Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18186 del 16/09/2016

Cassazione civile sez. VI, 16/09/2016, (ud. 24/06/2016, dep. 16/09/2016), n.18186

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11347/2015 proposto da:

L.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DEI

COLLI PORTUENSI 536, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA LUISA

REVELLI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

WALTER VOLTAN, PAOLO TATEO, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO DI (OMISSIS), in persona del suo amministratore pro

tempore, elettivamente domiciliato presso la CORTE DI CASSAZIONE,

PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’Avvocato GIOVANNI

FERRARIO, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4369/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 17/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

udito l’Avvocato PAOLO TATEO, difensore del ricorrente, che si

riporta ai motivi.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che:

il Consigliere designato ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;

“Ritenuto che:

– L.D. convenne in giudizio il Condominio dell’edificio di (OMISSIS), chiedendo l’annullamento delle Delib. approvate nell’assemblea condominiale 27 marzo 2008, aventi ad oggetto l’approvazione del consuntivo delle spese di gestione per l’anno 2007, l’approvazione del consuntivo ordinario e integrativo per l’anno 2004, l’approvazione del preventivo delle spese per l’esercizio 2008;

– nella resistenza del convenuto condominio, il Tribunale di Milano rigettò le domande attoree;

– sul gravame proposto dal L., la Corte di Appello di Milano confermò la pronuncia di primo grado;

– per la cassazione della sentenza di appello ricorre L. Donatella sulla base di tre motivi;

– resiste con controricorso il Condominio dell’edificio di (OMISSIS);

Atteso che:

– il primo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, per non avere la Corte di Appello dichiarato la nullità delle delibere impugnate per violazione dell’art. 28 del regolamento condominiale a tenore del quale l’esercizio condominiale si chiude il 30 giugno di ogni anno) appare manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale legittimamente ritenuto il carattere derogabile della detta previsione regolamentare da parte della assemblea condominiale, non rientrando tra le cause di invalidità delle delibere previste dalla legge;

– il secondo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e artt. 1104, 1123 e 2697 c.c., nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte di Appello omesso di ritenere la nullità delle delibere relativamente alle spese per riscaldamento addebitate al L.) appare inammissibile, in quanto il ricorrente non censura le rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata, ma introduce censure nuove, che non risultano essere state previamente dedotte con l’atto di appello, come si evince dalle pp. 6-7 della sentenza impugnata, il cui contenuto rappresentativo dei motivi di gravame lo stesso avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; e, in ogni caso, l’odierno ricorrente non ha lamentato sul punto la violazione dell’art. 112 c.p.c.;

– il terzo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’approvazione del consuntivo ordinario e integrativo per l’anno 2004) appare manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale spiegato che l’approvazione del detto consuntivo va collegata alla transazione intervenuta con l’amministratore dell’epoca ed è stata legittimamente adottata nell’esercizio del potere discrezionale dell’assemblea dei condomini, senza che possa configurarsi alcuna violazione di legge;

Ritenuto che il ricorso può essere avviato alla trattazione camerale, per essere ivi rigettato”;

Considerato che:

– la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi che consentano di dissentire dalla proposta del Relatore, in quanto: con riferimento al primo motivo, lo stesso risulta in ogni caso non autosufficiente in quanto il ricorrente non riporta il testo dell’art. 28 del regolamento condominiale il cui disposto “cogente” è peraltro contestato in parte qua dal controricorrente (p. 6 del controricorso); con riferimento al secondo motivo, la censura verte sulla sussistenza della prova circa la mancata fruizione del servizio condominiale di riscaldamento, che – in quanto questione di fatto – non è sindacabile in cassazione, ove – come nella specie – la motivazione sul punto risulta esente da vizi logici e giuridici; con riferimento al terzo motivo, la censura verte su una questione di fatto (relativa alla veridicità del bilancio in relazione alle voci di spesa contabilizzate) che è stata giustificata dal giudice di merito con motivazione esente da vizi logici e giuridici e che – come tale – non è sindacabile in sede di legittimità;

– il ricorso, pertanto, risulta infondato e deve essere rigettato;

– le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 2.200,00 (duemiladuecento), di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 24 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2016

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