Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18185 del 29/07/2013


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Civile Sent. Sez. U Num. 18185 Anno 2013
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

Data pubblicazione: 29/07/2013

SENTENZA

sul ricorso 7268-2010 proposto da:
D’AURIA PASQUALE DRAPQL62R01A455P, D’AURIA MARIO DRAMRA69D22A455G,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA U. BOCCIONI 4, presso lo studio dell’avvocato
SMIROLDO ANTONINO, rappresentati e difesi dall’avvocato RASCIO NICOLA, per
delega a margine del ricorso;

– ricorrenti

2.f) t3

2.26
n. 7268 -10 D’Ascola rei

contro
MARUZZELLA CONCETTA MRZCCT82A48F839V, POLISE NUNZIA, MARUZZELLA
SALVATORE, MARUZZELLA ANTONIETTA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
BALDO DEGLI UBALDI 71, presso lo studio dell’avvocato MORICHI MASSIMILIANO,
rappresentati e difesi dall’avvocato VINCENZO TERESI, per delega a margine del

– controricorrenti e ricorrenti incidentali contro
D’AURIA PASQUALE DRAPQL62R01A455P, D’AURIA MARIO DRAMRA69D22A455G,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA U. BOCCIONI 4, presso lo studio dell’avvocato
SMIROLDO ANTONINO, rappresentati e difesi dall’avvocato RASCIO NICOLA, per
delega a margine del controricorso al ricorso incidentale;
– controricorrenti al ricorso incidentale nonchè contro
GIORDANO GIUSEPPINA, MARUZZELLA FILOMENA, ITALFONDIARIO S.P.A., nella
qualità di procuratrice della Castello Finance s.r.I.;
– intimati avverso la sentenza n. 12971/2009 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il
20/11/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/05/2013 dal
Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;
uditi gli Avvocati NICOLA RASCIO e VINCENZO TERESI;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. UMBERTO APICE, che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

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controricorso e ricorso incidentale;

Svolgimento del processo
1) La controversia nasce dalla divisione ereditaria del compendio relitto da Giuseppe
Maruzzella e contrappone alla figlia di primo letto – Filomena – la vedova Polise
Nunzia, con i di lei figli Antonietta, Salvatore e Concetta Maruzzella.
Il ricorso concerne la aggiudicazione di un bene inizialmente ritenuto indivisibile,

favore degli aggiudicatari Pasquale e Mario D’Auria, odierni ricorrenti.
Con sentenza 20 novembre 2009 il tribunale ha annullato il decreto di trasferimento;
ha attribuito il bene ai consorti Polise-Maruzzella; ha liquidato un conguaglio in favore
di Filomena e disposto la divisione dei beni mobili.
La sentenza impugnata ha pronunciato su tre cause riunite:
a) l’azione proposta con citazione dell’Il luglio 1998 da Filomena Maruzzella per far
accertare la massa ereditaria e disporre la divisione;
b) la causa (27205/08) intrapresa da Polise e figli, volta al riconoscimento del diritto
di attribuzione dell’immobile sito in Arzano e del diritto di abitazione non solo
sull’appartamento, ma su tutto lo stabile;
c) l’opposizione agli atti esecutivi (32990/08) proposta, sempre dai Polise-Maruzzella,
avverso il decreto di trasferimento n. 5/08 in favore dei D’Auria.
1.1) Questi ultimi, che sostengono l’erroneità dell’annullamento della vendita
divisionale, dopo aver considerato la diversa natura e rimediabilità delle pronunce,
hanno impugnato la sentenza sia con appello, che risulta ancora pendente, sia con
l’odierno ricorso per cassazione, notificato il 12 marzo 2010.
I Polise-Maruzzella (di seguito: Polise) hanno resistito con controricorso e ricorso
incidentale condizionato, in opposizione al quale è stato depositato controricorso.
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

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oggetto di un decreto di trasferimento del tribunale di Napoli, emesso nel 2008 in

