Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18188 del 24/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 24/07/2017, (ud. 05/04/2017, dep.24/07/2017),  n. 18188

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. SPENA Francesco – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5322-2015 proposto da:

N.E., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DI PORTOGRUARO 3, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO DI

GIANNATALE, rappresentato e difeso dagli avvocati FABRIZIO

BULGARELLI, MICHELE GIGLIOTTI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

GAMBRO DASCO S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DI RIPETTA 22, presso lo studio dell’avvocato GERARDO VESCI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati GERMANO DONDI, ANDREA

RONDO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1111/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 20/08/2014 R.G.N. 849/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/04/2017 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato FABRIZIO BULGARELLI;

udito l’Avvocato ANDREA RONDO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza 20 agosto 2014, la Corte d’appello di Bologna rigettava la domanda di N.E. di impugnazione del licenziamento intimatogli il 25 maggio 2010 dalla datrice Gambro Dasco s.p.a. e l’appello incidentale del primo, condannandolo alla restituzione delle somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, così riformandola, che aveva invece dichiarato l’illegittimità del licenziamento e condannato la società al pagamento, in favore del suo dirigente a titolo di indennità contrattuale, della somma di Euro 200.000,00 oltre accessori, rigettandone quella risarcitoria ulteriore. A motivo della decisione, la Corte territoriale riteneva la giustificatezza del licenziamento del dirigente, per l’effettività della soppressione della sua posizione lavorativa di General Manager, a seguito del riassetto organizzativo realizzato, in funzione di una maggiore leggerezza e fluidità della struttura aziendale e del contenimento dei costi, in dipendenza della situazione di difficoltà finanziaria documentata dalle risultanze dei bilanci prodotti, dai numerosi licenziamenti di dirigenti e quadri, dalla sensibile riduzione degli organici (da 790 dipendenti nel 2008 a 692) dello stabilimento di (OMISSIS), di cui esternalizzata l’intera divisione Blood e dalla cessione nel corso del 2010 dello stabilimento di (OMISSIS).

Con atto notificato il 19 febbraio 2015, N.Ezio ricorre per cassazione tre motivi, cui resiste la società datrice con controricorso; entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione delle norme di diritto (art. 41 Cost., comma 2 e art. 2 Cost.) e del CCNL per dirigenti di aziende industriali (artt. 19 e 22), per erronea assunzione della giustificatezza del licenziamento sulla base di ragioni formali e inspiegabili alla luce dell’apprezzamento sempre goduto in azienda e del processo di ristrutturazione interna personalmente avviato, senza alcun equilibrato bilanciamento dei principi di libertà dell’iniziativa economica e di solidarietà sociale e tutela dei diritti soggettivi, in evidente contrasto con quello di correttezza e buona fede.

2. Con il secondo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., 19 e 22 del CCNL per dirigenti di aziende industriali, per erronea assunzione della giustificatezza del licenziamento, nella pretestuosità delle ragioni di soppressione della propria posizione lavorativa (con ridistribuzione in realtà delle mansioni in favore dell’ing. Zanasi) in assenza di un’effettiva riorganizzazione aziendale, senza neppure prova del nesso causale tra questa e l’interruzione del rapporto di lavoro dirigenziale, unico effettivamente eliminato.

3. Con il terzo, il ricorrente deduce omesso esame di fatti decisivi e controversi, quali l’insussistenza di un’effettiva riorganizzazione aziendale e la soppressione delle mansioni proprie, in realtà semplicemente trasferite, con mera modificazione nominale (da General Manager a Site Manager di (OMISSIS)), all’ing. Z..

4. I tre motivi possono essere congiuntamente esaminati, per la loro stretta connessione, in ragione della convergenza delle censure, sotto i concorrenti profili di violazione di norme di diritto (violazione e falsa applicazione di norme di diritto e del CCNL per dirigenti di aziende industriali per erronea assunzione della giustificatezza del licenziamento del dirigente: primo motivo; violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., artt. 19 e 22 del CCNL per dirigenti di aziende industriali per pretestuosità delle ragioni di soppressione della posizione lavorativa in assenza di effettiva riorganizzazione aziendale: secondo) e di vizio motivo (omesso esame dei fatti decisivi e controversi di insussistenza di effettiva riorganizzazione aziendale e soppressione delle mansioni del ricorrente: terzo motivo), nella doglianza di mancata giustificatezza del licenziamento intimato.

