto il periodo di malattia.

5. Il terzo motivo è infondato posto che la Corte di appello ha solo correttamente interpretato il ricorso correggendo il lapsus che fissava un erroneo momento di superamento del comporto nonostante il lavoratore avesse richiamato la lettera di licenziamento che consentiva un corretto inquadramento dei fatti. Non vi è stata alcun mutamento nè nel petitum nè nella causa petendi posto che la domanda è stata sempre correlata al mancato superamento del periodo di comporto una volta detratti i periodi di malattia ascrivibili al datore di lavoro.

6. Con l’ultimo motivo si allega la violazione dell’art. 416 c.p.c.- e dell’art. 115 c.p.c.. Era stato il R. a fissare il 28.7.2007 la data di compimento del periodo di comporto.

7. Il motivo è infondato per quanto già detto: la Corte di appello ha operato una ricostruzione della domanda alla luce del richiamo alla lettera di licenziamento che avrebbe consentito di inferire che la data indicata nel ricorso era frutto di un mero lapsus calami.

8. Si deve quindi rigettare il ricorso. Le spese di lite del giudizio di legittimità – liquidate come al dispositivo – seguono la soccombenza.

9. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

PQM

 

Rigetta il ricorso. Condanna pare ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 200,00 per esborsi, nonchè in Euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2017

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