Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18188 del 29/07/2013
Civile Sent. Sez. U Num. 18188 Anno 2013
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA
Data pubblicazione: 29/07/2013
SENTENZA
sul ricorso 18244-2012 proposto da:
ING. NINO FERRARI IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
IN CONCORDATO PREVENTIVO, in persona del legale
rappresentante pro-tempore; LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
DEI BENI CEDUTI AI CREDITORI DELLA ING. NINO FERRARI
IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L., in persona del
C-■
Liquidatore Giudiziale pro-tempore,
elettivamente
domiciliate in ROMA, VIA G. PAISIELLO 55, presso lo
studio dell’avvocato SCOCA FRANCO GAETANO, che le
rappresenta e difende unitamente agli avvocati
COLAGRANDE ROBERTO, CARAVITA DI TORITTO BENIAMINO,
– ricorrenti contro
ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E
DELL’EMIGRAZIONE DELLA REGIONE SICILIA; AGENZIA
REGIONALE PER L’IMPIEGO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE; SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE DEL
LAVORO DI CATANIA DELL’ASSESSORATO REGIONALE AL
LAVORO;
– intimati
–
avverso la sentenza n. 334/2012 del CONSIGLIO DI
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA di
PALERMO, depositata il 27/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/05/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
ROSARIA SAN GIORGIO;
uditi gli avvocati Roberto COLAGRANDE, Beniamino
CARAVITA DI TORITTO;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott.
per delega a margine del ricorso;
UMBERTO APICE, che ha concluso per l’inammissibilità
o rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. – La I.R.A. Costruzioni Generali s.r.I., oggi Ing. Nino Ferrari Impresa di Costruzioni
Generali s.r.I., richiese nel 2001 al competente Assessorato regionale siciliano il totale
sgravio contributivo in relazione all’assunzione di numerosi lavoratori, ai sensi dell’art.
solo per una parte di essi. I relativi provvedimenti furono impugnati innanzi al T.A.R.
per la Sicilia – Sez. staccata di Catania dalla società Ing. Nino Ferrari.
2. – Nel 2008 i contributi concessi furono revocati per difetto dei requisiti legali a
causa di omissioni fiscali e contributive.
Il provvedimento di autotutela fu impugnato dalla predetta società.t
I
Zi4 :5 ,~t 551,11.
3. – Il T.A.R. per la Sicilia – Sez. staccata di Catania, decidendo sui ricorsi riuniti, li
accolse con sentenza del 31 maggio 2010, che fu impugnata dall’Assessorato
Regionale del Lavoro, della Previdenza Sociale e dell’Emigrazione (oggi Assessorato
regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro), dall’Agenzia Regionale
per l’Impiego e la Formazione Professionale (oggi Agenzia Regionale per l’Impiego,
l’Orientamento, i Servizi e le Attività Formative) e dal Servizio Ispettorato Provinciale
del Lavoro di Catania.
4. – Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con sentenza
depositata il 27 marzo 2012, accolse il gravame avverso la predetta decisione,
ritenendo che le assunzioni di cui si tratta non potessero essere ammesse allo sgravio.
5. – La società Ing. Nino Ferrari Impresa Costruzioni Generali s.r.l. in concordato
preventivo e la Liquidazione giudiziale dei beni ceduti ai creditori della Ing. Nino
Ferrari Impresa Costruzioni Generali s.r.l. ricorrono nei confronti di tale sentenza
deducendo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Nell’imminenza della
data fissata per la udienza pubblica, è stata depositata memoria.
1
4, comma 17, della legge regionale siciliana n. 449 del 1997. Lo sgravio fu concesso
rigfiL
Considerato in diritto
1. –
Nel ricorso, premesso che, in materia di provvedimenti a contenuto
revocatorio incidenti su contributi, finanziamenti e sovvenzioni erogati da pubbliche
amministrazioni, sussiste in ogni caso la giurisdizione del giudice ordinario nella
controversia concerne l’asserito inadempimento degli obblighi attinenti alla fase
esecutiva del rapporto di concessione.
Le ricorrenti si fanno carico dell’orientamento giurisprudenziale secondo il quale,
quando il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando, anche
implicitamente, la propria giurisdizione, la parte che intende contestare tale
riconoscimento è tenuta a proporre appello sul punto, eventualmente in via
incidentale condizionata, trattandosi di parte vittoriosa, restando diversamente
precluso l’esame della relativa questione in sede di legittimità, per essersi formato
il giudicato implicito sulla giurisdizione.
Tuttavia, a tale orientamento viene contrapposto quello, parimenti enunciato dalla
giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, con riguardo a sentenza del
Consiglio di Stato o della Corte dei Conti, il ricorso alle Sezioni Unite della Corte
Suprema di cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione non trova ostacolo
ipotesi di revoca dovuta a fatto imputabile al beneficiario, si osserva che la
nella circostanza che la questione di giurisdizione non sia stata sollevata nelle
precedenti fasi processuali, potendo un impedimento alla deducibilità ed
esaminabilità della questione medesima, in particolare, discendere solo da
giudicato interno formatosi per la mancata impugnazione di una pregressa
pronuncia resa esplicitamente sulla giurisdizione, ovvero sul merito, nel
presupposto implicito della giurisdizione stessa (Casse, sez. un., sent. n. 18758 del
2008).
2
tt
2. – Il ricorso è inammissibile.
Già prima dell’entrata in vigore dell’art. 9 del codice del processo amministrativo
(emanato con D.Lgs. n. 104 del 2010) – a norma del quale il difetto di giurisdizione
è rilevato in primo grado anche di ufficio e, nei giudizi di impugnazione, è rilevato
modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione – queste Sezioni Unite si
sono orientate a ritenere che tale difetto non può essere eccepito, né rilevato,
quando la causa sia stata decisa nel merito in primo grado e nessuna delle parti,
nel proporre gravame, abbia formulato impugnazione sul punto, giacché questo
comporta il passaggio in giudicato della statuizione (ancorché implicita) relativa
alla questione di giurisdizione (giurisprudenza costante a partire da Sez. Un., 9
ottobre 2008, n. 24883: v., successivamente, Sez. Un., 27 ottobre 2008, n.
25770; Sez. Un., 18 novembre 2008, n. 27344; Sez. Un., 20 novembre 2008, n.
27531; Sez. Un., 13 ottobre 2011, n. 21065; e, da ultimo, Sez. Un., 7 gennaio
2013, n. 148).
Ciò in quanto la interpretazione dell’art. 37 cod. proc. civ., secondo cui il difetto di
giurisdizione “è rilevato, anche d’ufficio, in qualunque stato e grado del processo”,
deve tenere conto dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del
se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in
processo (“asse portante della nuova lettura della norma”), della progressiva forte
assimilazione delle questioni di giurisdizione a quelle di competenza e
dell’affievolirsi dell’idea di giurisdizione intesa come espressione della sovranità
statale, essendo essa un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività,
per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito
in tempi ragionevoli.
A tale ormai consolidato orientamento il Collegio intende prestate adesione, non
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L,
sussistendo valide ragioni per discostarsene: donde l’inammissibilità del ricorso.
Non v’è luogo a provvedimenti sulle spese del presente giudizio, non essendo
stata spiegata alcuna attività difensiva da parte degli intimati.
P.Q. M.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il 14
maggio 2013.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.