Depositate memorie, la Terza Sezione di questa Corte con ordinanza n. 12419 del 18
luglio 2012 ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni
Unite.
Pur ravvisando analogie con la questione rimessa con l’ordinanza 2472/12, che è stata
poi decisa da queste Sezioni Unite con sentenza 21110/12, il Collegio ha ritenuto che

– a) quale sia il regime di impugnazione degli atti del giudice istruttore (o del delegato
alle operazioni di vendita) relativi al procedimento di vendita, cioè se sia quello
dettato dagli artt. 617 e 591 ter cod. proc. civ. o quello ricavabile dal sistema delle
impugnazioni del giudizio divisionale;
– b) se sia applicabile alla vendita di beni comuni l’art. 2929 cod. civ. e con quali
conseguenze applicative; in particolare, se l’accertamento dell’inesistenza dei
presupposti per procedere alla vendita, sopravvenuto all’aggiudicazione ed al
trasferimento della proprietà del bene al terzo acquirente, prevalga – ed a quali
condizioni – sul diritto di quest’ultimo.
Parte ricorrente ha depositato memoria in vista dell’odierna udienza.
Motivi della decisione
2) Prima di esaminare i motivi di ricorso, giova riferire altri passaggi essenziali della
lite, desunti dalla narrativa della sentenza impugnata.
Ivi si apprende che con sentenza non definitiva del 4 maggio 2006 il tribunale aveva
sancito l’indivisibilità dell’asse e disposto la vendita dell’immobile sito in Arzano, con
delega ad un notaio per le relative operazioni; che i Polise nelle more di dette
operazioni avevano avanzato istanza di attribuzione di questo solo cespite, rigettata
perché parziale.
Ripresentata, l’istanza era stata respinta perché proposta oltre il limite delle
preclusioni di cui all’art. 183 c.p.c.

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le Sezioni Unite debbano stabilire:

Dopo che la aggiudicazione provvisoria era avvenuta il 7 novembre 2007, i
condividenti Polise avevano proposto ricorso ex art. 591 ter c.p.c. sul quale il giudice
aveva dichiarato il non luogo a provvedere.
Una nuova istanza, instaurato il contraddittorio, aveva portato al rigetto del reclamo,
riproposto ex art. 591 ter, con ordinanza 14/17 dicembre 2007.

trasferimento specificando il diritto di abitazione della Polise e successivamente aveva
emesso il decreto di trasferimento, datato 2 settembre 2008.
Successivamente, aveva riunito al giudizio divisorio i giudizi n. 27205/08 e n.
32990/08, di cui si è detto sub 1.
La sentenza qui impugnata, accogliendo l’opposizione, ha, come riferito sopra,
annullato il decreto di trasferimento n.5/08 e “tutti gli atti relativi alla vendita
dell’immobile di Arzano”.
3) Con il primo motivo Pasquale e Mario D’Auria denunciano nullità della sentenza o
del procedimento (art.360 n. 4 in relazione agli artt. 591 ter, 617 e 161, 1° comma,
c.p.c.).
Sostengono che l’opposizione agli atti esecutivi è stata ritenuta tempestiva perché
proposta entro venti giorni dalla data di deposito del decreto di trasferimento, ma che
questo rilievo non rendeva ammissibile l’opposizione.
Essa era inammissibile perché i controricorrenti avevano a suo tempo omesso di
impugnare con opposizione ex art. 617 c.p.c. l’atto precedente al decreto, cioè
l’ordinanza che rigettava il reclamo avverso il verbale di aggiudicazione del notaio
delegato.
A tal fine i ricorrenti rilevano che il notaio aveva aggiudicato loro l’immobile con
verbale 7 novembre 2007; che i Polise si erano opposti con ricorso ex art. 591 ter
c.p.c. del 12 novembre 2007; che il 13 novembre 2007 era stato emesso un

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v

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Il giudice istruttore il 28 marzo 2008 aveva rilevato di dover integrare il decreto di

provvedimento di “non luogo a provvedere”, impugnato con “istanza di riesame”,
rigettata il 17. 12. 2007.
Chiariscono che con questo decreto l’istanza di riesame era stata rigettata perché
“tardiva e inammissibile”, rinviando all’esame di eventuale opposizione al decreto solo
“eventuali doglianze sulla congruità del prezzo”.

dovuto essere proposta opposizione agli atti esecutivi; omessa l’opposizione, si
sarebbe definitivamente consolidato il decreto.
3.1) La censura è fondata nei limiti di cui si dirà.
La ricostruzione della vicenda processuale è conformemente narrata nel controricorso
e (v. pag. 6) nell’opposizione agli atti esecutivi del 22 settembre 2008 proposta dai
Polise-Maruzzella contro il decreto n. 5/2008; essa trova comunque riscontro in atti.
Dai verbali di causa emerge sia il rigetto dell'”istanza di riesame”, deliberato il 14
dicembre 2007 con provvedimento depositato il 17 dicembre successivo, sia
l’omissione dell’opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso questo atto. Infatti nel verbale
di udienza successivo (22 gennaio 2008) il difensore degli odierni resistenti si riservò
“ogni impugnativa di legge avverso l’ordinanza del 14 dicembre 2007”, così rinviando
all’opposizione avverso il decreto l’impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta
entro il termine di cui all’art. 617 c.p.c.
E’ principio pacifico, a partire almeno da Cass. S.U. 11178 del 1995, che nel processo
esecutivo, strutturato quale successione di subprocedimenti, intesi come serie
autonoma di atti ordinati a distinti provvedimenti successivi, l’autonomia di ciascuna
fase rispetto a quella precedente comporta che le situazioni invalidanti, se non
preclusive del conseguimento dello scopo del processo, devono essere eccepite con
opposizione agli atti esecutivi entro i relativi termini di decadenza (cfr Cass.

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E’ questa ordinanza del 14/17 dicembre 2007 il provvedimento contro il quale avrebbe

11251/96; 14821/00), atteso che la mancata opposizione di un atto ne sana il vizio
(Cass.190/01).
3.2) Per dar conto dell’applicazione di questo principio, occorre

esaminare i rilievi

mossi in controricorso.
I Polise hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per cassazione con riguardo alla

Sostengono che i D’Auria avevano eccepito soltanto la inopponibilità, con l’atto ex art.
617 cp.c., delle “censure relative alla vendita” e “la piena operatività dell’art. 2929
c. c.”.
Il rilievo è privo di fondamento.
La giurisprudenza citata nel controricorso si riferisce a casi in cui la questione
esaminata non risultava dedotta in appello, sicchè la Corte di Cassazione ebbe a
rilevare la novità di essa, giacchè le eventuali nullità maturate in primo grado
avrebbero dovuto essere dedotte con i motivi di gravame ex art. 157 c.p.c.
Il caso in esame è diverso, sia perché l’ impugnazione avverso la decisione in punto
di opposizione agli atti esecutivi è stata correttamente proposta con ricorso immediato
ex art. 111 Cost., sia perché questo ha ad oggetto la questione della ammissibilità
della stessa opposizione agli atti e non un’eccezione di merito richiedente un
accertamento di fatto, consentito in questa sede solo relativamente alle questioni
processuali.
Il profilo di inammissibilità eccepito, risolvendosi in un’eccezione di tardività della
opposizione, sia pur sotto un profilo diverso da quello valutato dal tribunale, poteva
quindi essere sollevato davanti al giudice di legittimità o da quest’ultimo rilevato ex
officio (Cass. 16155/07 e inoltre v. Cass. 3404/04 e 17460/07).

