Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18186 del 25/08/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 18186 Anno 2014
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: STALLA GIACOMO MARIA

SENTENZA

sul ricorso 2838-2011 proposto da:
2A SPA (gia’ FONDERIE 2A SRL) 05659050016, in persona
del suo legale ‘rappresentante pro tempore sig. CARLO
‘LOTTE,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PIEMONTE 39, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA
GIOVANNETTI, che la rappresenta e difende unitamente
2014
1643

all’avvocato MARCO WEIGMANN giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente contro

METFON SNC 02031490010, in persona del suo legale

Data pubblicazione: 25/08/2014

rappresentante pro tempore, Sig. LUCIANO BATTISTELLI,
ì
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 2
SC.B-6, presso lo studio dell’avvocato CARLO FALZETTI,
che la rappresenta e difende giusta procura a margine
del controricorso;

avverso la sentenza n. 949/2010 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 03/03/2010 R.G.N. 1042/09;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/06/2014 dal Consigliere Dott. GIACOMO
MARIA STALLA;
udito l’Avvocato ALESSANDRA GIOVANNETTI;
udito l’Avvocato SIMONETTA BELLETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

controricorrente

Ric.n. 2838/11 rg. – Ud. del 25 giugno 2014

Svolgimento del giudizio.
Nel marzo 2005 Metfon snc conveniva in giudizio la Fonderie 2A
srl, chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro
41.473,50 a titolo di interessi e penali ex 1. 18 giugno 1998 n.
192

(‘Disciplina della subfornitura nelle attività produttive’),

subfornitura industriale intercorso con la convenuta, e nel quale
essa attrice aveva assunto la veste di subfornitrice.
Nella costituzione in giudizio della Fonderie 2A srl, che
eccepiva l’inapplicabilità nella specie, per ragioni temporali e
sostanziali, della legge citata, nonché l’avvenuta transazione tra
le parti della controversia sugli interessi relativi alle
forniture 2001, interveniva la sentenza n. 94/09 con la quale
l’adito tribunale di Torino respingeva le domande dell’attrice.
Interposto appello, veniva emessa la sentenza n. 949 del 16
giugno 2010 con la quale la corte di appello di Torino, in riforma
della sentenza del tribunale, condannava la 2 A spa (già Fonderie
2 A srl) al pagamento della somma suddetta, oltre spese.
Avverso tale sentenza viene proposto dalla 2 A spa ricorso per
cassazione sulla base di quattro motivi, ai quali resiste con
controricorso la Metfon snc. Entrambe le parti hanno depositato
memorie ex art. 378 cpc.
Motivi della decisione.
1.1 Con il primo motivo di ricorso, 2 A srl deduce violazione
degli articoli 11 e 2, terzo comma, legge 192/98, nonché degli
articoli 11 disp.prel, 1322 e 1325 del codice civile, in relazione
3

per gli anni dal 1999 al 2001, in relazione al rapporto di

Ric.n. 2838/11 rg. — Ud. del 25 giugno 2014

all’articolo 360, primo coma, n.3) cpc. Ciò perché la corte di
appello aveva erroneamente ritenuto l’applicabilità nella
fattispecie della legge 192/98 in quanto entrata in vigore (20
ottobre ’98) prima della trasmissione degli ordini alla
subfornitrice Metfon, mentre il rapporto di subfornitura tra le

dedicato, di natura continuativa e periodica, stipulato nel 1997
e, dunque, non assoggettabile alla legge in questione, priva di
efficacia retroattiva.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce – subordinatamente
al mancato accoglimento della prima censura – omessa motivazione
circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ex art.360
1^co.n.5) cpc; poiché la corte di appello non aveva motivato
alcunché sul raggiungimento

ex adverso

della prova della

posteriorità dei singoli ordini (dalla stessa assunti a
riferimento quale discrimine temporale di applicazione della nuova
normativa) alla data di entrata in vigore della legge.

