Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18187 del 29/07/2013
Civile Sent. Sez. U Num. 18187 Anno 2013
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA
Data pubblicazione: 29/07/2013
SENTENZA
sul ricorso 13618-2012 proposto da:
FERRARELLE
S.P.A.,
in
persona
del
legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA BOCCA DI LEONE 78, presso lo studio
dell’avvocato PINNARO’ MAURIZIO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ZITO ALBERTO, per
delega a margine del ricorso;
– ricorrente contro
COMUNE DI ROCCHETTA E CROCE, in persona del Sindaco
pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
FIORENTINO ANGELA – STUDIO ABV LEGAL & PARTNERS,
rappresentato e difeso dall’avvocato LAURENZA ELISEO,
per delega a margine del controricorso;
PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI
CASERTA, in persona del Prefetto pro-tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2244/2012 del CONSIGLIO DI
STATO, depositata il 18/04/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/05/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
ROSARIA SAN GIORGIO;
uditi gli avvocati Maurizio PINNAR0′, Alberto ZITO,
Eliseo LAURENZA;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott.
UMBERTO APICE, che ha concluso per l’inammissibilità
del ricorso.
E. Q. VISCONTI 11, presso lo Studio dell’avvocato
Ritenuto in fatto
1. – Con sentenza depositata il 18 aprile 2012, il Consiglio di Stato, in accoglimento
del gravame proposto dal Comune di Rocchetta e Croce avverso la decisione del
T.A.R. per la Campania che aveva declinato la propria giurisdizione, in favore del
giudice ordinario, in ordine alla controversia promossa dallo stesso Comune nei
confronti della società Ferrarelle s.p.a. ed avente ad oggetto la mancata
giurisdizione del giudice amministrativo, rimettendo la causa al predetto T.A.R.
2. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre la società Ferrarelle. Resistono con
controricorso il Comune di Rocchetta e Croce e la Prefettura Ufficio Territoriale del
Governo di Caserta. La società Ferrarelle e il citato Comune hanno depositato
memorie.
Considerato in diritto
1. – La ricorrente denuncia la violazione, ad opera della sentenza impugnata, dei limiti
esterni della giurisdizione conseguente alla violazione, erronea e falsa interpretazione
ed applicazione dell’art. 2, comma 203, lettera d), della legge n. 662 del 1996 e degli
artt. 11 e 15 della legge n. 241 del 1990. Avrebbe errato il Consiglio di Stato nel
ritenere che la controversia de qua riguardasse l’esecuzione di un accordo tra
pubbliche amministrazioni, e che pertanto fosse ricompresa tra quelle rientranti nella
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1,
lettera a), n. 2, del Codice del processo amministrativo, laddove si sarebbe trattato,
nella specie, di intesa sottoscritta da parti pubbliche e private.
2. – Deve, preliminarmente, essere esaminata la eccezione relativa all’asserito difetto
di legittimazione passiva della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Caserta,
nei cui confronti il Comune non aveva avanzato alcuna pretesa.
3. – La eccezione è infondata.
Ed infatti, il predetto Ufficio si costituì nel giudizio innanzi al Consiglio di Stato.
4. – Il ricorso è inammissibile.
4.1. – La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in applicazione del terzo comma
dell’art. 360 cod. proc. civ., come modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, le
sentenze emesse in grado di appello o in unico grado da un giudice speciale possono
essere impugnate con ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione di
quel giudice solo nell’ipotesi in cui questi abbia affermato la propria giurisdizione ed
abbia definito, sia pure parzialmente, il giudizio (v. Sez. Un., 25 novembre 200, n.
23891; Sez. Un., 13 giugno 2012, n. 9588; Sez. Un., 22 febbraio 2012, n. 2575).
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corresponsione di alcuni dei canoni per la concessione di acque minerali, dichiarò la
4.2.- Nella specie, il Consiglio di Stato si è limitato a dichiarare la giurisdizione del
giudice amministrativo, senza definire neppure parzialmente il giudizio nel merito, ma
rimettendo la causa al T.A.R. per la Campania, che aveva declinato la propria
giurisdizione.
5. – Pertanto, in applicazione del principio richiamato sub 2.1., che il Collegio intende
ribadire, non ravvisando valide ragioni per discostarsene, il ricorso deve essere
dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio, che, in ossequio al criterio
come da dispositivo nei confronti di ciascuno dei controricorrenti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio, che liquida nei confronti di ciascuno dei controricorrenti in
complessivi euro 7200,00, di cui euro 7000,00 per compensi ed euro 200,00 per
esborsi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il 14 maggio
2013.
della soccombenza, devono essere poste a carico della ricorrente, vengono liquidate