3.3) Parte resistente, per sfuggire all’eccezione di inammissibilità dell’opposizione ex
art. 617 c.p.c, ha rilevato anche (pag. 18 e 19) che con il ricorso in opposizione al

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tardività della opposizione agli atti esecutivi, perché la questione sarebbe nuova.

decreto di trasferimento, oltre ai rilievi mossi con il reclamo ex art. 591 ter, aveva
eccepito la violazione dell’art. 720 c.c., per avere il giudice considerato tardiva
l’istanza di assegnazione formulata dai Polise, nonché formulato altri rilievi. Si tratta:
(sub b a pag. 19) della nullità della vendita per divergenza tra il bene che ne formava
oggetto, decritto come libero da pesi ed oneri reali rispetto a quello descritto nel

della Polise sull’intero immobile di Arzano, problema, quest’ultimo ,che sarebbe sorto
dopo la proposizione del reclamo.
Ha infine argomentatamente dedotto che solo gli atti tipici del processo esecutivo sono
soggetti alle preclusioni processuali di cui all’art. 617 c.p.c., e non gli atti da
ricomprendere nel giudizio divisionale.
Unico atto autonomamente impugnabile ex art. 617 c.p.c. sarebbe il decreto di
trasferimento.
3.3.1) La decisione su questi rilievi impone di affrontare il primo tema di indagine
sollecitato dal’ordinanza di rimessione n. 12419, sintetizzato supra sub 1.1 a).
Ci si deve chiedere quale sia il meccanismo dei rimedi quanto agli atti del giudice
istruttore o del professionista delegato relativi al procedimento di vendita; in
particolare, se siano soggetti alla procedura ex artt. 617 e 618 c.p.c.
3.3.2)La Terza sezione ha posto nitidamente il problema; ha ricordato che l’art.788
c.p.c. ha subito una significativa evoluzione normativa.
Detta norma (al pari dell’art. 720 c.c.) prevedeva esclusivamente la possibilità di
vendita con incanto, pur delegabile al notaio.
La legge n. 302 del 1998 modificò il sistema, introducendo gli art 591 bis e 591 ter,
ma soprattutto stabilendo, nell’art. 788 c.p.c., il rinvio all’art. 576 e seg. c.p.c.(ora
all’art. 569), cioè a norme del processo esecutivo.

‘n
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decreto di trasferimento; (sub c) della mancata estensione del diritto di abitazione

La riforma successiva (dalla I. 263 del 2005 fino alla legge 51 del 2006) ha accentuato
l’attrazione del procedimento di divisione nell’orbita della disciplina del processo
esecutivo, poiché nel primo comma dell’art. 788 il richiamo è ora all’art. 569 e nel
secondo e terzo comma si stabilisce che la vendita si svolge, davanti all’istruttore o al
professionista delegato, con applicazione degli artt. 570 e segg., cioè attraverso le

Questa evoluzione ha portato definitivamente a credere che tutto l’apparato del
processo esecutivo debba essere applicabile e quindi anche le norme relative ai
“rimedi esperibili relativamente alla regolarità dei singoli atti, specificamente ai rimedi
dell’art. 591 ter cod. proc. civ. ed al rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi”.
3.4) L’ orientamento risale alle intuizioni, ante riforma, di Cass. n. 1575/99 e Cass.
1572/00, valorizzate nei citati atti processuali.
Si legge nella seconda che: “Nell’ordinanza prevista dal primo comma dell’art. 788
c.p.c. deve, invero, ravvisarsi la previsione di due distinte ed autonome
determinazioni del giudice istruttore che hanno natura e contenuti diversi e che
vanno, di conseguenza, assoggettate a differente disciplina: l’una, con la quale il
giudice, nell’ambito del giudizio di divisione, secondo la specifica previsione normativa,
accerta che “occorre procedere alla vendita dell’immobile” e, quindi, decide di
provvedere ex art. 576 ss. c.p.c.; l’altra, con la quale, sulla base di tale premessa,
stabilisce le modalità dell’incanto, giusta la previsione dei detti artt. 576 ss. c.p.c. cui
all’uopo rinvia la seconda parte dello stesso primo comma dell’art. 788 c.p.c.
Quest’ultima determinazione, già al di fuori dell’ambito della disciplina del giudizio di
divisione, è soggetta, in virtù del sopra richiamato rinvio, alla disciplina degli artt. 576
ss c.p.c. al pari di tutti gli atti successivi e, di conseguenza, anche alla disciplina
generale del processo d’esecuzione e, specificamente, alla parte di essa nella quale