.5 1.2 I due motivi di ricorso, tra loro legati da vincolò logicogiuridico di subordinazione, sono suscettibili di trattazione
unitaria perché entrambi incentrati, nella prospettiva ora della
violazione normativa ed ora del vizio motivazionale, sull’erronea
collocazione temporale degli accordi tra le parti in epoca
successiva al vigore della 1. 192/98.
Si tratta di doglianze entrambe infondate.
Per quanto concerne l’affermata inclusione del rapporto in
oggetto nell’ambito di un non meglio descritto ‘contratto-quadro’,
4

parti trovava in realtà disciplina in un contratto-quadro

Ric.n. 2838/11 rg. – Ud. del 25 giugno 2014

ovvero ‘rapporto continuativo di fornitura’ risalente all’anno
1997, la corte di appello (sent.pag.6) ha rilevato che:
quest’ultimo rapporto non risultava da atto scritto, e di esso si

“un accordo in forza del

conosceva soltanto un tenore generico:

quale Fonderie poteva emettere gli ordini che emetteva, i quali
tutto autonomi l’uno dall’altro per quantità,

tipologia dei pezzi, relativi prezzi. Ciò che al più coincideva
era il tipo di lavorazione, ovvero consegna di stampi, di materia
prima, qualche indicazione sulla realizzazione, e basta”;
singoli ordinativi dovevano ritenersi dotati di autonoma
specificità negoziale

“tanto che in essi erano determinati

l’oggetto del contratto ed il prezzo”,

“fantomatico e totalmente

accordo del ’97 invece definito
tale da poter essere

generico”,

e ciò a fronte di un

“al più qualificato come un

impegno a contrarre, libera naturalmente ogni parte in buona fede
di stipulare o meno, giacché ogni diversa ipotesi, stante la
pacifica

esclusione della

contratto

e

determinazione dell’oggetto del

del prezzi in tale accordo quadro, sarebbe stata

fulminata di nullità poiché sarebbe mancato il requisito della
determinabilità anche del mero prezzo”; –

la comunicazione a

Metfon di siffatti ordini di lavorazione, unitamente alla loro
esecuzione senza richiesta di modificazioni, deponeva, anche sul
piano strettamente legislativo, per l’autonomo perfezionamento di
un accordo di subfornitura pienamente sottoponibile alla 1.
192/98, in quanto a questa successivo.

5

peraltro erano del

Ric.n. 2838/11 rg. -11d. del 25 giugno 2014

Sul piano della lamentata violazione o falsa applicazione
normativa

riferita, in ricorso, alle disposizioni generali

sull’efficacia della

legge nel tempo e sull’esplicazione

dell’autonomia negoziale, non anche ai criteri legali di
interpretazione della volontà delle parti ex articoli 1362 segg.

L’art.2 della 1. n.192/98 stabilisce quanto segue:

“Contratto

di subfornitura: forma e contenuto. 1. Il rapporto di subfornitura
si instaura con il contratto, che deve essere

stipulato in forma

scritta a pena di nullità. Costituiscono forma scritta le
comunicazioni degli atti di consenso alla conclusione o alla
modificazione dei contratti

effettuate per telefax o altra via

telematica. In caso di nullità ai sensi del presente Gomma, il
subfornitore ha comunque diritto al pagamento delle prestazioni
già effettuate e al risarcimento delle spese sostenute in buona
fede ai fini dell’esecuzione del contratto. 2. Nel caso di
proposta inviata dal committente secondo le modalità indicate nel
comma 1, non seguita da accettazione scritta del subfornitore che
tuttavia inizia le lavorazioni o le forniture, senza che abbia
richiesto la modificazione di alcuno dei suoi elementi, il
contratto si considera concluso per iscritto agli effetti della
presente legge e ad esso si applicano le condizioni indicate nella
proposta, ferma restando l’applicazione dell’articolo 1341 del
codice civile. 3. Nel caso di contratti a esecuzione continuata o
periodica, anche gli ordinativi relativi alle singole forniture
devono essere comunicati dal committente al fornitore in una delle
6

Cc – la decisione della corte torinese deve ritenersi corretta.

Ric.n. 2838/11 rg. – Ud. del 25 giugno 2014

forme previste al comma 1 e

anche ad essi si applica

quanto

disposto dallo stesso comma 1. 4. Il prezzo dei beni o servizi
oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile in
modo chiaro e preciso,

da non ingenerare incertezze

tale

nell’interpretazione dell’entità delle reciproche prestazioni e

devono essere specificati: a) i requisiti specifici del bene o del
servizio richiesti dal committente, mediante precise indicazioni
che consentano l’individuazione delle caratteristiche costruttive
e funzionali, o anche attraverso il richiamo a norme tecniche che,
quando non siano di uso comune per il

subfornitore o non siano

oggetto di norme di legge o regolamentari, debbono essere allegate
in copia; b) il prezzo pattuito; c) i

termini e le modalità di

consegna, di collaudo e di pagamento”.
Quanto ritenuto nella sentenza impugnata recepisce puntualmente
questo disposto legislativo, là dove la corte territoriale:

a.

