Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18186 del 01/09/2020

Cassazione civile sez. II, 01/09/2020, (ud. 25/06/2020, dep. 01/09/2020), n.18186

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso 24208-2019 proposto da:

U.B., elettivamente domiciliato in VIA R. RUGGERI N. 2/A –

FORMIGNANO (PU) presso l’avv. GIUSEPPE BRIGANTI, che la rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del MINISTRO pro

tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 25/06/2019;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio 25/06/2020 dal

consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO.

La Corte:

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Ancona, con decreto del 25/6/2019, ha rigettato il ricorso proposto da U.B. avverso il rigetto della domanda di protezione internazionale, reso dalla locale Commissione territoriale.

Il Tribunale ha ritenuto non attendibili le dichiarazioni della ricorrente, dato che non erano circostanziate (in relazione a nomi, tempo, luogo) su fatti essenziali; ha ritenuto che i fatti determinanti l’espatrio fossero attinenti ad una situazione di emarginazione e povertà “atteso che la famiglia di origine non voleva più accogliere in casa la donna ed il fratello, presso il quale si era nel frattempo stabilita, veniva ucciso per mano di taluni membri di una setta”, inoltre “le dichiarazioni risultano confuse e prive di dettaglio”.

Il Tribunale ha considerato la situazione del paese di origine, (OMISSIS), in (OMISSIS), avuto riguardo alle fonti consultate, concludendo nel senso che i territori posti a sud, come l'(OMISSIS), non presentano violenza diffusa ed indiscriminata; ha escluso la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato, così come della protezione sussidiaria e dell’umanitaria, escludendo la situazione di particolare vulnerabilità della ricorrente sia avuto riguardo al Paese di provenienza che alla situazione in Italia, in relazione alla quale nulla era stato allegato.

Avverso detto decreto U.B. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi; il Ministero dell’interno non ha svolto difese.

Il PG ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1) Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la nullità del decreto impugnato “per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 1, art. 11, lett. A) e art. 13, e degli artt. 737,135 c.p.c., art. 156 c.p.c., comma 2, art. 111 Cost., nonchè dell’art. 111 Cost., comma 6”.

Secondo la ricorrente, il decreto impugnato presenta motivazione omessa o solo apparente, dato che non espone gli argomenti sulla base dei quali ritiene che la narrazione della parte sia lacunosa, nè in cosa consisterebbero le asserite contraddizioni; il Tribunale, inoltre, dopo avere affermato l’inattendibilità, pur ritiene l’irrilevanza delle dichiarazioni stesse, senza però confrontarsi, al fine di riconoscere le forme di protezione richieste, con la specifica situazione della parte, che avrebbe implicato la precipua valutazione della capacità delle istituzioni (OMISSIS) di offrire idonea ed effettiva protezione, ed è indice dell’adozione di formule di stile il riferimento alla ricorrente quale soggetto maschile; non è stato valutato che, come è notorio, le donne (OMISSIS) corrono un rischio altissimo di essere vittima di trafficanti di esseri umani; non è stato in alcun modo considerato il percorso migratorio, ed è mancata la comparazione tra le situazioni nel Paese di origine ed in Italia, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.

Sostiene la ricorrente che, data la mancanza di videoregistrazione dell’audizione avanti alla Commissione, l’udienza avrebbe dovuto necessariamente prevedere l’interrogatorio libero della parte avanti al Tribunale in composizione collegiale.

2)Col secondo mezzo, la ricorrente denuncia il vizio di omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, facendo valere a riguardo l’omissione di tutti i fatti esposti e posti a base delle proprie richieste (minacce alla vita subite dalla propria famiglia, situazione di abbandono, rischio di finire vittima della tratta di essere umani, esame attuale della situazione socioeconomico-politica della (OMISSIS), capacità delle relative istituzioni di proteggere dai rischi paventati, omesso effettivo esame comparativo di tutti gli elementi di vulnerabilità).

3) Col terzo mezzo, la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2 Cost., art. 10 Cost., comma 3, art. 32 Cost., L. n. 881 del 1977, art. 22,D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 9, 10, 13, 27, 32, art. 35-bis, comma 9 e art. 11, lett. a) e artt. 6, 2, 3 della Direttiva 2013/32, anche in relazione all’art. 115 c.p.c., D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 5, 6, 7,14 e TU n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 19, comma 2.

Sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto vagliare le dichiarazioni della parte alla luce della documentazione prodotta e nel rispetto del dovere di cooperazione istruttoria, tenendo conto della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente; nel resto, ripropone le questioni e le contestazioni fatte valere nel primo mezzo, puntando l’accento sul mancato libero interrogatorio davanti al Tribunale in composizione collegiale, stante la mancanza di videoregistrazione, sulla mancata considerazione del percorso migratorio e mancata valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese di origine.

4) Col quarto motivo, la ricorrente denuncia violazione degli artt. 6 e 13 CEDU e art. 47 della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea e art. 46 della Direttiva 2013/32; sostiene che non è stato rispettato il principio di effettività del ricorso in presenza della violazione della doverosa cooperazione istruttoria.

5) Col quinto mezzo, la parte, in subordine, denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 10 Cost., comma 3, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 2-ter, art. 6, art. 19, comma 2, come modificati dal D.L. n. 113 del 2018, sostenendo la non applicabilità della normativa sopravvenuta, come già ritenuto dal Tribunale.

Tanto premesso, si osserva quanto segue.

Come reso evidente dalla espositiva del primo motivo, lo stesso, depurato delle censure intese a denunciare la non credibilità della narrazione della parte, che sono pianamente inammissibili, dato che il Tribunale, pur dopo avere ritenuto la non credibilità, ha motivato anche avuto riguardo alle dichiarazioni di merito, ritenendole pertanto credibili, pone, al fondo, il profilo della nullità della pronuncia per motivazione omessa o apparente, dato che i rilievi sul merito della vicenda narrata dalla ricorrente sono stati liquidati come relativi a “situazione di emarginazione e povertà, atteso che la famiglia di origine non voleva più accogliere in casa la donna ed il fratello, presso il quale si era nel frattempo stabilita, veniva ucciso per mano di taluni membri della setta”.

Inoltre, sintomatico di un esame non individualizzato e proprio della situazione fatta valere dalla ricorrente in ricorso, è il riferimento alla parte come soggetto di sesso maschile, fatto significativo, come nota il PG nelle conclusioni scritte, oltre che della redazione “seriale” del ricorso, nel riferimento a circostanze generali, della mancata considerazione dell’appartenenza al genere femminile, che, nella vicenda personale della sig. U.B., costituisce un dato specifico specificamente idoneo a connotare la narrazione della parte.

Come nota il Pg, inoltre, la motivazione si palesa perplessa o contraddittoria, nell’indicare l’unico legame nel Paese di origine con il fratello, ucciso da appartenenti ad una setta secondo la narrazione della ricorrente, e nel riferirsi, in sede di valutazione della protezione umanitaria, alla vita privata e familiare in (OMISSIS), prospettata del tutto genericamente e considerata positivamente (non si sa a questo punto a quale situazione familiare si sia riferito il Tribunale…).

E’ pertanto applicabile il principio, espresso tra le altre, nella pronuncia Sez. U. 22232/16, secondo cui la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tale una motivazione caratterizzata da considerazioni affatto incongrue rispetto alle questioni prospettate, utilizzabili, al più, come materiale di base per altre successive argomentazioni, invece mancate, idonee a sorreggere la decisione).

L’accoglimento del profilo di censura di cui si è detto assorbe l’esame dell’ulteriore doglianza di cui al primo motivo, nonchè gli ulteriori mezzi (non senza rilevare, quanto al terzo motivo, la particolare pregnanza del rilievo del PG sulla doverosa attivazione dei poteri istruttori con riferimento alla specifica situazione femminile nel Paese di origine, e non già genericamente intesi, senza alcuna specifica attinenza alla vicenda personale della ricorrente, come inteso dal Tribunale nella pronuncia impugnata).

La pronuncia impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto nei sensi di cui sopra, con rinvio al Tribunale di Ancona in diversa composizione, che si atterrà a quanto rilevato, e che provvederà anche a statuire sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, nei sensi di cui in motivazione, assorbiti gli ulteriori mezzi; cassa la pronuncia impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Ancona in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda civile, il 25 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2020

 

 

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