Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18187 del 16/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 16/09/2016, (ud. 24/06/2016, dep. 16/09/2016), n.18187

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11497/2015 proposto da:

G.F.D., T.S., elettivamente domiciliati

presso la CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentati e

difesi dall’Avvocato ERNESTO ROGNONI, giusti mandati a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’Amministratore e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE

DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato FABIO PIACENTINI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO IAVICOLI,

giusta mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1208/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA del

18/08/2014, depositata il 02/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

udito l’Avvocato FABIO PIACENTINI, difensore del controricorrente,

che chiede il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che:

il Consigliere designato ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;

“Ritenuto che:

– G.F.D. convenne in giudizio il Condominio dell’edificio sito in (OMISSIS), chiedendo dichiararsi la nullità delle Delib. assemblea condominiale 29 marzo 1995 e Delib. 22 giugno 2004, che avevano vietato l’utilizzo dell’area antistante il fabbricato per la sosta di automezzi, limitandone l’uso da parte dei condomini alle sole operazione di carico e scarico delle merci;

– nella resistenza del condominio convenuto, il Tribunale di Genova rigettò la domanda;

– sul gravame proposto dall’attore, la Corte di Appello di Genova confermò la pronuncia di primo grado;

– per la cassazione della sentenza di appello ricorre G.F.D. sulla base di un unico motivo;

– resiste con controricorso il Condominio dell’edificio sito in (OMISSIS);

Atteso che:

– l’unico motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1102 e 1120 c.c. e artt. 112 e 342 c.p.c., per avere la Corte di Appello omesso di pronunciarsi sul motivo di gravame col quale l’appellante aveva lamentato la violazione degli artt. 1102 e 1120 c.c. e per avere la Corte territoriale ritenuto la legittimità delle Delib. che vietavano ai condomini di parcare le loro auto nell’area condominiale antistante il fabbricato, disponendo la collocazione di paletti e di fioriere) appare manifestamente infondato, in quanto trattasi di delibere che hanno regolamentato l’uso della cosa comune ai sensi dell’art. 1102 c.c., senza alterarne la funzione o la destinazione, e che – in quanto tali – non danno luogo ad innovazioni ai sensi dell’art. 1120 c.c., da approvare a maggioranza qualificata, non potendosi ritenere che l’apposizione di ostacoli alla sosta (paletti, fioriere) dia luogo ad opere di trasformazione che incidono sull’essenza della cosa comune, alterandone l’originaria funzione e destinazione (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 945 del 16/01/2013, Rv. 624969; Sez. 2, Sentenza n. 4340 del 21/02/2013, Rv. 625186; Sez. 2, Sentenza n. 18052 del 19/10/2012, Rv. 623897; Sez. 2, Sentenza n. 2464 del 12/07/1968, Rv. 334891);

Ritenuto che il ricorso può essere avviato alla trattazione camerale, per essere ivi rigettato”;

Considerato che:

– il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis c.p.c., alla quale non sono stati mossi rilievi critici (anzi il resistente ha depositato memoria adesiva alla detta relazione);

– il ricorso, pertanto, deve essere rigettato;

– le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 2.200,00 (duemiladuecento), di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 24 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2016

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