Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18186 del 05/08/2010

Cassazione civile sez. III, 05/08/2010, (ud. 15/06/2010, dep. 05/08/2010), n.18186

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.G., cf. (OMISSIS) elettivamente

domiciliato in Roma, Via Pacuvio n. 34, presso lo studio dell’avv.

Guido Romanelli, rappresentato e difeso dall’avv. Garibaldi Antonio

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S. in S.A. (c.f. (OMISSIS)),

elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n.

9, presso lo studio dell’avv. Antonio Colavincenzo, rappresentata e

difesa dagli avv.ti Ricchieri Davide e Andrea Pasqualini giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’ Appello di Genova n. 109/05 in

data 7 dicembre 2005, pubblicata il 14 dicembre 2005.

Udita la relazione del Consigliere Dott. Giancarlo Urban;

udito l’avv. Andrea Pasqualini;

udito il P.M. in persona del Cons. Dr. RUSSO Libertino Alberto che ha

concluso per l’inammissibilità o per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 16 giugno 2004, S. A. in S. intimava sfratto per morosità nei confronti di C.G. in ordine all’appartamento sito in (OMISSIS), Via (OMISSIS), oggetto di locazione stipulata il 6 marzo 2000, esponendo un credito complessivo di Euro 10.739,07, derivante dal mancato di parte dei canoni, di differenze dovute a titolo di aggiornamento dei canoni, di quota del costo della registrazione del contratto, di quota del consumo dell’acqua.

Si costituiva il conduttore il quale contestava alcune delle componenti della denunciata morosità, affermando di avere unilateralmente ridotto l’importo dei canoni per precostituirsi la compensazione con i crediti che dichiarava di vantare verso la locatrice in relazione agli inadempimenti che alla stessa imputava in ordine agli obblighi di eliminare i vizi dell’immobile locato e di eseguire le opere di manutenzione straordinaria; depositava quindi libretto di risparmio su cui aveva versato Euro 4.520,00 a disposizione della locatrice; in subordine, chiedeva il termine di grazia per sanare la morosità.

In esito al provvedimento del giudice, il difensore della locatrice dichiarava che era pervenuto in data 21 settembre 2004 bonifico bancario di Euro 7.218,00, somma inferiore a quanto indicato in adempimento del provvedimento del giudice, ammontante complessivamente ad Euro 7.338,48; insisteva quindi per la convalida.

Il difensore del conduttore, dato atto del mancato versamento di Euro 120,48 per mero errore di calcolo, depositava la somma banco judicis e insisteva per la sanatoria.

Il giudice del Tribunale di Genova, dato atto che la morosità non era stata integralmente sanata, convalidava lo sfratto per morosità e disponeva il rilascio dell’immobile.

La Corte d’Appello di Genova con sentenza pubblicata il 14 dicembre 2005 dichiarava inammissibile l’appello e condannava il conduttore alle spese.

Propone ricorso per cassazione C.G. con quattro motivi.

Resiste con controricorso S.A. in S..

Il ricorrente C. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 392 del 1978, art. 55 e degli artt. 663 e 665 c.p.c., il quanto il Tribunale aveva emesso l’ordinanza di convalida pur in presenza di opposizione dell’intimato e pur essendo stata sanata la morosità.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione e la falsa applicazione della L. n. 392 del 1978, art. 55 e dei principi generali in tema di risoluzione del contratto per inadempimento (artt. 1453, 1455, 1456 e 1457 c.c.).

Con il terzo motivo si denuncia la violazione e la falsa applicazione della L. n. 392 del 1978, art. 55 e dei principi generali in tema di interpretazione del contratto (artt. 1362 – 1371 c.c.), di luogo dell’adempimento (art. 1182 c.c.) e di risoluzione del contratto per inadempimento (artt. 1453, 1455, 1456 e 1457 c.c.).

La Corte d’Appello aveva omesso di considerare che il bonifico bancario era stato espressamente previsto dal contratto come modo di pagamento e che la disposizione alla banca era stata impartita sin dal 1^ settembre 2004 e quindi in largo anticipo sul termine ultimo fissato dal provvedimento del giudice (16 settembre 2004).

Con il quarto motivo si denuncia la violazione e la falsa applicazione della L. n. 392 del 1978, art. 55 e dei principi generali in tema di risoluzione del contratto per inadempimento (artt. 1453, 1455, 1456 e 1457 c.c.) e la violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c.. Nessuna richiesta era stata formulata il relazione al pagamento del canone relativo al mese di luglio 2004 e quindi tale circostanza non poteva essere dedotta a conferma della morosità.

Alle censure sopra elencate, già proposte in sede di appello, la Corte di Genova ha dato esaurienti ed appaganti risposte, a fronte delle quali non sono stati prospettati argomenti di qualche rilievo con il ricorso per cassazione.

In effetti il conduttore che, convenuto in un giudizio di sfratto per morosità, chieda la concessione del termine di grazia per la purgazione della morosità, manifesta con ciò una volontà incompatibile con quella di opporsi alla convalida, cosicchè al mancato adempimento nel termine fissato dal giudice segue ipso facto l’emissione della ordinanza di convalida ex art. 663 c.p.c., senza che possa aver luogo l’ulteriore trattazione nel merito. L’ordinanza così pronunciata non è impugnabile con l’appello, nè con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., ma soltanto con l’opposizione tardiva ex art. 668 c.p.c. (vedi Cass. 7 ottobre 2008 n. 24764; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19772; Cass. 5 agosto 2002, n. 11704).

Il ricorso deve essere pertanto rigettato; segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.700,00 di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010

 

 

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