Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18189 del 01/09/2020

Cassazione civile sez. II, 01/09/2020, (ud. 25/06/2020, dep. 01/09/2020), n.18189

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19452-2019 proposto da:

H.N., rappresentato e difeso dall’avvocato IPPOLITO

PASSALACQUA, e domiciliato presso la cancelleria della Corte di

Cassazione;

– ricorrente –

contro

QUESTURA DI AGRIGENTO, QUESTURA DI TRAPANI e MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimati –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di TRAPANI, depositata il

16/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/06/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente, cittadino (OMISSIS), veniva accolto al suo arrivo in Italia presso l’hotspot di Lampedusa e presentava domanda di protezione internazionale in data 13.4.2019.

In data 14.4.2019 riceveva notificazione del provvedimento di respingimento differito emesso dalla Questura di Agrigento, sottoscriveva un foglio notizie nel quale, tra l’altro, dichiarava di non voler presentare domanda di protezione internazionale e veniva trattenuto presso il c.p.R. di Trapani.

In data 16.4.2019, nel corso dell’udienza di convalida svolta dinanzi il Giudice di Pace di Trapani, il richiedente confermava la sua intenzione di chiedere la protezione internazionale.

Con il provvedimento impugnato il Giudice di Pace convalidava il respingimento ed il trattenimento dell’ H.N..

Quest’ultimo propone ricorso per la cassazione di detto provvedimento affidandosi ad un unico motivo.

Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione delle norme sulla competenza, perchè in presenza di domanda di protezione internazionale la convalida del trattenimento del richiedente avrebbe dovuto essere decisa dalla sezione specializzata del Tribunale, a norma del D.L. n. 13 del 2017, art. 3 convertito in L. n. 46 del 2017.

La censura è fondata.

Ai sensi di quanto previsto dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 3, comma 1, lett. c) convertito in L. 13 aprile 2017, n. 46 sussiste la competenza della sezione specializzata per l’immigrazione del Tribunale, inter alia, anche “… per i procedimenti per la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottati a norma del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, art. 6, comma 5 e del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-ter come introdotto dal presente decreto, nonchè dell’art. 28 del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, nonchè per la convalida dei provvedimenti di cui al D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 14, comma 6”.

I provvedimenti di cui al D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 6, comma 5 sono quelli con cui il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente asilo presso un centro di permanenza temporanea di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14 per il tempo strettamente necessario all’esame della sua domanda; i provvedimenti di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10-ter sono invece quelli con cui lo straniero rintracciato in occasione dell’ingresso irregolare in Italia o giunto sul territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare viene accolto e trattenuto presso i centri di assistenza e raccolta previsti dal D.L. 30 ottobre 1995, n. 451, convertito con modificazioni in L. n. 563 del 29 dicembre 1995, e le strutture di cui al D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 9 per consentirne l’informazione ai fini dell’accesso alla protezione internazionale, nonchè il fotosegnalamento e la raccolta delle impronte digitali al fine della sua identificazione certa e del suo eventuale avvio alla ricollocazione presso altri Stati membri dell’Unione Europea o al rimpatrio volontario assistito; i provvedimenti di cui all’art. 28 del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sono invece quelli con cui il richiedente asilo viene trattenuto ai fini del suo trasferimento presso altro Paese membro dell’Unione Europea nell’ambito della procedura prevista dal cd. accordo di Dublino; ed infine, i provvedimenti di cui al D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 14, comma 6 sono quelli con i quali il richiedente privo di risorse per assicurare il mantenimento suo e della sua famiglia viene avviato al cd. S.P.R.A.R. (Sistema di protezione per i richiedenti asilo e i rifugiati).

In tutti questi casi, il questore dispone il trattenimento, o la proroga del trattenimento, presso un centro di raccolta, di assistenza temporanea o di rimpatrio del richiedente la protezione.

Nel caso di specie il provvedimento impugnato dà atto che il ricorrente “… ha mostrato la volontà di richiedere la protezione internazionale” ed il verbale di udienza dimostra che il predetto aveva documentato e ribadito, in udienza, di aver presentato “… istanza di protezione internazionale inviata a mezzo pec per il tramite della Questura di Agrigento in data 13.4.2019 quindi in data antecedente l’emissione del provvedimento di respingimento”. Il Giudice di Pace avrebbe dovuto valutare la ritualità di detta domanda, tenendo conto del fatto che il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 6, comma 1 prescrive che “La domanda di protezione internazionale è presentata personalmente dal richiedente presso l’ufficio di polizia di frontiera all’atto dell’ingresso nel territorio nazionale o presso l’ufficio della questura competente in base al luogo di dimora del richiedente”. Nel caso di specie, infatti, risulta confermato anche dal tenore del provvedimento qui impugnato che il ricorrente aveva presentato domanda di protezione internazionale prima di ricevere il provvedimento di respingimento e contestuale trattenimento. A nulla rileva, invece, il fatto (erroneamente valorizzato dal giudice di merito) che egli, dopo il 13.4.2019, abbia sottoscritto il foglio notizie, peraltro senza la garanzia della sicura presenza di un interprete abilitato, con il quale avrebbe dichiarato di non voler presentare istanza di protezione, poichè tale dichiarazione non comporta l’automatica decadenza della domanda in precedenza introdotta (principio affermato, sia pure in differente contesto, da Cass. Sez.1, Ordinanza n. 13891 del 22/05/2019 Rv.654173 e Cass. Sez.1, Ordinanza n. 32958 del 13/12/2019, Rv. 656480). Anzi, la dichiarazione di non voler presentare domanda di protezione si spiega agevolmente proprio alla luce del fatto che il ricorrente era convinto di aver già inoltrato la domanda predetta.

Ne deriva che il Giudice di Pace ha errato, da una parte nel non apprezzare la ritualità della domanda introdotta dal ricorrente in data 13.4.2019, e dall’altro lato nel configurare una contraddizione tra detto iniziale comportamento e la successiva dichiarazione di non volersi avvalere della protezione stessa, contenuta nel foglio informativo sottoscritto all’atto della notificazione del provvedimento impugnato, posto che – per le ragioni esposte – alcuna contraddizione poteva configurarsi in detta complessiva condotta. L’erroneità delle premesse giuridiche del ragionamento non può che inficiarne la conseguenza, posto che in presenza di una domanda di protezione internazionale, che non poteva essere ritenuta revocata o comunque superata dalla laconica dichiarazione contenuta nel foglio notizie sottoscritto contestualmente alla notificazione del provvedimento impugnato, la competenza per l’esame della convalida del trattenimento del richiedente asilo spetta alla sezione specializzata istituita presso il Tribunale giusta il D.L. n. 13 del 2017, art. 1 convertito in L. n. 46 del 2017, e non invece al Giudice di Pace.

Dall’accoglimento del ricorso deriva la cassazione senza rinvio del provvedimento impugnato, con annullamento del decreto di respingimento e trattenimento impugnato dal ricorrente.

Le spese, tanto del presente giudizio che di quello di merito, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

la Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata senza rinvio e annulla il provvedimento di respingimento differito e contestuale trattenimento emesso dalla Questura di Agrigento nei confronti di H.N., notificato a quest’ultimo in data 14.4.2019.

Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di merito, che liquida in Euro 1.700 per compensi ed Euro 200 per esborsi, e del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100 per compensi ed Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 25 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2020

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