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forme della vendita forzata.

vengono regolate le opposizioni agli atti esecutivi (Cass. 24.2.99 n. 1575, 9.6.94 n.
5614, 21.3.85 n. 2063).”
A tali osservazioni si saldano le puntualizzazioni di Cass. 7785/01, relative alle
operazioni di vendita e alle contestazioni da risolvere ex artt. 787 e 788. Si legge: “In
questa sede non interessa la fase dell’accertamento del diritto alla divisione, ma quella

Questa seconda fase si articola, a sua volta, in vari sub procedimenti, volti,
rispettivamente, all’individuazione dei beni da dividere, alla valutazione di essi, alla
formazione delle quote spettanti a ciascuno dei condividenti, all’assegnazione o
attribuzione delle porzioni ai singoli condividenti.
Quando per la formazione delle quote occorre procedere alla vendita di beni, censi o
rendite, il giudice istruttore o il notaio delegato debbono procedere osservando le
disposizioni relative alla vendita dei beni mobili (artt. 534, ss., cod. proc. civ.) o degli
immobili: artt. 576 ss. dello stesso codice.
Il richiamo a queste disposizioni rappresenta l’adattamento al giudizio divisionale di
una tecnica mutuata dall’espropriazione forzata e non incide sulla natura del giudizio
divisionale.”
3.5) Giova rilevare che l’orientamento della giurisprudenza, ispirato all’esigenza di
favorire la stabilizzazione delle attività che compongono il procedimento divisorio,
apparentate anche in questa primaria finalità ai subprocedimenti esecutivi, ha trovato
affermazione non solo nella materia delle divisioni c.d. endoesecutive, ma anche
nell’ambito degli ordinari giudizi divisori.
Cass. 15144/00 ha infatti stabilito che è’ inammissibile il ricorso in Cassazione ai sensi
dell’ art. 111 Costituzione avverso il provvedimento con il quale il giudice dichiara
inammissibile l’istanza per l’acquisto di un bene immobile, formulata ai sensi dell’art.
584 cod. proc. civ. dai condividenti di esso, dopo l’ aggiudicazione provvisoria del

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Pv\

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della determinazione del contenuto del diritto di singoli condividenti.

medesimo ad un terzo, avvenuta ai sensi degli artt. 721 cod. civ. e 788 cod. proc.
civ., perche’ detto provvedimento, privo di decisorieta’ e di definitività, puo’ esser
impugnato ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ..
3.5.1) La dottrina, pur invocando una opportuna “rimeditazione legislativa”,
indispensabile quanto alle divisioni maturate nell’ambito del processo esecutivo, non

2005 abbia marcato la esigenza di individuare nelle opposizioni esecutive lo strumento
di impugnazione avverso i provvedimenti del giudice istruttore della causa di divisione.
Alla linea giurisprudenziale esposta, cui sono ascrivibili, come indicato dai giudici
rimettenti, Cass. 27445/05 e Cass. 10925/07, si contrappone Cass. 1199/10, la quale
(richiamando Cass. 29 ottobre 2010 n. 10778, relativa alla vendita di beni dell’eredità
giacente, e 11 ottobre 1995 n. 10587, sulla vendita di beni dell’eredità accettata con
beneficio di inventario) ha ritenuto non esperibile il rimedio dell’opposizione agli atti
esecutivi avverso gli atti della fase di vendita ex art. 788 cod. proc. civ., propendendo
invece per l’esperibilità di un’autonoma azione di nullità avverso il decreto di
trasferimento conclusivo del procedimento di vendita.
Ha ritenuto che gli atti di vendita di immobili a mezzo notaio, posti in essere
nell’ambito del procedimento di scioglimento di comunione ereditaria, non sono
riconducibili ad una azione esecutiva, avendo solo funzione attuativa dello
scioglimento della comunione.
3.6)Questa tesi non è condivisibile.
E’ stato puntualmente osservato che la finalità del procedimento di vendita dei beni
immobili non è diversa nel giudizio divisorio o nel processo esecutivo: si deve
convertire in controvalore monetario il bene oggetto di comunione, sicchè vi è una
esigenza di coerente semplificazione e uniformazione dello strumento giuridico.