esclude che il risalente contratto-quadro dedotto in giudizio
dalle parti potesse effettivamente costituire la specifica fonte
negoziale di riferimento degli ordinativi oggetto di controversia;
dal momento che esso, come doveva desumersi dalla estrema
genericità dei dati istruttori acquisiti sul punto, difettava dei
requisiti normativi essenziali rappresentati dalla forma scritta e
dalla precisa descrizione contenutistica di tipo tecnico
(caratteristiche costruttive e funzionali del bene e della
lavorazione; specifiche tecniche di richiamo), esecutivo (termini
e modalità di consegna, collaudo e pagamento) ed economico (prezzo
7

nell’esecuzione del contratto. 5. Nel contratto di subfornitura

Ric.n. 2838/11 rg.

pattuito);

b.

ravvisa

questi

stessi

del 25 giugno 2014

requisiti

normativi

essenziali, pur nell’ambito di un rapporto continuativo, nei
singoli ordinativi via via inoltrati; rispondenti invece appieno
alle prescrizioni legislative tanto di forma (comunicazione
scritta a Metfon, con esecuzione da parte di quest’ultima senza

(trattandosi di ordinativi facenti espresso richiamo al prezzo,
all’oggetto della lavorazione ed a tutte le modalità esecutive
fondamentali).
In tale contesto, il mero richiamo in giudizio (ancorché ad
opera della stessa Metfon) ad accordi commerciali pregressi tra le
parti non denota di per sé l’asserita violazione di legge; dal
momento che punto decisivo di causa non era la
sussistenza/insussistenza di siffatti accordi, bensì la loro
specifica rispondenza e riferibilità obbligatoria agli ordinativi
oggetto di lite.
Sicché – vuoi che tali accordi non sussistessero affatto, vuoi
che sussistessero in forma a tal punto generica da poter essere
riferiti a qualsivoglia altra forma di cooperazione produttiva e
commerciale esplicatasi nel tempo tra le due imprese – l’unica
specifica fonte contrattuale nella specie di sicura rilevanza
andava effettivamente individuata nei singoli ordinativi e nella
loro pacifica esecuzione ex art.2 1. n.192/98 cit..
Ciò vale, al contempo, ad escludere ogni rilevanza al richiamo,
operato in ricorso, ad altre e ben note figure di ‘contrattazionequadro’ ovvero ‘normativa’, quali ad esempio quelle rese tipiche
8

osservazioni o richiesta di modificazioni), quanto di contenuto

Ric.n. 2838/11 rg. – Ud. del 25 giugno 2014

in materia bancaria o finanziaria (art.126 d.lvo 385/93; art.30
Reg. Consob 11522/98 emanato ai sensi del d.lvo 58/98); dal
momento che non è qui in discussione l’ammissibilità in astratto
di tale tipo di contrattazione nel campo delle forniture di
impresa, ma soltanto l’avvenuta dimostrazione che il rapporto

regolamentazione in essa. Non senza considerare, peraltro, come il
richiamo ai ‘contratti-quadro’ in materia bancaria e finanziaria

finisca anzi, come si suol dire, per ‘provare troppo’; posto che
proprio quei modelli di riferimento esigono dei requisiti qui
pacificamente assenti nell’asserito previgente accordo commerciale
tra le parti; quali la forma scritta; la sufficiente
specificazione contenutistica; l’idoneità a fungere da sicuro
disciplinare di riferimento per i vari atti, siano questi ultimi
di natura negoziale ovvero puramente attuativa, successivamente
realizzati dalle parti nell’ambito di operazioni già
quantomeno nei loro termini

sufficientemente prestabilite,
programmatici, fin dall’inizio.

