Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18185 del 16/09/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 16/09/2016, (ud. 24/06/2016, dep. 16/09/2016), n.18185

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11340/2015 proposto da:

L.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DEI

COLLI PORTUENSI 536, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA LUISA

REVELLI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

WALTER VOLTAN, PAOLO TATEO, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO DI (OMISSIS), in persona del suo amministratore pro

tempore, elettivamente domiciliato presso la CORTE DI CASSAZIONE,

PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’Avvocato GIOVANNI

FERRARIO, giusta procura in calce al controricorso;

– controritorrente –

avverso la sentenza n. 69/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

19/11/2014, depositata l’08/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

udito l’Avvocato PAOLO TATEO, difensore del ricorrente, che si

riporta ai motivi.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che:

il Consigliere designato ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;

“Ritenuto che:

– L.D. convenne in giudizio il Condominio dell’edificio di (OMISSIS), chiedendo l’annullamento delle Delib. approvate nell’assemblea condominiale 29 giugno 2004, aventi ad oggetto l’approvazione del consuntivo delle spese di gestione per l’anno 2003, l’approvazione del preventivo delle spese per l’esercizio 2004 e la conferma dell’amministratore in carica;

– nella resistenza del convenuto condominio, il Tribunale di Milano rigettò le domande attoree;

– sul gravame proposto dal L., la Corte di Appello di Milano confermò la pronuncia di primo grado;

– per la cassazione della sentenza di appello ricorre L.D. sulla base di tre motivi;

– resiste con controricorso il Condominio dell’edificio di (OMISSIS);

Atteso che:

– il primo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, per non avere la Corte di Appello dichiarato la nullità del consuntivo 2003 per difetto di chiarezza e veridicità) appare manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale legittimamente dichiarato inammissibile l’appello sul punto per mancanza di specificità dei motivi di gravame, rilevando la genericità dei rilievi mossi con l’atto di appello al consuntivo, mentre è inammissibile un riesame nel merito del consuntivo da parte di questa Corte sulla base dei documenti che il ricorrente ha “spillato” in seno al ricorso;

– il secondo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, per avere la Corte di Appello omesso di ritenere l’illiceità del consuntivo 2003 e del preventivo 2004 relativamente alle spese per riscaldamento addebitate al L.) appare inammissibile, in quanto la Corte territoriale ha ritenuto – con accertamento di fatto incensurabile in cassazione – l’assenza di prova che i lavori eseguiti dall’attore nel suo immobile abbiano determinato la impossibilità di fruizione parziale o totale del riscaldamento e tale ratio decidendi autonoma è sufficiente a giustificare la decisione impugnata sul punto, ciò anche senza considerare le altre plurime ragioni poste a fondamento del rigetto del corrispondente motivo di appello;

– il terzo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, in relazione alla ritenuta legittimità della conferma dell’amministratore) appare inammissibile, in quanto il motivo sottintende una censura in fatto circa la sussistenza della maggioranza di legge, sussistenza che la Corte territoriale ha giustificato con motivazione esente da vizi logici e giuridici, decidendo in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte;

Ritenuto che il ricorso può essere avviato alla trattazione camerale, per essere ivi rigettato”;

Considerato che:

– la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi che consentano di dissentire dalla proposta del Relatore, in quanto: con riferimento al primo motivo, la Corte di Appello, dopo aver ritenuto la inammissibilità della censura, ha comunque ampiamente motivato nel merito, rilevando la mancata prova della falsità del rendiconto; con riferimento al secondo motivo, la censura verte sulla sussistenza della prova circa la mancata fruizione del servizio condominiale di riscaldamento, che – in quanto questione di fatto – non è sindacabile in cassazione, in presenza di motivazione esente da vizi logici e giuridici; con riferimento al terzo motivo, la Corte territoriale ha spiegato che unico voto contrario alla delibera di conferma dell’amministratore fu quello del L., la cui proprietà esclusiva non aveva un valore millesimale tale da impedire la formazione della maggioranza favorevole all’approvazione della detta Delib.;

– il ricorso, pertanto, risulta infondato e deve essere rigettato;

– le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 2.200,00 (duemiladuecento), di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 24 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA