Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18189 del 24/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 24/06/2021, (ud. 16/04/2021, dep. 24/06/2021), n.18189

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10146-2020 proposto da:

C.C., quale rappresentante della C.C. E

FRATELLI S.N.C., rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE

LABBATE;

– ricorrente –

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

nonchè:

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente incidentale –

contro

C.C.;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di BARI, depositato il

16/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/04/2021 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

C.C., quale rappresentante della C.C. e Fratelli s.n.c., ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso il decreto della Corte di appello di Bari n. 2718/2019, depositato il 16 settembre 2019.

L’intimato Ministero della Giustizia resiste con controricorso e propone un motivo di ricorso incidentale.

Con ricorso depositato in data 12 marzo 2019 presso la Corte di appello di Bari, C.C., rappresentante della C.C. e Fratelli s.n.c., chiese la condanna del Ministero della Giustizia all’equa riparazione per la irragionevole durata di un giudizio civile svoltosi davanti al Tribunale di Bari, definito a seguito di conciliazione ex art. 185 bis c.p.c., a seguito della quale la causa fu cancellata dal ruolo e dichiarata estinta ex art. 309 c.p.c. per la mancata comparizione delle parti.

Il magistrato designato presso la Corte di appello di Bari, con decreto del 7 maggio 2019, rigettò la domanda, rilevando che rappresentante della C.C. e Fratelli s.n.c. risultava C.M. e non C.C., con conseguente inefficacia del mandato alle liti rilasciato dal primo.

Il collegio della Corte d’Appello, in sede di opposizione ai sensi della L. n. 89 del 2001, ex art. 5 ter, dopo aver accertato il potere rappresentativo tanto di C.M. quanto di C.C., ha comunque rilevato che il processo presupposto si era estinto per inattività delle parti ex art. 307 c.p.c., senza che fosse stata fornita alcuna prova connessa al danno non patrimoniale patito, in maniera da superare la presunzione negativa di legge, ai sensi della L. n. 89 del 2001, ex art. 2, comma 2-sexies, lett. c.

Il primo motivo di ricorso di C.C. censura la violazione e mancata applicazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 101 c.p.c., comma 2, avendo la Corte d’appello rilevato d’ufficio una questione nuova a sorpresa, senza sollecitare le parti a prendere posizione su di essa.

Il secondo motivo del ricorso principale allega la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-sexies, lett. c, quanto alla causa dell’estinzione del giudizio presupposto, dovuta alla mancata comparizione delle parti ed alla cancellazione della causa ex artt. 181 e 309 c.p.c., conseguente alla conciliazione raggiunta ai sensi dell’art. 185 bis c.p.c. dopo circa sette anni di processo.

Il ricorso incidentale denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4, dovendosi il giudizio presupposto intendere definito sin dalla data della conciliazione intervenuta il 15 giugno 2018.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso principale potesse essere dichiarato manifestamente infondato, rimanendo assorbito il ricorso incidentale, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Il ricorrente principale ha presentato memoria.

Va premesso che, essendo stato il ricorso per cassazione notificato all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari anzichè all’Avvocatura Generale dello Stato, il vizio della notifica risulta sanato, con efficacia “ex tunc”, dalla costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, destinatario del ricorso; essendo poichè la sanatoria contestuale alla costituzione del resistente, deve ritenersi tempestiva la notifica del controricorso ancorchè intervenuta oltre il termine di cui all’art. 370 c.p.c., non avendo tale termine iniziato il suo decorso in ragione dell’inefficacia della notifica dell’atto introduttivo.

I due motivi del ricorso principale, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.

Quanto al primo motivo di ricorso, occorre ribadire che, pur nella disciplina conseguente all’introduzione dell’art. 101 c.p.c., comma 2 (a norma del quale il giudice, se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, deve assegnare alle parti, “a pena di nullità”, un termine “per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione”), operata con la L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 13, nel caso in cui il giudice esamini d’ufficio una questione di puro diritto (quale, nella specie, l’operatività della L. n. 89 del 2019, art. 2, comma 2-sexies, lett. c, senza procedere alla sua segnalazione alle parti onde consentire su di essa l’apertura della discussione, non sussiste la nullità della decisione, in quanto da tale omissione non deriva la consumazione di altro vizio processuale diverso dall’eventuale error iuris in iudicando ovvero dall’error in iudicando de iure procedendi, la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazione della sentenza solo se tale errore sia in concreto consumato (Cass. Sez. U, 30/09/2009, n. 20935; Cass. Sez. 2, 04/07/2018, n. 17473; Cass. Sez. 1, 16/02/2016, n. 2984).

