Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18188 del 05/08/2010

Cassazione civile sez. III, 05/08/2010, (ud. 15/06/2010, dep. 05/08/2010), n.18188

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato TRALICCI

GINA, che la rappresenta e difende con delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

lo studio dell’avvocato INPS – UFF. LEGALE, rappresentato e difeso

dagli avvocati MITTONI ENRICO, RICCIO ALESSANDRO, GAVIOLI GIANNI,

TODARO ANTONIO con delega in calce al ricorso notificato;

– resistente –

avverso la sentenza n. 11018/2005 del TRIBUNALE di ROMA, Quarta

Sezione Civile, emessa e depositata il 16/05/2005; R.G.N. 32238/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/06/2010 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per inammissibile.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex artt. 617 c.p.c., ritualmente notificato, M. I. chiedeva che venisse riformata l’ordinanza di assegnazione del 14.4.2004, emessa nella procedura esecutiva Rge n. 3254/04, nella parte in cui aveva illegittimamente determinato le spese di esecuzione nella misura di Euro 970,00 in luogo di Euro 1.167,50, ovvero in misura inferiore ai minimi di legge.

Esponeva la ricorrente che il G.E., pur in presenza di apposita nota spese depositata in atti, aveva proceduto ad una liquidazione globale delle spese della procedura, senza però specificare nè i motivi nè le singole voci ritenute non dovute, o dovute in maniera inferiore, sulla base dei quali è giunto a liquidare le spese in misura inferiore a quella indicata nella nota spese ed ai minimi tariffar di cui al D.M. n. 585 del 1994, in vigore all’epoca della statuizione.

Il Giudice dell’opposizione, rilevando l’assenza della nota spese agli atti di causa e ritenendo pertanto di non aver obbligo alcuno nel caso specifico di motivazione in ordine alla liquidazione delle spese di lite, rigettava l’opposizione condannando la ricorrente alle spese del giudizio.

Ricorre per Cassazione M.I. con tre motivi. Non ha svolto attività difensiva l’intimato Inps.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i tre motivi di ricorso, deducendo violazione dell’art. 91 c.p.c. e del D.M. n. 127 del 2004, art. 4, si prospettano censure in ordine alla liquidazione delle spese della procedura esecutiva in questione.

Il ricorso è inammissibile.

La ricorrente omette sia una idonea, anche se sommaria, esposizione dei fatti di causa di cui all’art. 366 c.p.c., comma 3, (da cui non è possibile desumere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia), sia risulta privo del requisito di autosufficienza in relazione a dette censure perchè non consente l’esame di quanto prospettato al giudice dell’esecuzione, in sede di nota-spese, rispetto a quanto liquidato. Tra l’altro, nella decisione impugnata si legge testualmente che “non è stata fornita prova delle spese vive sostenute”.

Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato Istituto comporta il non doversi provvedere in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010

 

 

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