Infondata è anche la censura subordinata (secondo motivo di
ricorso).
Non fosse altro perché l’effettiva posteriorità dei singoli
ordinativi all’entrata in vigore della 1. n.192/98 ha costituito
dato pacifico di causa tanto in primo quanto in secondo grad
Dalla disamina della sentenza impugnata non risulta che tale
posteriorità sia mai stata contestata da Fonderie 2 A; mentre dal
ricorso per cassazione di quest’ultima (v.nota 3 di pag.10) si
9

giuridico litigioso trovasse nella specie effettiva

Ric.n. 2838/11 rg. – Ud. del 25 giugno 2014

apprende come l’argomento – costituente eccezione in senso stretto
– sia stato introdotto soltanto nelle note di replica in appello
23 febbraio 2010.
Questa situazione processuale – di mancata contestazione –

ampiamente conto del perché il giudice di appello non si sia

cronologia dei fatti di causa. Tanto più che nemmeno la sentenza
di primo grado – operando con ciò un accertamento in fatto non
censurato in appello – aveva posto in dubbio che gli ordinativi
fossero successivi all’entrata in vigore della legge in questione;
addivenendo al rigetto della domanda di Metfon per una ragione
tutt’affatto diversa, ed insita nella disconosciuta rilevanza ed
autonomia contrattuale degli ordinativi medesimi.
S 2.1 Con il terzo motivo e la prima parte del quarto motivo di

ricorso, viene dedotta violazione degli articoli l e 7 della legge
192/98, nonché omessa motivazione su un fatto controverso e
decisivo per il giudizio, avendo la corte di appello erroneamente
affermato che il requisito necessario e sufficiente di
applicabilità della nuova normativa dovesse individuarsi nella
fornitura della materia prima da parte del subcommittente, là dove
la definizione normativa implicava la necessità che a tale
elemento si associasse anche la dipendenza tecnica del
subfornitore quanto a progetto, specifiche e

know how

realizzazione della subfornitura (ciò che distingueva quest’ulti
da diverse figure contrattuali, come la vendita o l’appalto). Nel

10

sentito in dovere di motivare su questo specifico aspetto della

.Ric.n. 2838/11 rg. – Ud. del 25 giugno 2014

caso di specie, doveva ritenersi che Metfon fosse impresa non
subalterna, ma concorrente, di 2 A.
2.2

La doglianza pone in luce una lacuna motivazionale ed una

non corretta applicazione normativa da parte della corte di
appello; tuttavia – stante la finale conformità alla legge del

istituzionalmente demandata a questa corte di legittimità – ciò
non può indurre, per le ragioni che si diranno, alla richiesta
cassazione.
La corte di appello non reputa necessaria la ‘dipendenza
tecnica’ di Metfon rispetto agli ordinativi di Fonderie 2 A,
ritenendo esaustiva ai fini dell’applicabilità nella specie
della 1. n.192/98 – la lavorazione su fornitura della materia
prima da parte della committente.
Il riferimento legislativo è dato dall’articolo 1 della legge
di questione, il cui primo comma stabilisce che: “Con il contratto
di subfornitura un imprenditore si impegna a effettuare per conto
di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o
su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna
a fornire all’impresa prodotti o servizi destinati ad essere
incorporati o comunque ad essere utilizzati nell’ambito
dell’attività economica del committente o nella produzione di un
bene complesso, in conformità

a progetti

esecutivi, conoscenze

tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall’impresa
committente”.

11

dispositivo adottato, in una con la funzione correttiva in diritto

Ric.n. 2838/11 rg. – Ud. del 25 giugno 2014

A detta della corte torinese, l’accertamento della ‘dipendenza
tecnica’ del subfornitore rispetto alla posizione ed alle
direttive del committente non sarebbe essenziale ai fini di causa,

il

dal momento che, sulla base della su riportata definizione,
requisito della

“conformità a progetti esecutivi, conoscenze

committente” opererebbe solo per la seconda ipotesi contemplata
dalla norma definitoria (impegno “a fornire all’impresa prodotti o

servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere
utilizzati nell’ambito dell’attività economica del committente o
nella produzione di un bene complesso”),
(impegno

non anche per la prima

“ad effettuare per conto di una impresa committente

lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti
dalla committente medesima”),

ritenuta ricorrere nella specie.

