Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18187 del 05/08/2010

Cassazione civile sez. III, 05/08/2010, (ud. 15/06/2010, dep. 05/08/2010), n.18187

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.C.L.M.J. (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 41, presso lo studio

dell’avvocato ZINI ADOLFO, che lo rappresenta e difende unitamente

agli avvocati GRASSANI GOFFREDO, BIANCA CESARE MASSIMO con delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIPOL BANCA SPA (OMISSIS) in persona del suo rappresentante

Avvocato B.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.

ZANARDELLI 20, presso lo studio dell’avvocato ALBISINNI LUIGI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SESTA MICHELE con

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

G.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 993/2005 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

Terza Sezione Civile, emessa il 25/10/2005; depositata il 05/11/2005;

R.G.N. 1398/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/06/2010 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito l’Avvocato ZINI ADOLFO;

udito l’Avvocato SESTA MICHELE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G.C.M.J. promuoveva innanzi al Tribunale di La Spezia una esecuzione nei confronti, di G.A., nell’ambito della quale notificò in data 22 giugno 2001 atto di pignoramento presso terzi e contestuale citazione ex art. 553 c.p.c.;

nel corso della stessa M.U., quale direttore pro tempore della Unipol. Banca s.p.a., rendeva relativa dichiarazione di terzo, ed il Giudice dell’esecuzione, con ordinanza in data 26/10/2001, così provvedeva: “dato atto assegna al creditore procedente C.L.M.J. le somme dovute dal terzo Banca Intesa ora Unipol Banca s.p.a., sino a concorrenza del credito azionato pari a L. 486.289.142 per capitale, interessi e spese a precetto 26.4.01 oltre le spese per la presente procedura.

Il G.C.M.J. impugnava detta ordinanza innanzi alla Corte di Appello di Genova che, costi cui tesi la Unipol e contumace il G., con la decisione in esame, depositata in data 15/11/2005, l’dichiarava inammissibile l’appello in quanto l’ordinanza di assegnazione del credito pignorato, costituente l’atto finale dell’espropriazione presso terzi, può essere impugnata, anche per quanto attiene ai vizi che inficiano la dichiarazione del terzo, soltanto con l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., non avendo detta assegnazione, nel caso di specie, natura decisoria.

R.i.G.C., per cassazione, con dieci motivi;

resiste con controricorso Unipol Banca.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo e seconda motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 279, 615, 617 e 543 c.p.c., e relativo difetto di motivazione, là dove la sentenza in esame ha erroneamente ritenuto che l’ordinanza di assegnazione potesse essere impugnata solo con l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., in quanto non avente natura decisoria.

Con i successivi motivi (dal terzo al decimo) si deducono vizi riguardanti la dichiarazione resa dal terzo, la procedura esecutiva e aspetti sostanziali della vicenda in esame.

Il ricorso non merita accoglimento.

Come, infatti, già sostenuto da questa Corte con indirizzo giurisprudenziale consolidato, l’ordinanza di assegnazione di un credito che non abbia il contenuto richiesto da creditore procedente (in ordine all’entità della somma oggetto dell’assegnazione ed alla sua decorrenza), quale atto conclusivo del procedimento ai muri.

esecuzione forzata per espropriazione di crediti (e, per l’effetto, esso stesso atto esecutivo) affetto da (eventuale) vizio, va impugnata con il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi, mentre va impugnata con l’appello qualora abbia un contenuto, decisorio, diverso da quello suo proprio ed assuma il carattere sostanziale di una sentenza, incidendo su posizioni sostanziali, di diritto soggettivo del creditore o del debitore, le quali integrano l’oggetto tipico di un procedimento di cognizione.

Tra l’altro, correttamente l’impugnata sentenza ha ritenuto non decisoria l’ordinanza in questione, avendo la stessa unicamente disposto in ordine a detta assegnazione.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo nei confronti della sola Unipol non avendo il G. svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de le spese del presente che liquida in complessivi Euro 3.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) in favore di Unipol, oltre spese generali ed accessorie come per legge.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010

 

 

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