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ha mancato di rilevare che sembrano maturi i tempi per ritenere che la riforma del

Le scelte legislative degli ultimi lustri (ma è sufficiente, per il caso di specie, il testo
anteriore alle riforme del 2005/06, queste ultime non applicabili al procedimento in
esame, sorto nel 1998) e l’esplicito insistito rinvio alle norme sulla espropriazione
forzata sono la manifestazione di un richiamo ad esse che va inteso come sistematico.
Non avrebbe senso infatti scandire il procedimento di vendita con i passi del processo

quell’efficacia e di quella celerità che deriva sia dalla tipologia di opposizioni, sia dal
meccanismo della sanatoria processuale.
4) Conviene ora ritornare all’analisi del provvedimento impugnato.
Va subito detto, per chiarezza, che, come ha osservato l’ordinanza di rimessione, si
vede in un’ipotesi patologica di ordinanza resa nonostante fosse sorta, a causa
dell’istanza di attribuzione, controversia sulla necessità della vendita.
Va anche detto, per corollario, che è errata l’affermazione dei giudici napoletani
secondo cui l’esistenza di richiesta di attribuzione costituisce causa di nullità della
vendita, trattandosi invece di vizio relativo a un momento anteriore alla vendita, cioè
della determinazione di disporre la vendita.
4.1)11 ricorso in esame investe l’accoglimento dell’opposizione agli atti esecutivi, che
riguardava sia vizi formali fatti valere con il ricorso ex art. 591 ter c.p.c, rigettato e
non “coltivato” con la necessaria opposizione agli atti esecutivi (cfr. Cass 14707/06),
sia altri vizi inerenti a fasi ormai superate del procedimento e non fatte valere con il
rimedio suddetto.
La causa di opposizione è stata però decisa dal tribunale di Napoli, dopo aver ritenuto
l’ammissibilità dell’opposizione al decreto di trasferimento, rivolgendo attenzione, con
subitanea torsione della motivazione, alla causa riunita, relativa al diritto dei Polise di
ottenere l’assegnazione del bene.

\I
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esecutivo e sovrapporgli un apparato rimediale del tutto diverso, privo di

La decisione sul punto è oggetto di appello e deve trovare in quella sede, o comunque
passando per quella via, definitiva soluzione, con le ricadute possibili.
4.2)

La domanda di attribuzione,

ricorda il controricorso, è tuttavia

contemporaneamente motivo di opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il decreto di
trasferimento.

conclusioni nel senso: che intendeva accolta la opposizione in parte

qua;

che

restavano assorbite sia la questione relativa all’estensione del diritto all’abitazione
(come ovvio, atteso che detto diritto segue la sorte dell’attribuzione), sia “eventuali
ulteriori cause di nullità della vendita”; ha accennato all’inammissibilità di alcuni motivi
di opposizione perché attinenti a vizi formali “avanzati tardivamente”.
Avrebbe dovuto invece: a) sancire l’inammissibilità della denuncia dei vizi formali e di
tutte le ragioni di opposizione precluse dall’applicabilità al procedimento di divisione
dell’apparato rimediale proprio del processo esecutivo, applicando i principi di cui al §.
3.1;
b) valutare se la questione del diritto di attribuzione non costituisse una di quelle
situazioni invalidanti suscettibili di rilievo nel corso ulteriore del processo, e quindi
contro il decreto di trasferimento, ancora nelle forme dell’opposizione agli atti
esecutivi, profilo giuridico evidenziato nel controricorso soprattutto con riguardo al
secondo motivo;
c) valutare se la causa di attribuzione non fosse pregiudiziale rispetto a quella di
opposizione a decreto di trasferimento, adottando i provvedimenti del caso o
pervenendo piuttosto al rigetto dell’opposizione.
Ciò è quanto dovrà fare il giudice di rinvio in conseguenza dell’accoglimento del primo
motivo e della conseguente cassazione della sentenza.