Sicchè del requisito in questione non vi sarebbe

disciplina legale”,

“traccia nella

né sarebbe consentito all’interprete

“di

inventare elementi essenziali del contratto non previsti da alcuna
norma, o confondere le ragioni storiche ed economiche
dell’adozione di una normativa con tali elementi” (sent., pag.5).
In effetti, il giudice di appello non spiega su quali elementi
interpretativi tragga il proprio convincimento circa il fatto che

il

requisito della c.d. ‘dipendenza tecnica’ non sia

normativamente richiesto nell’ipotesi in cui le lavorazioni
vengano effettuate su materia-prima fornita dal committente.
In particolare, non motiva sulle ragioni per cui: – criteri
interpretativi di rango sistematico e finalistico, tutti nella
12

tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall’impresa

Ric.n. 2838/11 rg. – Ud. del 25 giugno 2014

specie univocamente rivolti ad apprestare tutela in situazioni

di

cooperazione produttiva e commerciale d’impresa connotate dalla
posizione di dominio di un contraente sull’altro, dovrebbero
necessariamente essere postergati ad un criterio interpretativo
esclusivamente basato sulla ricostruzione lessicale della norma

concernente la dipendenza tecnica non ad entrambe, ma ad una
soltanto delle ipotesi di subfornitura considerate dal
legislatore; un dato lessicale obiettivamente non dirimente
(anche perché affidato ad una semplice virgola di separazione tra
le diverse proposizioni descrittive, di per sé non escludente una
opposta ricostruzione della norma) non debba essere letto alla
luce delle altre disposizioni contenute nella medesima legge,
invece mirate a valorizzare il requisito in discussione con
riguardo indistintamente a tutte le lavorazioni ed i servizi in
regime di subfornitura; – l’elemento costituito dalla fornitura
della materia prima dovrebbe svolgere nella fattispecie una
funzione discretiva essenziale, nonostante che nell’ambito della
definizione di legge tale elemento, tra gli altri considerati, sia
portatore della minor efficacia tipizzante; perché potenzialmente
riscontrabile anche nella normalità di ‘forniture’ (genericamente
intese) riconducibili a rapporti (ad esempio di appalto:
v.art.1658 cc) estranei agli obiettivi di tutela dell’equilibrio
giuridico ed economico tra i contraenti d’impresa connaturati alla
legge sulle subforniture. In assenza di motivazione su questi
aspetti, non trova oggettivo riscontro l’affermazione secondo cui
13

definitoria e, in special modo, sulla riferibilità dell’inciso

Ric.n. 2838/11 rg. – Ud. del 25 giugno 2014

il requisito in esame sarebbe senz’altro estraneo alla definizione
di legge, non potendo l’interprete aggiungere a quest’ultima
elementi essenziali non previsti.
Vari argomenti inducono ad osservare che, nella considerazione
normativa, la sub-fornitura viene disciplinata quale

cooperazione imprenditoriale; nella quale la dipendenza economica
del subfornitore si palesa, oltre che sul piano del rapporto
commerciale e di mercato (reso particolarmente eclatante in tutte
le ipotesi nelle quali il committente funga sostanzialmente da
monocliente del subfornitore), anche su quello delle direttive
tecniche di esecuzione, assunte nel loro più ampio e variegato
spettro (disegni, specifiche, progetti, prototipi, modelli,

know

how in genere).
Sotto l’aspetto della realtà socio-economica del fenomeno, la
dipendenza tecnica così intesa costituisce spesso, essa stessa,
uno stato di sudditanza economica, imponendo al subfornitore di
adeguare la propria produzione ed organizzazione del lavoro alle
suddette direttive e specifiche. Si tratta di un adeguamento che
può comportare, per il subfornitore, una più o meno intensa ed
assorbente limitazione di sbocco commerciale e di offerta di
mercato. La rilevanza della dipendenza tecnica è insita nel fatto
che

la

lavorazione affidata in subfornitura intervenga

necessariamente ad un determinato livello (più o meno avanzato)
del processo di produzione interno al committente; ed in vista
della commercializzazione del prodotto-finito su un mercato che è
14

estrinsecazione contrattuale di una forma non paritetica di

Ric.n. 2838/11 rg. – Ud. del 25 giugno 2014

soltanto di questi, non anche del subfornitore. Sicchè è proprio
l’inserimento del subfornitore nel ciclo produttivo del
committente a richiedere che la lavorazione da parte del primo
avvenga secondo la progettualità e le direttive tecniche impartite
dal secondo (rispondenti alle esigenze di mercato da quest’ultimo

da valutarsi, come è ovvio, caso per caso ed in rapporto alla
natura della lavorazione in concreto affidata in subfornitura altro non è che il risvolto operativo attraverso il quale
normalmente si denota la dipendenza economica, di cui è elemento
qualificante e sintomatico.
Sul piano contrattuale, questo elemento diversifica il rapporto
di subfornitura commerciale (suscettibile di essere realizzato
attraverso altri schemi negoziali), dall’appalto d’opera o di
servizi, nel quale l’appaltatore è chiamato, nel raggiungimento
del risultato, ad una prestazione rispondente ad autonomia non
solo organizzativa ed imprenditoriale, ma anche tecnico-esecutiva;
con quanto ne deriva in ordine alla maggior ampiezza della sua
responsabilità per i vizi della cosa e la sua non perfetta
rispondenza a quanto convenuto.
Ora, date queste premesse, non vi è ragione per ritenere che il
requisito della

