Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18187 del 24/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 24/07/2017, (ud. 29/03/2017, dep.24/07/2017),  n. 18187

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19247-2011 proposto da:

M.D., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CALABRIA 17, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE GALLO,

rappresentata e difesa dall’avvocato DAVIDE LO GIUDICE, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, ENRICO MITTONI, LELIO

MARITATO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1142/2010 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 21/07/2010 R.G.N. 1685/2006.

Fatto

RILEVATO

Che M.D., titolare di un panificio in (OMISSIS), ricevette un verbale di accertamento che accertava omissioni contributive concernenti il rapporto di lavoro di tre dipendenti ( L.M., T. e Ma.) e quantificava in Euro 51.821 la somma dovuta per sanare dette omissioni;

che vedendosi rigettata l’opposizione proposta avverso il verbale, la M. proponeva appello che veniva parzialmente accolto dalla Corte d’appello di Palermo con sentenza 21.07.10;

che la Corte territoriale dichiarava prescritti i contributi chiesti per il T., riteneva acclarate le circostanze concernenti gli altri due dipendenti in base alle dichiarazioni rese dagli stessi agli ispettori, essendo esse maggiormente attendibili di quelle rese in sede giudiziale, e giudicava corretta la revoca delle agevolazioni di cui la ditta aveva fruito in conseguenza delle violazioni accertate;

avverso tale sentenza propone ricorso M.D. con unico motivo;

che l’INPS resiste con controricorso;

che il P.G. non ha depositato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

Che con l’unico motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost., comma 6 nonchè omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, in relazione all’inquadramento operato dalla Corte territoriale delle mansioni svolte da Vincenzo L.M. nel livello (A1) di panettiere anzichè in quelle effettive di aiuto panettiere (A2) ed all’espletamento di una maggiore quantità di lavoro straordinario e notturno, ciò fondando solo sulle inattendibili dichiarazioni rese agli ispettori;

che ritiene il Collegio si debba rigettare il ricorso;

che, infatti, oltre all’immotivato rilievo di violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. che è inammissibile per la mancanza di specificità e di correlazione con la sentenza impugnata, si sostiene anche il vizio di motivazione ancorandolo all’affermazione che la Corte d’appello di Palermo abbia fondato il proprio convincimento solo sul verbale ispettivo ed abbia trascurato le risultanze testimoniali;

che ciò in punto di verifica dei contenuti concreti della sentenza impugnata non corrisponde al vero poichè la Corte territoriale ha motivato le proprie decisioni con puntuali riferimenti agli esiti delle prove testimoniali ed alle stesse registrazioni sul libretto di lavoro del L.M. poste in essere dalla datrice di lavoro;

che questa Corte di cassazione ha più volte affermato che il motivo di ricorso con cui, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2 si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, deve specificamente indicare il “fatto” controverso o decisivo in relazione al quale la motivazione si assume carente, dovendosi intendere per “fatto” non una “questione” o un “punto” della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purchè controverso e decisivo (da ultimo vd. Cass. 17761/2016; 2805/2011); che, nel caso di specie, la ricorrente non ha individuato un fatto decisivo e controverso ma ha criticato il giudizio finale adottato solo perchè non coerente con la propria lettura degli atti con ciò richiedendo una inammissibile nuova valutazione del materiale istruttorio; che pertanto il ricorso va rigettato;

che le spese vengono regolate come da dispositivo in applicazione del principio della soccombenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c..

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del contro ricorrente, che liquida in Euro 3000,00 per compensi, oltre ad Euro 100,00 per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed accessori.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 29 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2017

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