Pi
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Il tribunale, decidendo la causa relativa alla attribuzione del bene, ha tratto immediate

5)Restano assorbiti il secondo e il terzo motivo del ricorso per cassazione, relativi
rispettivamente all’applicabilità dell’art. 2929 c.c. e all’effetto di consolidamento
derivante dall’avvenuta emissione del decreto di trasferimento, questioni logicamente
successive alla sorte dell’opposizione per i profili sin qui esaminati.
6) Quanto al ricorso incidentale condizionato, i tre motivi sono inammissibili o

Con il primo è dedotta la invalidità della procura rilasciata al difensore di Filomena
Maruzzella, a margine dell’atto di citazione del 6 luglio 1998, per mancanza della
certificazione di autenticità e perché l’atto sarebbe stato sottoscritto da un avvocato
non iscritto all’albo degli avvocati di Napoli e da altri due avvocati iscrittisi all’albo
stesso dopo la data indicata.
La questione è estranea a questo giudizio, con cui è impugnata la sola opposizione agli
atti esecutivi, riunita alla causa divisoria, ma non per questo confusa con essa (Cass.
15954/06). E’ in sede di eventuale appello del giudizio divisorio che questi rilievi,
peraltro non trattati dalla sentenza, potrebbero trovare spazio.
6.1)11 secondo motivo denuncia omessa motivazione su un punto della controversia
“per violazione degli artt. 82 e 125 c.p.c.”. Concerne la nullità del verbale di apertura
della busta effettuato il 7. 11. 2007 dal notaio Cesaro su istanza dell’avv. Acunzo,
quale procuratore di Filomena Maruzzella, per inesistenza dello jus postulandi.
Detto motivo è infondato, perché all’udienza per l’incanto e comunque in sede di
vendita l’assenza del creditore procedente e dei creditori intervenuti non impedisce né
invalida lo svolgimento delle attività del giudice dell’esecuzione o del delegato. (Cass
13354/04).
6.2) Anche il terzo motivo, che denuncia violazione dell’art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione
agli artt. 540 e 1022 c.c., sembra estraneo al presente giudizio. Riguarda infatti il
mancato riconoscimento del diritto di abitazione sull’intero stabile, composto di otto
(

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infondati.

appartamenti (controricorso pag. 19), questione anch’essa attinente la divisione e il
diritto di attribuzione, con il riconoscimento dei diritti ereditari, e non l’esecuzione
della vendita.
Peraltro, ove fosse rilevante in punto di esecuzione della vendita, giova osservare che
la giurisprudenza evocata (Cass 231/00) non è in termini e che il diritto di abitazione

appartamenti dello stabile in cui è ubicata detta abitazione. Né rileva la non comoda
divisibilità valutata ai fini della divisione, dalla quale i Polise fanno discendere il diritto
vantato. Essa non comporta infatti la precedente destinazione effettiva ad abitazione.
7) Discende da quanto esposto l’accoglimento del primo motivo di ricorso principale,
assorbiti gli altri, con il rigetto del ricorso incidentale condizionato.
La sentenza impugnata va cassata nei limiti in cui il motivo è stato accolto e la
cognizione va rimessa al tribunale di Napoli in diversa composizione.
PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri.
Rigetta il ricorso incidentale.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al tribunale di
Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese
del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della sezioni Unite civili tenuta il 14
maggio 2013.

inerisce l’unità immobiliare concretamente adibita a casa familiare e non altri

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