5. Essi sono infondati.

5.1. Il primo mezzo è palesemente generico, per l’enunciazione di principi generali neppure disattesi (ma anzi correttamente applicati) dalla Corte territoriale, in difetto di confutazione, tanto meno specifica, delle argomentate ragioni a fondamento della ratio decidendi della sentenza impugnata, in contrasto con il principio di specificità dei motivi prescritto, a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 che esige l’illustrazione del motivo, con esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (Cass.22 settembre 2014, n. 19959; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 3 luglio 2008, n. 18202).

5.2. Non sussiste poi la violazione delle norme di legge e contrattuali collettive denunciata, per difetto dei requisiti propri di deduzione non solo con l’indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito a questa Corte di Cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. 12 gennaio 2016, n. 287; Cass. 26 giugno 2013, n. 16038; Cass. 28 febbraio 2012, n. 3010; Cass. 31 maggio 2006, n. 12984).

La Corte territoriale ha anzi esattamente applicato i principi regolanti la materia del licenziamento del dirigente (illustrati dall’ultimo capoverso di pg. 13 al primo di pg. 14 della sentenza), non soggetto alle norme limitative dei licenziamenti individuali previste dalla L. n. 604 del 1966, n. 604, artt. 1 e 3 per la non coincidenza della nozione di “giustificatezza”, posta dalla contrattazione collettiva al fine della legittimità del suo licenziamento, con quella di giustificato motivo di licenziamento contemplata dall’art. 3 L. cit. (Cass. 20 dicembre 2006, n. 27197; Cass. 15 luglio 2009, n. 16499): con la conseguenza della spettanza dell’indennità supplementare, a norma dell’art. 19 CCNL dei dirigenti di aziende industriali del 27 aprile 1995, al dirigente licenziato solo nei casi in cui il recesso non sia assistito da giustificatezza, che può fondarsi sia su ragioni soggettive ascrivibili al dirigente, sia su ragioni oggettive concernenti esigenze di riorganizzazione aziendale (Cass. 15 luglio 2009, n. 16498).

Ed esse non coincidono necessariamente con l’impossibilità della continuazione del rapporto o con una situazione di grave crisi aziendale, tale da rendere impossibile o particolarmente onerosa detta continuazione, dato che il principio di correttezza e buona fede, che costituisce il parametro su cui misurare la legittimità del licenziamento, deve essere coordinato con la libertà di iniziativa economica, garantita dall’art. 41 Cost. (Cass. 8 marzo 2011, n. 3628; Cass. 20 giugno 2016, n. 12668): senza peraltro alcuna esenzione dal controllo giudiziale in ordine all’effettiva sussistenza delle esigenze di riorganizzazione aziendale a base del licenziamento e tali da coinvolgere la posizione del dirigente licenziato (Cass. 13 maggio 2015, n. 9796).

5.3. Sicchè, il gravame si risolve sostanzialmente in una contestazione della valutazione probatoria e dell’accertamento in fatto del giudice di merito, con sollecitazione ad una rivisitazione del merito, insindacabile in sede di legittimità, laddove congruamente argomentata (Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694): come nel caso di specie, per le critiche e argomentate ragioni in ordine alla non pretestuosità delle ragioni riorganizzative determinate da una documentata condizione di difficoltà finanziaria dell’impresa (per le ragioni esposte dal penultimo capoverso di pg. 14 al sesto alinea di pg. 16 della sentenza) e all’effettiva soppressione della posizione lavorativa dell’ing. N., non meramente trasferita all’ing. Z. (come indicato dal primo capoverso di pg. 16 al decimo alinea di pg. 18 della sentenza), in effettiva attuazione delle ragioni a fondamento del licenziamento intimato (illustrate dall’ultimo capoverso di pg. 12 al primo di pg. 13 e ritenuto all’ultimo capoverso di pg. 16 della sentenza).

5.4. Infine, non si configura neppure il vizio motivo denunciato, per la sua eccedenza dal più rigoroso perimetro devolutivo del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 26 giugno 2015, n. 13189; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439), non trattandosi di omesso esame dell’effettività della riorganizzazione aziendale nè della soppressione delle mansioni del dirigente licenziato, ritualmente svolto dalla Corte territoriale, ma piuttosto della valutazione datane, in virtù delle già richiamate argomentazioni.

6. Dalle superiori argomentazioni discende coerente il rigetto del ricorso, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza.

PQM

 

LA CORTE

rigetta il ricorso e condanna N.E. alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15 % e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ciascun ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2017

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