“conformità

a progetti esecutivi, conoscenze

tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall’impresa
committente”
.

non valga per tutte le fattispecie descritte

dall’articolo l l. n.192/98 e, dunque, anche per la “lavorazione
su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla
15

intercettate); con la conseguenza che la cd. dipendenza tecnica –

Ric.n. 2838/11 rg. Ud. del 25 giugno 2014

committente”

(prima ipotesi). Posto che anche in tal caso la

commessa di subfornitura comporta l’inserimento del subfornitore
sebbene in forza di un’opzione organizzativa di esternalizzazione
– in un determinato livello del processo produttivo proprio del
committente; il che non può non implicare l’assoggettamento della

penetranti (a seconda della natura della lavorazione e del
prodotto) direttive tecniche del committente. Quelle stesse
direttive tecniche che questi avrebbe dovuto osservare ove avesse
optato per mantenere all’interno della propria organizzazione
l’intero ciclo di produzione.
Il legislatore fa propria questa realtà – nella quale anche il
vero e proprio abuso di posizione dominante da parte del
committente può esprimersi attraverso una determinata imposizione
di direttive tecniche – là dove stabilisce che (art.2 cit.) nel
contratto di subfornitura devono, tra il resto, essere specificati
“i requisiti specifici del bene o del servizio richiesti dal
committente, mediante precise indicazioni che consentano
l’indivickTazione delle caratteristiche costruttive e funzionali, o
anche attraverso il richiamo a norme tecniche che, quando non
siano di uso comune per il suo fornitore o non siano oggetto di
norme di legge o regolamentari, debbono essere allegate in copia”;
ovvero che (art.5.1)

“Il subfornitore ha la responsabilità del

t funzionamento e della qualità della parte o dell’assemblaggio da
lui prodotti o del servizio fornito secondo le prescrizioni
contrattuali e a regola

d’arte”; ovvero ancora che (art.7)
16

“Il

prestazione di subfornitura all’osservanza di più o meno

Ric.n. 2838/11 rg. – Ud. del 25 giugno 2014

committente conserva la proprietà industriale in ordine ai
progetti e alle prescrizioni di carattere tecnico

da lui

comunicati al fornitore e sopporta i rischi ad essi relativi. Il
fornitore è tenuto alla riservatezza

e

risponde della corretta

esecuzione di quanto richiesto, sopportando i relativi rischi”.
facere

del

subfornitore l’osservanza delle prescrizioni tecniche impartite
dal committente.
Vero è che, al contrario, qualora le specifiche tecniche ed il
know how di realizzazione del prodotto o della fase di lavorazione
appartengano in via esclusiva al fornitore che ad essi abbia
conformato l’organizzazione dei processi produttivi all’interno
della propria impresa, può venir meno lo stesso presupposto – di
dipendenza economica e di debolezza contrattuale – sottostante
alla normativa in esame.
La prospettiva della corte di appello merita dunque di essere
precisata, nel senso che il requisito della dipendenza tecnica, in
quanto forma di induzione di dipendenza economica, non è
ininfluente al fine di ritenere l’assoggettabilità del rapporto
alla 1. n.192/98; dovendo essere accertato, in fatto, con riguardo
a tutte indistintamente le ipotesi delineate dalla norma
definitoria di cui all’art.1 di tale legge e, segnatamente, anch
con riguardo all’ipotesi in cui la materia prima sia stata fornita
dal committente.
2.3 Si è detto che questa necessaria precisazione in linea di

diritto non esclude la correttezza sostanziale della sentenza qui
17

Con tutto ciò includendo nell’obbligo di

Rk.n. 2838/11 rg. – Ud. del 25 giugno 2014

impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il rapporto in
questione dovesse comunque trovare disciplina nella 1. n.192/98.
Questa affermazione deriva dal fatto che nel caso di specie il
requisito della dipendenza tecnica, ancorché non specificamente
scandagliato dalla corte di merito per le più volte indicate