Quanto poi al secondo motivo del ricorso principale, nel decreto impugnato la Corte d’Appello ha tratto il proprio convincimento di insussistenza del danno per disinteresse della parte a coltivare il processo dalla dichiarazione di estinzione dello stesso per inattività delle parti dovuta alla mancata comparizione, estinzione intervenuta nel 2018, a fronte di domanda proposta nel 2011. Si tratta di deduzione la cui correttezza, nella disciplina antecedente alle modifiche introdotte dalla L. n. 208 del 2015, era stata effettivamente più volte smentita da questa Corte, essendosi affermato che la dichiarazione di estinzione del giudizio per rinuncia o inattività delle parti non esclude automaticamente la sussistenza del danno non patrimoniale in quanto, diversamente, verrebbe attribuita rilevanza ad una circostanza sopravvenuta, quale l’estinzione, sorta successivamente al superamento del limite di durata ragionevole del processo. Piuttosto, l’esistenza di un danno non patrimoniale per violazione del termine ragionevole di durata del processo – la cui prova si intende di regola insita nello stesso accertamento della violazione – può essere esclusa in presenza di circostanze particolari che facciano positivamente ritenere che tale danno non sia stato subito dal ricorrente, come avviene, ad esempio, nelle ipotesi in cui il giudizio presupposto – conclusosi con l’estinzione per inattività delle parti o per rinuncia – si sia protratto dopo la definizione stragiudiziale della lite, con conseguente carenza di interesse delle parti alla celere definizione di quello (cfr. indicativamente Cass. Sez. 6 – 2, 19/09/2016, n. 18333; Cass. Sez. 6 – 1, 23/06/2011, n. 13742; Cass. Sez. 1, 13/04/2006, n. 8716; Cass. Sez. 1, 11/03/2005, n. 5398).

Si rivela tuttavia decisiva, nel ragionamento adottato nel decreto impugnato, l’incidenza dell’applicabilità della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-sexies, lett. c, nel testo introdotto dalla L. n. 208 del 2015, il quale dispone che si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di: “(…) estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti ai sensi degli artt. 306 e 307 c.p.c.”. La disciplina processuale della mancata comparizione delle parti, di cui agli art. 181 e 309 c.p.c., che conduce alla dichiarazione di estinzione del processo con contestuale cancellazione della causa dal ruolo, rientra, invero fra le ipotesi di estinzione del processo per inattività delle parti ex art. 307 c.p.c..

Al riguardo, peraltro, questa Corte ha messo in evidenza come la L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 777, non contemplasse, per le modifiche introdotte dalla sua lett. d, ovvero appunto per l’art. 2-sexies, alcun regime transitorio, come invece stabilito dalla lett. m), intervenendo sulla L. n. 89 del 2001, art. 6 (cfr. in tal senso Cass., Sez. 6 -2, 26/01/2017, n. 2026).

La norma in esame è dunque entrata in vigore il 1 gennaio 2016 (L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 999).

La L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-sexies, lett. c), ha inciso, in particolare, sulla disciplina del riparto dell’onere della prova, con riferimento al presupposto per la sussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, nel senso di contemplare una presunzione iuris tantum di disinteresse della parte a coltivare il giudizio in caso di estinzione verificatasi ai sensi degli artt. 306 e 307 c.p.c.. E’ stata così posta, in favore dell’Amministrazione, in vista della statuizione giudiziale, una più favorevole presunzione legale relativa rispetto al quadro legislativo previgente, che non può trovare applicazione unicamente nei processi di equa riparazione già iniziati al momento dell’entrata in vigore della nuova regolamentazione.

Contenendo la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-sexies, lett. c), introdotto dalla L. n. 208 del 2015, una presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, esso pone, dunque, una nuova disciplina della formazione e della valutazione della prova nel processo. In assenza di norme che diversamente dispongano, e perciò proprio in forza dell’art. 11 preleggi, La L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-sexies, lett. c), senza che rilevi la natura sostanziale o processuale della disposizione, dando luogo a ius superveniens operante sugli effetti della domanda e implicante un mutamento dei presupposti legali cui è condizionata la disciplina di ogni singolo caso concreto, non può che trovare applicazione avendo riguardo al momento della proposizione della domanda di equa riparazione (e, quindi, anche nella fattispecie in esame, essendo stata la domanda presentata dopo il 1 gennaio 2016; cfr. Cass. Sez. 2, 10/10/2019, n. 25542).

Peraltro, proprio perchè la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-sexies, introdotto dalla L. n. 208 del 2015, contempla un elenco di presunzioni iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, le ipotesi considerate costituiscono prova “completa”, alla quale il giudice di merito può legittimamente ricorrere, anche in via esclusiva, salvo pur sempre il limite della motivazione del proprio convincimento, nonchè quello dell’esame degli eventuali elementi indiziari contrari al fatto ignoto dell’inesistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, che si pretende legislativamente di desumere tramite l’allestita presunzione. L’accertamento dell’esistenza, sufficienza e rilevanza della prova contraria, che consenta il superamento delle presunzioni di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, di cui all’art. 2, comma 2-sexies, implica una tipica indagine di fatto, istituzionalmente attribuita dalla legge al giudice di merito, ma pur sempre sindacabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. Sez. 2, 10/10/2019, n. 25542).

Nel caso in esame, affermata l’applicabilità ratione temporis della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-sexies, lett. c), l’impugnato decreto ha ritenuto che l’opponente, non avendo impedito la dichiarazione di estinzione, avesse con ciò confermato di non aver avuto alcun interesse ad ottenere una pronuncia di merito nel giudizio presupposto.

Il ricorso principale va perciò rigettato, rimanendo assorbito il ricorso incidentale proposto dal Ministero della Giustizia, parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investe questione preliminare di merito (quale, nella specie, la decadenza per la proposizione della domanda di equa riparazione, prevista dalla L. n. 89 del 2001, art. 4) e che ha perciò natura di ricorso condizionato all’accoglimento del ricorso principale. Si regolano secondo soccombenza le spese del giudizio di cassazione nell’ammontare liquidato in dispositivo.

Essendo il procedimento in esame esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al D.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale e condanna la ricorrente principale al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.000,00per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 16 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA