Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18189 del 05/07/2019

Cassazione civile sez. lav., 05/07/2019, (ud. 02/04/2019, dep. 05/07/2019), n.18189

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10573-2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati

CLEMENTINA PULLI, MAURO RICCI, EMANUELA CAPANNOLO;

– ricorrente –

contro

M.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA

29, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO PIRANI, rappresentata e

difesa dagli avvocati GRAZIA PIA GARGANO, CINZIA GORDINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1273/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 15/10/2014 r.g.n. 209/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/04/2019 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, che ha concluso per l’accoglimento del primo

motivo, assorbimento del secondo motivo.

udito l’Avvocato CLEMENTINA PULLI;

udito l’avvocato CINZIA GORDINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.F., extracomunitaria di nazionalità albanese, ricorse al giudice del lavoro del Tribunale di Bologna per ottenere il ripristino dell’assegno sociale, di cui era titolare dal febbraio del 2005, spiegando che tale beneficio le era stato revocato a decorrere dal mese di maggio del 2009 per la contestata carenza del requisito della residenza stabile e continuativa sul territorio italiano.

Rigettato dal giudice adito il ricorso, la Corte d’appello di Bologna (sentenza del 15.10.2014), investita dall’impugnazione di M.F., riformò la gravata decisione e condannò l’Inps ad erogare alla ricorrente l’assegno sociale dal mese di maggio del 2009.

Osservò la Corte territoriale che nella fattispecie era inapplicabile la disposizione di cui alla L. n. 133 del 2008, art. 20, comma 10, che subordinava il diritto degli stranieri residenti in Italia alla corresponsione dell’assegno sociale alla condizione della loro legale e continuativa residenza sul territorio nazionale per un periodo continuativo di almeno dieci anni, in quanto la domanda della ricorrente era stata proposta in epoca antecedente all’entrata in vigore della L. n. 133 del 2008 che aveva previsto l’applicazione della suddetta limitazione. Inoltre, la L. n. 40 del 1998, art. 39 che, ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni di assistenza sociale, anche economiche, aveva equiparato ai cittadini italiani gli stranieri titolari di una carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, non richiedeva in aggiunta il requisito della stabile dimora in Italia.

Per la cassazione della sentenza ricorre l’Inps con due motivi, cui resiste M.F. con controricorso illustrato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo l’Inps denunzia la violazione e falsa applicazione della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, commi 6 e 7, nonchè degli artt. 1, 4, 10, 10 bis del Regolamento CEE del 14.6.1971, versione consolidata in G.U. n. L. 30 aprile 2004, art. 166 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, assumendo che la questione sulla quale questa Corte è chiamata a pronunciarsi è quella di accertare se il soggetto, titolare di pensione sociale (oggi assegno sociale) abbia o meno diritto ad ottenere dall’istituto di previdenza il pagamento dei ratei della suddetta prestazione qualora trasferisca la sua dimora abituale all’estero, considerato che l’assegno sociale è prestazione monetaria di natura assistenziale non esportabile. Spiega, altresì, il ricorrente che la L. n. 335 del 1995 aveva espressamente previsto come requisito costitutivo della prestazione in esame quello della residenza in aggiunta alla cittadinanza e che il Regolamento CEE n. 1408/71 escludeva dal suo campo d’applicazione i regimi di assistenza sociale. Inoltre, in base a tale Regolamento, sostituito da quello n. 883/2004 a decorrere dall’1.5.2010, la regola generale – secondo la quale le prestazioni di sicurezza sociale erano corrisposte qualunque fosse lo Stato nel quale il beneficiario risiedeva – non si applicava alla categoria particolare delle prestazioni collegate all’ambiente sociale dello Stato membro che, se comprese in uno specifico allegato al Regolamento, erano soggette a regole speciali di coordinamento ed erano erogate unicamente nello Stato membro che le prevedeva, per cui non potevano essere esportate. Infatti, l’allegato X del predetto Regolamento, per quel che riguardava l’Italia, includeva tra le “Prestazioni speciali a carattere non contributivo”, alla lettera a), le “Pensioni sociali per persone sprovviste di reddito di legge (L. 30 aprile 1869, n. 153)”. Infine, era incontestato che dal 2005 al 2008 la M. si era allontanata per ogni anno e per più di un mese dalla sua dimora abituale, mentre il requisito anagrafico, di carattere costitutivo, avrebbe dovuto permanere anche dopo la concessione del diritto all’assegno sociale.

2. Col secondo motivo l’Inps deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 433 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione e falsa applicazione della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, commi 6 e 7, e del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 20, comma 10, convertito nella L. 6 agosto 2008, n. 133, dolendosi del fatto che la Corte d’appello ha ripristinato l’assegno sociale revocato alla M. senza che in atti vi fosse la prova della presentazione da parte di quest’ultima della relativa domanda amministrativa a dimostrazione della permanenza delle condizioni per le quali la prestazione era stata originariamente erogata.

3. Osserva la Corte che il primo motivo è infondato.

La questione è stata già oggetto di precedenti decisioni di questa Corte (Cass., 6 maggio 2013, n. 10460 e Sez. Lav. n. 17397/2016) che questo Collegio intende condividere e alle quali si riporta.

Orbene, come evidenziato pure nell’impugnata sentenza, la L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, ha introdotto l’assegno sociale (in luogo della preesistente pensione sociale), riservandone il diritto ai soli ai cittadini italiani residenti in Italia. Successivamente la L. n. 40 del 1998, art. 39, ha disposto al comma 1, che “Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonchè i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti”. Si è quindi effettuata la equiparazione tra cittadini italiani residenti in Italia e gli stranieri titolari di carta o di permesso di soggiorno, ai fini del diritto alle prestazioni assistenziali, senza invero richiedere, in aggiunta, il requisito della stabile dimora in Italia, che invece sembra essere stato ravvisato come necessario dalla giurisprudenza costituzionale.

4. Infatti con la sentenza n. 306/2008 la Corte Cost. aveva affermato che “al legislatore è consentito subordinare, non irragionevolmente, l’erogazione di determinate prestazioni – non inerenti a rimediare a gravi situazioni di urgenza – alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nel territorio dello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata; una volta, però, che il diritto a soggiornare alle condizioni predette non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri, stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti invece ai cittadini”. Ancora la Corte Costituzionale con la sentenza n. 187 del 2010 ha affermato che “E’ costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117 Cost., comma 1, la L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 19, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell’assegno mensile di invalidità di cui alla L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 13”. Si è infatti affermato che “Secondo la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, ove si versi, come nel caso di specie, in tema di provvidenza destinata a far fronte al sostentamento della persona, qualsiasi discrimine tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondato su requisiti diversi dalle condizioni soggettive, finirebbe per risultare in contrasto con il principio di non discriminazione sancito dall’art. 14 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo. Pertanto, la norma de qua, che interviene direttamente e restrittivamente sui presupposti di legittimazione al conseguimento delle provvidenze assistenziali, viola il limite del rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali imposto dall’evocato parametro costituzionale, poichè discrimina irragionevolmente gli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato nel godimento di diritti fondamentali della persona riconosciuti ai cittadini”.

5. Alla luce di questi principi, appare infondato l’assunto dell’Inps, secondo cui il beneficio assistenziale deve essere negato per il periodo di assenza della cittadina extracomunitaria dal territorio italiano.

Non può infatti trovare applicazione caso in esame il D.L. n. 112 del 2008, art. 20, comma 10, convertito in L. n. 133 del 2008, a norma del quale “A decorrere dal 1 gennaio 2009, l’assegno sociale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3,comma 6, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale”, in quanto questo requisito vale solo dal 1 gennaio 2009, mentre, come già rilevato, la prestazione di cui si discute è senz’altro anteriore, essendo stata inizialmente riconosciuta a decorrere dal mese di febbraio del 2005. Nè tale argomentazione, sulla quale è sostanzialmente basata la “ratio decidendi” dell’impugnata sentenza, risulta in qualche modo incisa dagli attuali motivi di censura.

6. Inoltre, la tesi dell’Inps, secondo cui l’allontanamento anche solo temporaneo farebbe venir meno il diritto alla prestazione per il principio della “inesportabilità” delle prestazioni assistenziali, introdurrebbe un limite al diritto non previsto dalla legge e discriminatorio in ragione della oggettiva diversità della posizione dello straniero extracomunitario rispetto al cittadino italiano.

Ne consegue che non essendo in discussione la residenza, ma venendo in rilievo solo un mero allontanamento temporaneo, sussiste il diritto della assistita alla prestazione anche per il periodo in cui si è volontariamente allontanata dal luogo di dimora abituale. Occorre, infatti, ricordare che la residenza è determinata dalla abituale volontaria dimora di una persona in un dato luogo, sicchè concorrono ad instaurare tale relazione giuridicamente rilevante sia il fatto oggettivo della stabile permanenza in quel luogo, sia l’elemento soggettivo della volontà di rimanervi, la quale estrinsecandosi in fatti univoci evidenzianti tale intenzione, è normalmente compenetrata nel primo elemento (Cass., 5 febbraio 1985, numero 791; Cass., 14 marzo 1986, n. 1738, secondo la quale questa stabile permanenza sussiste anche in caso di temporaneo allontanamento sempre che la persona vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali).

7. Tra l’altro, questa Corte (Cass. Sez. lav. 5 luglio 2011, n. 14733) ha già spiegato che “Il cittadino straniero anche se titolare del solo permesso di soggiorno ha il diritto di vedersi attribuire l’indennità di accompagnamento, la pensione d’inabilità e l’assegno d’invalidità, ove ne ricorrano le condizioni previste dalla legge, essendo stata espunta, per effetto delle pronunce della Corte costituzionale n. 306 del 2008, n. 11 del 2009 e n. 187 del 2010, l’ulteriore condizione costituita dalla necessità della carta di soggiorno, in quanto, se è consentito al legislatore nazionale subordinare l’erogazione di prestazioni assistenziali alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata, quando tali requisiti non siano in discussione, sono costituzionalmente illegittime, perchè ingiustificatamente discriminatorie, le norme che impongono nei soli confronti dei cittadini extra Europei particolari limitazioni al godimento di diritti fondamentali della persona, riconosciuti ai cittadini italiani” (v. pure Cass., 14 febbraio 2014, n. 3521).

8. Egualmente infondato è il secondo motivo, atteso che attraverso lo stesso si censura l’impugnata sentenza sulla base di un presupposto inesistente, vale a dire l’asserita legittimità della revoca della prestazione, quando, al contrario, tale legittimità è stata negata dalla Corte d’appello proprio per il fatto che l’Inps aveva erroneamente tolto all’assistita la prestazione che le spettava. Ne consegue che, versandosi in ipotesi di ripristino di tale prestazione senza alcuna soluzione di continuità, non vi era necessità alcuna di un’ulteriore istanza amministrativa da parte della beneficiaria della stessa provvidenza, essendo l’Inps tenuto ad eseguire il comando giudiziale di condanna all’erogazione dell’assegno sociale dal mese di maggio del 2009, epoca della sua revoca illegittima.

9. Pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo.

Ricorrono, altresì, i presupposti per la condanna del ricorrente al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese nella misura di 2200,00, di cui Euro 2000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 2 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2019

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