univocamente riscontrato dalle risultanze di causa. In
particolare, da quei documenti (ordini e relativi allegati
tecnici) e da quelle deposizioni testimoniali (testualmente
riportate nelle pagine da 15 a 19 del controricorso Metfon, e non
oggetto di contestazione) attestanti il fatto che la lavorazione
da parte di quest’ultima avvenisse sistematicamente sulla base: dei disegni dei particolari, delle quote di misura e delle note
tecniche procurate dalla committenza ed allegate agli ordinativi;
– degli stampi di pressofusione forniti anch’essi, con relativa
indicazione di lubrificazione e temperatura di fusione del
metallo, dalle Fonderie 2 A; – dei cicli di lavorazione e delle
tempistiche di consegna necessarie all’esecuzione della
prestazione secondo le direttive impartite.
Quanto teste affermato in ordine alla considerazione di dati
istruttori di causa non viola i limiti del vaglio di legittimità,
dal momento che l’aspetto qui in considerazione – ampiamente
dedotto nel contraddittorio delle parti fin dal primo grado di
giudizio, così come attestato dalla stessa assunzione probatoria
richiamata non implica ulteriori accertamenti di fatto, ma
unicamente l’enucleazione, dagli accertamenti di fatto già
18

ragioni di ordine pregiudiziale, era purtuttavia ampiamente ed

Ric.n. 2838/11 rg. – Ud. del 25 giugno 2014

esauriti nei gradi di merito,

di risultanze non solo concludenti

ed univoche, ma addirittura lampanti.
Va del resto considerato che la stessa sentenza impugnata – pur
ritenendo nella specie ininfluente l’accertamento della dipendenza
tecnica attraverso la quale si è svolta la subfornitura in oggetto

tale requisito deve ritenersi basato. Elementi di fatto insiti, da
un lato, nella circostanza che gli ordinativi impartiti dalla
committente contenevano tutti gli elementi costitutivi del
contratto (sent. app. pag.7), tra i quali vanno necessariamente
annoverati anche i parametri tecnici di esecuzione del lavoro; e,
dall’altro, dal fatto che la stessa committente procurava non
soltanto la materia prima, ma anche gli stampi di pressofusione
con i quali doveva eseguirsi la produzione.
Tanto da osservarsi (sent. app. pag.5) che:

“trattavasi dunque

di contratto di subfornitura perché i testi hanno confermato
quanto la stessa committente ammetteva fin dall’atto di citazione
in opposizione

a decreto ingiuntivo (4, ovvero che la materia

prima la forniva Fonderie 2 A (oltre agli stampi, il che integra
un ulteriore presupposto di inquadrabilità del

contratto nel tipo

normative, com’è evidente da quanto sopra riportato)”.
A ben vedere, dunque, il giudizio di sufficienza degli
accertamenti di fatto è evincibile dalla stessa sentenza di
merito; ancorché quest’ultima non ne abbia poi fatto uso; ma solo
a causa di una diversa interpretazione normativa.

19

– ha incidentalmente evidenziato gli elementi di fatto sui quali

Ric.n. 2838/11 rg. – Ud. del 25 giugno 2014

Ricorre in definitiva l’insegnamento traibile da Cass. n.
19301 del 10/09/2010, in ordine all’applicabilità dell’articolo
384 cpc allorquando si verta di valutazione in fatto
vincolata e tale da far apparire del tutto inutile,

debeatur, un giudizio di rinvio che non potrebbe

“rigidamente
quanto all’an
avere

esito

da accertare e l’univoca valenza di quelli accertati”.
Valenza che la Corte è comunque legittimata ad apprezzare,
posto che l’art. 384 cit., norma radicata anche su esigenze di
concentrazione e speditezza processuale,

“preclude la decisione di

merito quando vi siano ulteriori fatti da accertare, ma non ne
inibisce affatto la valutazione quando i fatti siano stati già
tutti accertati, o non siano contestati e non ve ne siano altri,

ancora da accertare, suscettibili di poter essere apprezzati: o
perché mancano o perché la facoltà di domandarne l’accertamento è
inibita alle parti dalle preclusioni in cui siano incorse”.
g 3.1 Con la seconda parte del quarto motivo di ricorso, 2 A spa
lamenta contraddittoria motivazione nella parte in cui, nel
disattendere la sua eccezione di transazione sulle forniture 2001,
la corte di appello aveva, da un lato, riconosciuto che l’accordo
transattivo aveva riguardato

\\

titoli dedotti nella causa

iscritta al n. 3675/02 rg” concernente l’opposizione di Fonderie 2
A srl al decreto ingiuntivo ottenuto dalla Mefton snc anche per il
pagamento di tali interessi e, dall’altro, affermato nella specie
l’irrilevanza di tale accordo transattivo sul presupposto che gli
interessi in questione, per quanto attribuiti con il decreto
20

diverso da quello delineato, stante il difetto di ulteriori fatti

Ric.n. 2838/11 rg. – Ud. del 25 giugno 2014


v

ingiuntivo opposto, non erano tuttavia stati richiesti dalla parte
nel ricorso per ingiunzione.
Il motivo è infondato.
E’ vero che la causa oggetto di transazione riguardava
l’opposizione al decreto ingiuntivo che aveva riconosciuto gli

interessi; questi ultimi, tuttavia, non solo non erano stati
richiesti nel ricorso per ingiunzione, ma erano stati fatti
oggetto di espressa riserva di domanda in separata sede (sent.
appello pag.6). Sulla scorta della peculiarità della situazione
venutasi così a creare, il giudice di merito ha ricostruito la
volontà delle parti nel senso di escludere dalla transazione gli
interessi in questione.
Questa conclusione è sorretta – sul piano logico e giuridico dal fatto che la transazione doveva concernere necessariamente le
reciproche pretese delle parti, tra le quali non rientrava – per
espressa esclusione, come detto – quella agli interessi; inoltre,
va comunque considerato che gli interessi riconosciuti nel decreto
ingiuntivo erano quelli legali, non già quelli, di mora, previsti
dalla 1. n.192/98; il che apporta ulteriore sostegno all’argomento
secondo cui, nella ricostruzione della volontà delle parti, la
transazione non ebbe riguardo a questi ultimi (basati su requisiti’

I

di debenza del tutto autonomi).
Esclusa la dedotta carenza motivazionale per contraddittorietà,
c.,

ricorre il principio per cui

“in tema di

,

contratto, il procedimento di

qualificazione

interpretazione

giuridica

del

consta di

due fasi, delle quali la prima – consistente nella ricerca e nella
21

Ric.n. 2838/11 rg. Ud. del 25 giugno 2014

individuazione della comune volontà del contraenti – è un tipico
accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile
in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione
ai canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e
seguenti cod. civ., mentre la seconda concernente
nello schema

legale corrispondente – risolvendosi nell’applicazione di

norme

giuridiche, può formare oggetto di verifica e riscontro in sede di
legittimità sia per quanto attiene alla descrizione del modello
tipico

della

rilevanza

fattispecie legale, sia per quanto riguarda la

qualificante

accertati, sia infine
implicazioni

con

riferimento alla individuazione delle

effettuali conseguenti alla sussistenza della

fattispecie concreta
Sentenza n.

degli elementi di fatto così come

nel

paradigma normativo”

(Cass. Sez. 3,

420 del 12/01/2006; in termini Cass. Sez.

3,

Sentenza n. 12946 del 04/06/2007, ed altre).
Nel caso di specie, la censura non contesta un errore di
diritto nella sussunzione della fattispecie – come esattamente
ricostruita sulla base della volontà negoziale delle parti nell’ambito di un determinato regime giuridico; bensì, a monte di
questo aspetto, un errore di merito nella ricostruzione di tale
volontà negoziale (si è dunque in presenza della ‘prima fase’
decisionale, come richiamata dalla giurisprudenza su riportata).
Ne consegue che tale ricostruzione potrebbe essere sindacata in

sede di legittimità solo sotto il profilo della carenza

22

l’inquadramento della comune volontà, come appurata,

Ric.n. 2838/11 rg. Ud. del 25 giugno 2014

motivazionale;

qui,

per

le

già

indicate

ragioni,

non

riscontrabile.
Ne segue il rigetto del ricorso.

In considerazione della novità e delicatezza della questione
interpretativa costituente il fulcro della controversia (segnata

che dalle oscillazioni decisionali nei gradi di merito),
sussistono i presupposti per l’integrale compensazione delle spese
del presente procedimento.
Pqm

La Corte
rigetta il ricorso;
compensa le spese del presente procedimento.
Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione
civile in data 25 giugno 2014.

dall’assenza di precedenti giurisprudenziali di legittimità, oltre

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